CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2021
Cassazione n. 42189/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 09/01/2020 la Corte d'appello di Milano, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito in data 21/0/2015, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale contestatogli per avere sottratto o distrutto la documentazione relativa all'attività d'impresa. 2. Nell'interesse del Padovan viene proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sottolineando che la Corte territoriale si sarebbe sottratta all'accertamento della componente soggettiva richiesta dalla fattispecie incriminatrice, non individuabile nella semplice materialità della condotta. In particolare, si era illustrato che l'imputato non aveva collaborato con il curatore solo inizialmente, in quanto, prima, era stato ricoverato in una comunità per curarsi da una forte depressione e, poi, si era trasferito all'estero per lavorare e sostenere la famiglia. Appena rientrato, il Padovan aveva consegnato tutta la documentazione della quale era in possesso, con la conseguenza che era del tutto insussistente il dolo specifico richiesto dall'art. 216 I. fall. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la rilevanza delle vicende indicate nell'esposizione del primo motivo, che pure trovavano conforto nella deposizione dei testi Mancini e Saccomanno. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità. La Corte territoriale ha ritenuto non dimostrati il ricovero dell'imputato e il suo soggiorno all'estero, esprimendo una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi Mancini e Saccomanni, alla luce dei legami con l'imputato e dell'assenza di qualunque documentazione idonea a corroborarne le affermazioni. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Ciò posto, le circostanze fattuali valorizzate dall'imputato sono comunque prive di rilevanza, dal momento che il Padovan, sia pure dopo numerosi solleciti, ha consegnato al curatore una parte della documentazione contabile. Nel ricorso, si afferma genericamente e senz'altra specificazione che si tratterebbe della «documentazione di cui era in possesso», senza confrontarsi in alcun modo: a) con la valorizzata deposizione del commercialista della società - che ha riferito di avere riconsegnato all'imputato la documentazione nel luglio 2014 -, confortata dalla ricevuta esistente in atti; b) con il rilievo che i documenti consegnati al curatore si riferivano a periodi antecedenti al 2013, ossia all'ultimo anno di effettivo svolgimento dell'attività. È su tali razionali considerazioni che riposa la conclusione della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, ossia della consapevole volontà del Padovan di recare con la sua condotta un pregiudizio ai creditori, impedendo di ricostruire il patrimonio e i termini dell'attività imprenditoriale svolta. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]