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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15573/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il N. 40759/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello errato nel fondare il proprio giudizio sul provvedimento autorizzatorio del 13/05/2019 anziché su quello del 01/07/2019; che tale rilievo difensivo è palesemente pretestuoso, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base dell'autorizzazione della magistratura di sorveglianza del 01/07/2019, risultando dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione difensiva non coglie nel segno dato che proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio del 01/07/2019 il ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno al proprio domicilio alle ore 18:00 e costui è stato rintracciato fuori dall'abitazione alle ore 23:15, non potendosi dunque affermare che il "ritardo" sia stato di soli 15 minuti, bensì di più di 5 ore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il N. 40759/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello errato nel fondare il proprio giudizio sul provvedimento autorizzatorio del 13/05/2019 anziché su quello del 01/07/2019; che tale rilievo difensivo è palesemente pretestuoso, posto che la sentenza impugnata, in maniera chiara ed esplicita, ha correttamente valutato la sussistenza del reato sulla base dell'autorizzazione della magistratura di sorveglianza del 01/07/2019, risultando dunque immune da censure tanto sotto il profilo dell'elemento materiale quanto sotto quello dell'elemento psicologico; che, comunque, sotto tale ultimo profilo, la ricostruzione difensiva non coglie nel segno dato che proprio in virtù del provvedimento autorizzatorio del 01/07/2019 il ricorrente avrebbe dovuto fare ritorno al proprio domicilio alle ore 18:00 e costui è stato rintracciato fuori dall'abitazione alle ore 23:15, non potendosi dunque affermare che il "ritardo" sia stato di soli 15 minuti, bensì di più di 5 ore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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