CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che a Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di furto aggravato continuato, per aver sottratto un notevole quantità di energia elettrica, utilizzata per alimentare la sua abitazione; - che avverso detta sentenza il ricorrente, per il tramite del suo difensore, articola due motivi d'impugnazione con i quali si contestano la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il primo, relativo alla dedotta situazione di indigenza dell'imputato, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; il secondo, relativo al bilanciamento delle circostanze, perché non sorretto da interesse ad impugnare, in quanto non tiene conto del fatto che le attenuanti generiche sono state ritenute già prevalenti rispetto alle contestate aggravanti e che la recidiva è stata di fatto esclusa; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2022 Il C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 4,1.E