CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18526/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6795-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimata - avverso la sentenza n. 4145/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/08/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 30.8.2005 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. innanzi il Tribunale di Benevento , chiedendo la reintegrazione, o manutenzione, nel possesso di unfondo, dolendosi in particolare dello scivolamentodi una porzione di terreno e dell’estirpazione di alcune piante, realizzate dalla società resistente nel suo terreno, posto a livello inferiore di quello di parte ricorrente, con conseguente modifica della scarpata di sostegno delfondo attoreo. Nella resistenza della parte convenuta, il Tribunale rigettava la domanda, dapprima denegando l’interdetto , e poi con sentenza n. 2271/2009. Interponeva appello avverso detta decisione l’originaria parte ricorrentee la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1570/2014, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza n. 25623/2016, le Sezioni Unite di questa Corte ravvisavanola giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza di seconda istanza e rinviando la causa, per il riesame, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione. La Corte distrettuale, con la sentenza impugnata, n. 4151/2019, rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale, confermando la decisione del Tribunale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio , formulata da questa Corteai sensi dell’art. 380-bis c .p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi: 1) nullità della sentenza sia di primo grado che di appello per mancanza di motivazione; motivazione apparente e/o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale, con motivazione non idonea ad esplicitare l’iter logico – argomentativo seguito dal giudice di merito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che l’odierna ricorrente aveva invocato anche il risarcimento del danno conseguente ai fatti lamentati, e dunque avrebbe erroneamente escluso l’accertamento tecnico suppletivo invocato dalla predetta parte proprio ai fini della prova del danno. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’,o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda di reintegrazione o manutenzione nel possesso di un fondo, conseguente allo smottamento di porzione del fondo confinante. Primo e secondo motivo: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché lamentano, rispettivamente, l’apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove fatta propria dal giudice di merito (primo motivo) e l’omessa considerazione del fatto che il supplemento istruttorio che il ricorrente aveva invocato nel corso del giudizio di merito era finalizzato alla prova del danno patito, ai fini del relativo risarcimento. Entrambe le censure attengono al merito della vertenza e, sul punto, va ribadito che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, trale varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). La sentenza impugnata consente la ricostruzione dell’iter logico–argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, ed è dunque sorretta da una motivazione sufficiente ad integrare il cd. minimo costituzionale”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso, ed anzi conferma la natura meritale di ambedue le censure proposte dalla parte ricorrente. Sul punto, ilCollegio evidenzia: - quanto al primo motivo del ricorso, che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); -quanto invece al secondo motivo, che una volta esclusa –all’esito della valutazione difatto rimessa al giudice di merito– l a sussistenza di un atto di spoglio o turbativa del possesso, risulta superfluo indagare sulla sussistenza ed entità di un danno che, in difetto della derivazione da un fatto illecito, non sarebbe comunque risarcibile. Inoltre, il Collegio osserva che, ricorrendo nella specie una ipotesi di cd. doppia conforme, avendo la Corte territoriale confermato la decisione del Tribunale, sia pure in sede di rinvio, la denunzia del vizio di omesso esame è preclusa. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del la parte ricorrente al pagamentodi una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente , ai sensi dell ’ art. 96 c .p.c. , al pagamento della somma di euro 4.000 ,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto