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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 39812/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione del 25/01/2022 nel proc.

R.G. 34288/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'annotazione sul ruolo d'udienza e sulla sentenza-documento, emessa il 25 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, contiene un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio ex artt. 623, comma 1, lett c), cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen. nella Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di "altra Sezione della Corte d'appello di Messina".

L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, la rettificazione che si va a disporre ha un contenuto strettamente coerente con la individuazione del giudice del rinvio prevista dalla legge.

P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 25 gennaio 2022 nel procedimento r.g. 34288/2021 e della sentenza documento, nel senso che, laddove è scritto "Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]", si legga e s'intenda "altra sezione della Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]* estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione del 25/01/2022 nel proc. R.G. 34288/2021; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'annotazione sul ruolo d'udienza e sulla sentenza-documento, emessa il 25 gennaio 2021 da questa Sezione della Corte di cassazione nel procedimento celebrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico, contiene un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio ex artt. 623, comma 1, lett c), cod. proc. pen. e 175 disp. att. cod. proc. pen. nella Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in luogo di "altra Sezione della Corte d'appello di Messina". L'art. 130 cod. proc. pen. si riferisce espressamente anche agli errori o alle omissioni "la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto" e, nel caso in esame, la rettificazione che si va a disporre ha un contenuto strettamente coerente con la individuazione del giudice del rinvio prevista dalla legge. P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 25 gennaio 2022 nel procedimento r.g. 34288/2021 e della sentenza documento, nel senso che, laddove è scritto "Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]", si legga e s'intenda "altra sezione della Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]* estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 39812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris