CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46109/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pescara con sentenza del 10 febbraio 2022 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale per entrambi, commesso in Cappelle sul Tavo il 13 marzo 2013 per essere estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila formulando un unico motivo con cui ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente rileva: - che il reato contestato era punito all'epoca dei fatti con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 296,00 a euro 1549,00 e che già solo sulla base della pena edittale il termine massimo di prescrizione doveva essere calcolato in anni 12 e mesi 6 scadente il 13 settembre 2025 e quindi non ancora decorso; - che nel caso di specie la contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. aveva determinato un ulteriore innalzamento del termine di prescrizione, che doveva essere calcolato sulla pena massima di anni 10 aumentata di due terzi (pari ad anni 16 mesi 8) con riferimento al termine minimo e che doveva tenere conto dello stesso aumento di due terzi con riferimento al termine massimo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4.In data 23 novembre 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine convertirlo in appello. Nella stessa lo stesso difensore ha depositato una memoria con cui ha chiesto convertirsi il ricorso in appello. 5. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato in quanto il termine di prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata non era decorso. Invero il delitto per cui si procede, all'epoca di commissione dei fatti (13 marzo 2013), era punito nella ipotesi base con la reclusione da 1 a 6 anni e nella ipotesi aggravata da una o più delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, 2 9? comma 1 cod. pen. ovvero da una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art.61 cod. pen., con la reclusione da 3 a 10 anni. La fattispecie oggetto di contestazione è pluriaggravata da più circostanze ad effetto speciale, ovvero dalla circostanza aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose, ex art. 625 n.2 cod. pen, per la quale la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99 comma 4 cod. pen. per la quale la pena del reato base deve essere aumentata di due terzi. Nell'ipotesi di più circostanze ad effetto speciale, l'art.63 comma 4 cod. pen. impone di applicare solo la pena stabilita per la circostanza più grave, ferma restando la facoltà del giudice di aumentare la pena fino ad un terzo per la circostanza residua. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6 n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986). Nel caso in esame, dunque, per effetto del computo di entrambe le circostanze aggravanti ad effetto speciale, il termine minimo di prescrizione è pari ad anni 13 e mesi 4, pacificamente non ancora decorso. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen, ovvero alla Corte di Appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di L'[OSCURATO:PERSONA] in Ro l 9 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO iN CAt;CELLERIA oggi ......L... 6 .. . .. .... . ...... PUKLYON-