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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36896/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 24/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: a) per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; b) per l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela in relazione ai capi 8, 12, 14 e 17 per [OSCURATO:PERSONA] e in relazione ai capi 8, 12, 16 e 17 per [OSCURATO:PERSONA]; c) per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) per l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sentite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 24/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, sostanzialmente escludendo il reato di associazione per delinquere, dichiarando l'improcedibilità per taluni reati e riqualificando in forma di tentativo talaltri e rideterminando la pena inflitta per le varie ipotesi di furto aggravato ed estorsione rispettivamente ascritti agli imputati.

Deducono:

1. CINTURA Marcello.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, 81, 110 e 629 cod.pen..

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle doglianze difensive, con particolare riguardo alle intercettazioni richiamate dalla difesa con i motivi di appello.

Denuncia la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al tema della connivenza non punibile, alla luce del contenuto della conversazione n. 4 del 28/03/2017, dalla quale emerge l'atteggiamento meramente passivo di Cintura.

Lamenta, altresì, l'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen..

Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha soddisfatto l'obbligo di motivazione richiesto per ritenere la sussistenza della recidiva, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali, essendo necessaria una valutazione in concreto della maggiore pericolosità manifestata con il nuovo reato.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod.pen. e 69 cod.pen..

A tale riguardo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della Corte di appello e «chiede altresì che vengano riconosciute le attenuanti generiche, nella massima diminuzione ipotizzabile» in ragione del comportamento processuale e della condotta contestata all'imputato, al fine di adeguare la pena al caso concreto.

Lamenta la mancata considerazione degli elementi positivi utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione di pena per il tentativo.

In questo caso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel riqualificare il fatto nella forma tentata, non spiega per quale ragione ha ritenuto di ridurre la pena nella misura minima di un terzo e non in una misura maggiore, per come consentito dall'art. 56 cod.pen..

1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

A tale riguardo il ricorrente osserva che «la Corte è giunta ad un trattamento sanzionatorio eccessivo in quanto anche se ha diminuito la pena base ha attribuito un aumento per la recidiva pari a due terzi senza tenere nel dovuto conto applicazione 63 c.p.».

Denuncia la mancanza di motivazione «in merito a quanto richiesto in ordine agli aumenti di pena che violano art. 63 c.p.».

Si duole dell'omessa motivazione in ordine all'aumento di due terzi della pena base.

2. CINTURA Salvatore e BUSCEMI Antonino.

2.1. In premessa i ricorrenti chiedono che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in relazione ai fatti contestati ai capi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 in forza della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod.pen. e agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen., in relazione al capo 24, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il tentativo di rapina e deducono l'inadeguata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale e della Corte di appello.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod.pen. e agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen., in relazione al capo 19, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il tentativo di rapina e deducono l'inadeguata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale e della Corte di appello.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] Ivan. 3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 125, 192 cod.proc.pen. e agli artt. 110 e 367 cod.pen..

Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il reato di sostituzione di persona contestato al capo 4).

Si aggiunge che la Corte di appello si è appiattita sul ragionamento del primo giudice e sul contenuto delle intercettazioni, inidonee a fondare un giudizio di responsabilità.

A sostegno dell'assunto vengono illustrati i principi di diritto in materia; il ricorrente compendia -altresì- le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria.

5. ARCERI Michele.

5.1. In premessa il ricorrente chiede che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in relazione ai fatti contestati ai capi 17 e 18 in forza della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]).

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen..

In questo caso si denuncia la violazione dei principi fissati in materia di motivazione in punto di valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha dichiarato di non avere rinvenuto elementi positivi, mentre la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di valutare favorevolmente la confessione resa dall'imputato.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.

Il ricorrente denuncia la violazione dei principi fissati in materia di motivazione in punto di valutazione della sussistenza della recidiva, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali, richiedendosi un'approfondita valutazione delle ragioni per cui il nuovo fatto sia sintomatico di maggiore pericolosità.

6. NUARA Vincenzo.

6.1. Vizio di motivazione.

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'incompletezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

7. AMATO Gaetano e RANDAZZO Gioacchino.

7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione del fatto, in relazione agli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod.pen..

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto e chiede che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela.

8. COGLITORE Giuseppe.

8.1. Vizio di motivazione.

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'incompletezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. CINTURA Marcello.

Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della medesima doglianza esposta con il gravame, affrontata e risolta adeguatamente dalla Corte di appello, che ha spiegato che la responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo 19 si ricava dalle plurime intercettazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal cui contenuto inequivocabile emergeva la natura estorsiva della somma di denaro richiesta mensilmente al titolare del "Baretto", [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha altresì rimarcato che da tali conversazioni emergeva il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] al fatto estorsivo.

A fronte di una puntuale risposta alle doglianze difensive, il ricorrente reitera le medesime osservazioni già risolte dalla Corte di merito, assumendo che dalla lettura di altra conversazione si poteva evincere l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e che i giudici di merito non hanno esplorato adeguatamente il tema della connivenza non punibile.

Da qui discendono plurime ragioni d'inammissibilità.

1.1.1. In primo luogo, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

1.1.2. In secondo luogo, con riguardo al significato liberatorio attribuibile alla conversazione n. 4 del 28/03/2017 e alle dichiarazioni spontanee, non può che rilevarsi come le relative argomentazioni si risolvano in una valutazione del compendio probatorio alternativo a quella dei giudici di merito che, in quanto tale, non è scrutinabile dalla Corte di legittimità.

A tale proposito va ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Va ribadito, quindi, che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.1.3. Tanto con l'ulteriore specificazione che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01).

1.1.4. Va ricondotta alla categoria dei motivi di merito non scrutinabili in sede di legittimità anche la censura relativa al non adeguato approfondimento del tema della connivenza non punibile e della mancata considerazione di tutti gli aspetti evidenziati dalla difesa, in quanto esse tendono, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.

Per tale ragione il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01).

L'incompatibilità è evidente nel caso in esame, dove la Corte di appello ha riconosciuto un coinvolgimento diretto di Cintura, così escludendo in radice ogni possibilità di configurare una connivenza non punibile.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni di merito.

La Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza della recidiva richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e osservando -altresì che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali per furti e rapine oltre che per resistenza e lesioni personali.

Ha altresì aggiunto che la perpetrazione dei reati oggetto dell'odierno giudizio (capi 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22) manifestavano la spiccata propensione a delinquere di Cintura, che trovava origine nei reati già commessi e che si era consolidata con la commissione dei nuovi reati.

1.2.1. Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).

Da qui la manifesta infondatezza della censura difensiva che, peraltro, oppone argomentazioni di puro merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità.

1.3. Il terzo e il quarto motivo d'impugnazione si rivolgono alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena nella misura massima per effetto del riconoscimento della forma tentata dell'estorsione contestata al capo 19.

1.3.1. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha osservato che esse non potevano essere riconosciute in ragione della notevole gravità delle condotte contestate, consistenti in numerosissimi furti -nella maggior parte consumati- e nella realizzazione di un grave reato qual è il tentativo di estorsione.

La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che fedele alle emergenze processuali, mostra la manifesta infondatezza della censura esposta dal ricorrente, sulla base -peraltro- di argomentazioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità.

1.3.2. Con riguardo alla determinazione della pena base e all'estensione della riduzione per il tentativo, il motivo è privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

Bisogna prendere le mosse, invero, dalla sentenza di primo grado, dove è stata fissata una pena base per il tentativo di estorsione, pari a quattro anni di reclusione, comprensiva della riduzione ai sensi dell'art. 56 cod.pen..

Considerato che la riduzione minima per il tentativo è pari a un terzo, deve ritenersi che il giudice di primo grado sia partito dalla pena di anni sei di reclusione e l'abbia ridotta nella misura minima ora indicata.

Di ciò è ben consapevole il ricorrente che, difatti, ha esposto uno specifico motivo di gravame, con il quale chiedeva alla Corte di appello di applicare la riduzione ex art. 56 cod.pen. nella massima estensione, pari alla metà.

Motivo, invero, accolto dalla Corte di merito, che ha ridotto la pena base di anni sei di reclusione ad anni tre di reclusione, cosi applicando una riduzione pari alla metà, per come richiesto dall'appellante.

Il motivo con cui si chiede la massima riduzione della pena, dunque, aspira a un obiettivo che, in realtà, il ricorrente ha già raggiunto, in quanto riconosciutogli dalla Corte di appello.

Da qui la mancanza di correlazione con la sentenza impugnata.

1.3.3. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez, 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, O Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo d'impugnazione con cui il ricorrente si duole della misura dell'aumento della pena base per effetto della recidiva, pari a due terzi.

A tale proposito va rilevato che nei suoi confronti è stata ritenuta la recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, per cui l'aumento della pena nella misura di due terzi è previsto dall'art. 99, quarto comma, cod.pen., senza che residuino margini di discrezionalità da parte del giudice ove ne ritenga la sussistenza.

Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

2. CINTURA Salvatore e BUSCEMI Antonino.

2.1. Va premesso che l'esame della questione relativa alla sussistenza della condizione di procedibilità in relazione ai furti aggravati all'indomani dell'entrata in vigore della c,d.

"riforma Cartabia", suppone la valida instaurazione del rapporto processuale.

A tale proposito questa Corte ha già stato chiarito che «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod, pen.)», (Sez. 5 - , Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01; nello stesso senso, Sez.

U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

Nel caso in esame i ricorsi sono inammissibili, così che non vi è spazio per esaminare la sollevata questione circa la procedibilità dei furti giudicati nel processo.

2.2. I motivi articolati dai ricorrenti -così come sintetizzati nella parte narrativa- non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Da qui le ragioni d'inammissibilità indicate ai §§ 1.1.1., 1.1.2.,

1.1.3. e 1.1.4..

3. [OSCURATO:PERSONA] Ivan.

Tutto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è improntato a fronteggiare la motivazione della doppia sentenza conforme con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella dei giudici di merito, per lo più reiterativa delle medesime doglianze esposte con l'atto di appello e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello alle pagine 35 ss. della sentenza impugnata, dove si legge una motivazione adeguata, completa, logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità.

Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono, quindi, le ragioni d'inammissibilità indicate ai §§ 1.1.1., 1.1.2.,

1.1.3. e 1.1.4..

4. ARCERI Michele. [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata l'improcedibilità in relazione ad alcuni reati, per effetto della cd.

Riforma cartabia.

Vale quanto già espresso al § 2.1..

Anche in questo caso il ricorso è inammissibile.

4.1. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.

4.2. La Corte di appello ha dato specifica risposta alle medesime doglianze espostla con l'atto di gravame.

In particolare, i magistrati dell'appello: a) hanno negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la motivazione sul punto del giudice di primo grado e rimarcando come fossero ostative al loro riconoscimento le concrete modalità del fatto, i numerosi precedenti, anche gravi e specifici; b) hanno ritenuto la sussistenza della recidiva alla luce dei precedenti penali anche per reati contro la persona (rissa, tentativo di omicidio) commessi fino al 2019, così da delineare un percorso delinquenziale già avviato, così che gli ulteriori fatti in esame dovevano considerarsi significativi di una maggiore capacità a delinquere. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non fa che reiterare le medesime doglianze esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello, così venendosi a configurare !e ragioni di inammissibilità esposte ai paragrafi 1.1.1., 1.1.2.,

1.1.3. y 1.1.4,, oltre che nel paragrafo

1.2.1. con riguardo alla recidiva.

5. NUARA Vincenzo e COGLITORE Giuseppe.

I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro sovrapponibilità e, comunque, la comune ragione di inammissibilità.

5.1. Entrambi i ricorsi, infatti, risultano del tutto generici, risolvendosi in un'apodittica quanto assertiva affermazione circa la sussistenza di vizi di motivazione -in relazione alle rispettive posizioni- del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata, da cui consegue il difetto del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato (alle pagine 39 ss. per Nuara e alle pagine 41 e ss. per Coglitore) sugli argomenti dedotti con l'atto di appello, non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare o il proprio sindacato.

Da qui la loro inammissibilità.

6. RANDAZZO Gioacchino e AMATO Gaetano.

I ricorrenti pongono all'attenzione della Corte di cassazione soltanto il tema della sopravvenuta improcedibilità dei reati in ragione dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.

I libelli difensivi prospettano tale unico tema, che, però, come visto, suppone la valida instaurazione del rapporto processuale.

Valida instaurazione da escludere in radice nel caso in esame, vista l'assenza di censure alla sentenza impugnata.

Tale non può considerarsi la generica deduzione di una riqualificazione dei fatti, che risulta così generica da configurare la medesima ragione di inammissibilità indicata al precedente paragrafo 5.1., risultando altrettanto privo della esposizione di reali censure alla sentenza impugnata.

7. Da quanto esposto discende l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso la sentenza del 24/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: a) per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; b) per l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela in relazione ai capi 8, 12, 14 e 17 per [OSCURATO:PERSONA] e in relazione ai capi 8, 12, 16 e 17 per [OSCURATO:PERSONA]; c) per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e) per l'annullamento senza rinvio per mancanza di querela in relazione ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sentite le difese: l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi dei ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento; l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 24/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 19/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, sostanzialmente escludendo il reato di associazione per delinquere, dichiarando l'improcedibilità per taluni reati e riqualificando in forma di tentativo talaltri e rideterminando la pena inflitta per le varie ipotesi di furto aggravato ed estorsione rispettivamente ascritti agli imputati. Deducono: 1. CINTURA Marcello. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, 81, 110 e 629 cod.pen.. Il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle doglianze difensive, con particolare riguardo alle intercettazioni richiamate dalla difesa con i motivi di appello. Denuncia la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione in relazione al tema della connivenza non punibile, alla luce del contenuto della conversazione n. 4 del 28/03/2017, dalla quale emerge l'atteggiamento meramente passivo di Cintura. Lamenta, altresì, l'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod.pen.. Secondo il ricorrente la Corte di appello non ha soddisfatto l'obbligo di motivazione richiesto per ritenere la sussistenza della recidiva, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali, essendo necessaria una valutazione in concreto della maggiore pericolosità manifestata con il nuovo reato. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis cod.pen. e 69 cod.pen.. A tale riguardo il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione della Corte di appello e «chiede altresì che vengano riconosciute le attenuanti generiche, nella massima diminuzione ipotizzabile» in ragione del comportamento processuale e della condotta contestata all'imputato, al fine di adeguare la pena al caso concreto. Lamenta la mancata considerazione degli elementi positivi utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione di pena per il tentativo. In questo caso il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, nel riqualificare il fatto nella forma tentata, non spiega per quale ragione ha ritenuto di ridurre la pena nella misura minima di un terzo e non in una misura maggiore, per come consentito dall'art. 56 cod.pen.. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. A tale riguardo il ricorrente osserva che «la Corte è giunta ad un trattamento sanzionatorio eccessivo in quanto anche se ha diminuito la pena base ha attribuito un aumento per la recidiva pari a due terzi senza tenere nel dovuto conto applicazione 63 c.p.». Denuncia la mancanza di motivazione «in merito a quanto richiesto in ordine agli aumenti di pena che violano art. 63 c.p.». Si duole dell'omessa motivazione in ordine all'aumento di due terzi della pena base. 2. CINTURA Salvatore e BUSCEMI Antonino. 2.1. In premessa i ricorrenti chiedono che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in relazione ai fatti contestati ai capi 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 in forza della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 628 cod.pen. e agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen., in relazione al capo 24, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il tentativo di rapina e deducono l'inadeguata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale e della Corte di appello. A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 629 cod.pen. e agli artt. 125 e 192 cod.proc.pen., in relazione al capo 19, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il tentativo di rapina e deducono l'inadeguata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale e della Corte di appello. A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] Ivan. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 125, 192 cod.proc.pen. e agli artt. 110 e 367 cod.pen.. Si deduce la mancanza di prova quanto alla responsabilità per il reato di sostituzione di persona contestato al capo 4). Si aggiunge che la Corte di appello si è appiattita sul ragionamento del primo giudice e sul contenuto delle intercettazioni, inidonee a fondare un giudizio di responsabilità. A sostegno dell'assunto vengono illustrati i principi di diritto in materia; il ricorrente compendia -altresì- le emergenze istruttorie, al fine di sottolinearne l'inadeguatezza probatoria. 5. ARCERI Michele. 5.1. In premessa il ricorrente chiede che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in relazione ai fatti contestati ai capi 17 e 18 in forza della novella legislativa introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]). 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen.. In questo caso si denuncia la violazione dei principi fissati in materia di motivazione in punto di valutazione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, giacché la Corte di appello ha dichiarato di non avere rinvenuto elementi positivi, mentre la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di valutare favorevolmente la confessione resa dall'imputato. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva. Il ricorrente denuncia la violazione dei principi fissati in materia di motivazione in punto di valutazione della sussistenza della recidiva, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali, richiedendosi un'approfondita valutazione delle ragioni per cui il nuovo fatto sia sintomatico di maggiore pericolosità. 6. NUARA Vincenzo. 6.1. Vizio di motivazione. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'incompletezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 7. AMATO Gaetano e RANDAZZO Gioacchino. 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per errata qualificazione del fatto, in relazione agli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod.pen.. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto e chiede che sia dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. 8. COGLITORE Giuseppe. 8.1. Vizio di motivazione. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia l'incompletezza della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. CINTURA Marcello. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è meramente reiterativo della medesima doglianza esposta con il gravame, affrontata e risolta adeguatamente dalla Corte di appello, che ha spiegato che la responsabilità per il tentativo di estorsione di cui al capo 19 si ricava dalle plurime intercettazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal cui contenuto inequivocabile emergeva la natura estorsiva della somma di denaro richiesta mensilmente al titolare del "Baretto", [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha altresì rimarcato che da tali conversazioni emergeva il coinvolgimento diretto di [OSCURATO:PERSONA] al fatto estorsivo. A fronte di una puntuale risposta alle doglianze difensive, il ricorrente reitera le medesime osservazioni già risolte dalla Corte di merito, assumendo che dalla lettura di altra conversazione si poteva evincere l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] e che i giudici di merito non hanno esplorato adeguatamente il tema della connivenza non punibile. Da qui discendono plurime ragioni d'inammissibilità. 1.1.1. In primo luogo, questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.1.2. In secondo luogo, con riguardo al significato liberatorio attribuibile alla conversazione n. 4 del 28/03/2017 e alle dichiarazioni spontanee, non può che rilevarsi come le relative argomentazioni si risolvano in una valutazione del compendio probatorio alternativo a quella dei giudici di merito che, in quanto tale, non è scrutinabile dalla Corte di legittimità. A tale proposito va ricordato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Va ribadito, quindi, che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.1.3. Tanto con l'ulteriore specificazione che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 - , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). 1.1.4. Va ricondotta alla categoria dei motivi di merito non scrutinabili in sede di legittimità anche la censura relativa al non adeguato approfondimento del tema della connivenza non punibile e della mancata considerazione di tutti gli aspetti evidenziati dalla difesa, in quanto esse tendono, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. Per tale ragione il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). L'incompatibilità è evidente nel caso in esame, dove la Corte di appello ha riconosciuto un coinvolgimento diretto di Cintura, così escludendo in radice ogni possibilità di configurare una connivenza non punibile. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni di merito. La Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza della recidiva richiamando la motivazione della sentenza di primo grado e osservando -altresì che l'imputato era gravato da numerosi precedenti penali per furti e rapine oltre che per resistenza e lesioni personali. Ha altresì aggiunto che la perpetrazione dei reati oggetto dell'odierno giudizio (capi 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22) manifestavano la spiccata propensione a delinquere di Cintura, che trovava origine nei reati già commessi e che si era consolidata con la commissione dei nuovi reati. 1.2.1. Tale motivazione è affatto conforme al principio di diritto fissato da questa Corte, secondo cui «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. peri., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"», (Sez. 2 - , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022, dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). Da qui la manifesta infondatezza della censura difensiva che, peraltro, oppone argomentazioni di puro merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità. 1.3. Il terzo e il quarto motivo d'impugnazione si rivolgono alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena nella misura massima per effetto del riconoscimento della forma tentata dell'estorsione contestata al capo 19. 1.3.1. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha osservato che esse non potevano essere riconosciute in ragione della notevole gravità delle condotte contestate, consistenti in numerosissimi furti -nella maggior parte consumati- e nella realizzazione di un grave reato qual è il tentativo di estorsione. La presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che fedele alle emergenze processuali, mostra la manifesta infondatezza della censura esposta dal ricorrente, sulla base -peraltro- di argomentazioni di merito che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità. 1.3.2. Con riguardo alla determinazione della pena base e all'estensione della riduzione per il tentativo, il motivo è privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Bisogna prendere le mosse, invero, dalla sentenza di primo grado, dove è stata fissata una pena base per il tentativo di estorsione, pari a quattro anni di reclusione, comprensiva della riduzione ai sensi dell'art. 56 cod.pen.. Considerato che la riduzione minima per il tentativo è pari a un terzo, deve ritenersi che il giudice di primo grado sia partito dalla pena di anni sei di reclusione e l'abbia ridotta nella misura minima ora indicata. Di ciò è ben consapevole il ricorrente che, difatti, ha esposto uno specifico motivo di gravame, con il quale chiedeva alla Corte di appello di applicare la riduzione ex art. 56 cod.pen. nella massima estensione, pari alla metà. Motivo, invero, accolto dalla Corte di merito, che ha ridotto la pena base di anni sei di reclusione ad anni tre di reclusione, cosi applicando una riduzione pari alla metà, per come richiesto dall'appellante. Il motivo con cui si chiede la massima riduzione della pena, dunque, aspira a un obiettivo che, in realtà, il ricorrente ha già raggiunto, in quanto riconosciutogli dalla Corte di appello. Da qui la mancanza di correlazione con la sentenza impugnata. 1.3.3. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez, 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, O Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo d'impugnazione con cui il ricorrente si duole della misura dell'aumento della pena base per effetto della recidiva, pari a due terzi. A tale proposito va rilevato che nei suoi confronti è stata ritenuta la recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale, per cui l'aumento della pena nella misura di due terzi è previsto dall'art. 99, quarto comma, cod.pen., senza che residuino margini di discrezionalità da parte del giudice ove ne ritenga la sussistenza. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. 2. CINTURA Salvatore e BUSCEMI Antonino. 2.1. Va premesso che l'esame della questione relativa alla sussistenza della condizione di procedibilità in relazione ai furti aggravati all'indomani dell'entrata in vigore della c,d. "riforma Cartabia", suppone la valida instaurazione del rapporto processuale. A tale proposito questa Corte ha già stato chiarito che «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod, pen.)», (Sez. 5 - , Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01; nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Nel caso in esame i ricorsi sono inammissibili, così che non vi è spazio per esaminare la sollevata questione circa la procedibilità dei furti giudicati nel processo. 2.2. I motivi articolati dai ricorrenti -così come sintetizzati nella parte narrativa- non sono volti a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Da qui le ragioni d'inammissibilità indicate ai §§ 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4.. 3. [OSCURATO:PERSONA] Ivan. Tutto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è improntato a fronteggiare la motivazione della doppia sentenza conforme con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze probatorie alternativa a quella dei giudici di merito, per lo più reiterativa delle medesime doglianze esposte con l'atto di appello e puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello alle pagine 35 ss. della sentenza impugnata, dove si legge una motivazione adeguata, completa, logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. Anche per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] valgono, quindi, le ragioni d'inammissibilità indicate ai §§ 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4.. 4. ARCERI Michele. [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarata l'improcedibilità in relazione ad alcuni reati, per effetto della cd. Riforma cartabia. Vale quanto già espresso al § 2.1.. Anche in questo caso il ricorso è inammissibile. 4.1. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. 4.2. La Corte di appello ha dato specifica risposta alle medesime doglianze espostla con l'atto di gravame. In particolare, i magistrati dell'appello: a) hanno negato le circostanze attenuanti generiche richiamando la motivazione sul punto del giudice di primo grado e rimarcando come fossero ostative al loro riconoscimento le concrete modalità del fatto, i numerosi precedenti, anche gravi e specifici; b) hanno ritenuto la sussistenza della recidiva alla luce dei precedenti penali anche per reati contro la persona (rissa, tentativo di omicidio) commessi fino al 2019, così da delineare un percorso delinquenziale già avviato, così che gli ulteriori fatti in esame dovevano considerarsi significativi di una maggiore capacità a delinquere. [OSCURATO:PERSONA], dunque, non fa che reiterare le medesime doglianze esposte con il gravame, affrontate e risolte dalla Corte di appello, così venendosi a configurare !e ragioni di inammissibilità esposte ai paragrafi 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. y 1.1.4,, oltre che nel paragrafo 1.2.1. con riguardo alla recidiva. 5. NUARA Vincenzo e COGLITORE Giuseppe. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro sovrapponibilità e, comunque, la comune ragione di inammissibilità. 5.1. Entrambi i ricorsi, infatti, risultano del tutto generici, risolvendosi in un'apodittica quanto assertiva affermazione circa la sussistenza di vizi di motivazione -in relazione alle rispettive posizioni- del tutto priva di reali censure alla sentenza impugnata, da cui consegue il difetto del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che ha ampiamente argomentato (alle pagine 39 ss. per Nuara e alle pagine 41 e ss. per Coglitore) sugli argomenti dedotti con l'atto di appello, non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare o il proprio sindacato. Da qui la loro inammissibilità. 6. RANDAZZO Gioacchino e AMATO Gaetano. I ricorrenti pongono all'attenzione della Corte di cassazione soltanto il tema della sopravvenuta improcedibilità dei reati in ragione dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia. I libelli difensivi prospettano tale unico tema, che, però, come visto, suppone la valida instaurazione del rapporto processuale. Valida instaurazione da escludere in radice nel caso in esame, vista l'assenza di censure alla sentenza impugnata. Tale non può considerarsi la generica deduzione di una riqualificazione dei fatti, che risulta così generica da configurare la medesima ragione di inammissibilità indicata al precedente paragrafo 5.1., risultando altrettanto privo della esposizione di reali censure alla sentenza impugnata. 7. Da quanto esposto discende l'inammissibilità di tutti i ricorsi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi
Sentenza Cassazione n. 36896/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris