CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19151/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 0987 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:termine dila- torioex art.12 co 7 l.212/00– c onsuma- zionedel diritto –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: maurizionucci@ordineavvocati- roma.org),elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia8; –controricorrente – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5664/6/2015,non notificat a ; nonchésul ricorso iscritto al n. 10988 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: maurizionucci@ordineavvocati- roma.org),elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lutezia8; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.5666/6/2015,non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’ appell o principale propost o dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.476/33/13con la quale era stato accolto il ricorso della società Aspe- riences.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., ora [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . , avente adoggetto l’ avvis o di accertamento con cui , sulla base di p.v.c. , veniva accertata un a maggior e IRAP per l’anno di imposta 200 7, in conse- guenzadella riduzione di una perdita dichiarata ai fini IRES . 2.Il giudice di prime cure annullava l’avviso in accoglimento della pre- liminaredoglianza di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dicui all’art.12 comma 7 della l. n.212/2000 a far data dalla consegna delp.v.c.. Il giudice d’appello confermava tale traiettoria decisoria. 3.Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate propone il ricorso iscritto all’RGN10987/2016, affidato a due motivi contro cui resiste con con- troricorsola contribuente. 4.Con separato ricorso , iscritto all’ RGN 10988/2016 l’Amministrazione finanziaria impugna per due motivi anche la sentenza della CTR n.5666/6/15a lei sfavorevole, relativa all’avviso di accertamento con cuiveniva accertata una maggiore IRAP per l’anno di imposta 2008, in conseguenzadella riduzione di una perdita dichiarata ai fini IRES, av- visomotivato attraverso il richiamo al contenuto del precedente avviso 2007. Ilgiudice di prime cure , con sentenza n.17866/45/14 ha ritenuto che lacaducazione del primo avviso abbia comportato il venir meno della motivazione del secondo, decisione confermata dal giudice d’appello. Lasocietà replica con controricorso. Consideratoche: 5.Il ricorso iscritto all’RGN 10988/2016 dev’essere riunito ex art.274 cod. proc. civ. a quello più risalente iscritto all’RGN 10987/2016 per connessione,come richiede la stessa Agenzia ricorrente . 6.Con il primo motivo del ricorso RGN 10987/2016, ex art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., l’Agenzia prospetta la v iolazione e falsa ap- plicazionedell'art. 12 l . n. 212/2000, nonché dell'art. 53 Cost.. Incon- testato il fatto che nella fattispecie il p.v.c. è stato consegnato alla contribuentein data 29.10.2012 e che l'avviso di accertamento è stato invecenotificato in data 28.12.2012 , anteriormente al decorso dei 60 giorniprescritti, secondo la ricorrente è decisivo e assorbente il fatto che, in data 27.12.2012, la società ha comunque prodotto davanti all’Amministrazionefinanziaria osservazioni ai sensi dell'art. 12 co mma 7della l . n. 212/2000 , dimostrando così di aver esercitato in concreto ildiritto al contraddittorio a prescindere dal mancato rispetto del ter- minedilatorio. 7.Il motivo è infondato. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, dello st atuto del con- tribuentedev’essere interpretato nel senso che l'inosservanza del ter- minedilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accer- tamento- termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui con- fronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei localidestinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale dichiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specificheragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso antetempus. Infatti, detto termine è posto a garanzia del pieno dispie- garsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressionedei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente , ed è diretto al mi- gliore e più efficace esercizio della potestà impositiva ( Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 15843 del 23/07/2020; conforme a Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 27623 del 30/10/2018 ) . Il vizio invalidante non consistedunque nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenzache ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'ef- fettivaassenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del ter- mine),la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio (Cass. Sez. 5 - , Ordi- nanzan. 21517 del 20/07/2023) . Orbene, n on vi sono ragioni per dipartire nel caso di specie da tale consolidata giurisprudenza, in quanto lo spatium deliberandi di 60 giornifino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 alcontribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento delcontraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocu- zionescritta. 8. Con il secondo motivo d el medesimo ricorso, ai sensi dell’art.360 primocomma n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la v iolazione e falsa applicazionedell'art. 53 d .lgs. 546/1993 da parte della CTR , per aver ritenuto aspecifico il motivo di appello sulla non deducibilità dei costi oggettodi ripresa ad imposizione. 9.In conseguenza dell’infondatezza de l primo motivo, la second a cen- suraè inammissibile per carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ. , perchéil mancato rispetto della regola procedurale sul contraddittorio travolge l’atto impositivo già sul piano del procedimento amministra- tivoalla base e , quindi , questo non può che riflettersi su l merito delle pretese. 10.In conclusione il ricorso RGN 10987/2016 dev’essere rigettato . 11.Il consolidarsi dell’annullamento dell’avviso relativo all’anno di im- posta 2007, richiamato nel successivo avviso 2008 con motivazione per relationem , rende inammissibile per carenza di interesse ex art.100cod. proc. civ. il primo motivo del ricorso dell’Agenzia iscritto all’RGN10988/2016, relativo alla prospettata violazione e falsa appli- cazionedell’art.295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione in ap- pellodel processo in attesa della decisione relativa all’avviso di accer- tamentoper l’annualità 2007 . 12.Il secondo motivo del ricorso, relativo alla presunta nullità della sentenza 5666/6/15 per essere apparente la motivazione posta dal giudice“alla base dell’accoglimento dell’appello della contribuente ” , è inammissibileper più ragioni . 12.1.In primo luogo, il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratiodecidendi, che non ha accolto l’appello della contribuente, bensì harigettato l’appello dell’Agenzia. 12.2.In secondo luogo, la doglianza a pag.6 del ricorso censura il fatto cheil giudice “non ha esaminato minimamente l’eccezione prospettata dall’Ufficiocirca l’errore procedurale del giudice di prime cure” e , dun- que,prospetta un’omessa pronuncia per la quale doveva essere fatta valere la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. , con la conseguenza (cfr.Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023) , che la sua deduzionein sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l'eccezionein modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione neisuoi esatti termini, con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o delverbale di udienza in cui era stata proposta, adempimenti non as- soltinel ricorso in esame . 12.3. In fine , ulteriore e concorrente motivo di inammissibilità, non sussistela prospettata violazione e falsa applicazione degli artt.1, se- condo comma, e 36, secondo comma, n.4 d.lgs. n.546/1992, 132, secondocomma, n.4 cod. proc. civ., dal momento che la censura , in poche righe esposta a pagg.6 del ricorso, in realtà si lamenta del la motivazioneespressa dal giudice d’appello senza nemmeno riportarne ilcapo nel corpo del motivo , e si duole di una insufficien za argomen- tativa del giudice, il quale ha constatato il venir meno dell’atto pre- suppostoe si è richiamato alla decisione di primo grado (cfr. penultima pag.della sentenza impugnata) , esprimendo così una ratio decidendi che rispetta il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n.8054/2014) . L’argomentazione espressa dalla CTR secondo la ricorrente sarebbe “avulsa dalla materia del contendere” , e con ciò l’Agenzia non t iene contodel fatto che nell’attuale quadro normativo conseguente all’en- tratain vigore dell’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134,non rileva più l’« omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione»circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 13. In conseguenza del rigetto del ricorso RGN 10987/2016 e dell’inammissibilitàdi quello iscritto all’RGN 10987/2016, l e spese di liteseguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota- zionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- rioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricors i riuniti,a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - bis. P.Q.M. LaCorte: riunisce il ricorso iscritto all’RGN 10988/2016 a quello iscritto all’RGN 10987/2016; rigetta