CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/6/2023 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa il 12/9/2022 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 4, comma 1 e 4-bis, I. 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di due anni di reclusione e 16mila euro di multa. c 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ejo erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato il primo motivo di gravame, con il quale si sarebbe evidenziata l'assenza di responsabilità in capo al ricorrente, non essendo stata provata alcuna attività di intermediazione o di transazione, né, peraltro, riscontrata nel locale la presenza di alcun avventore. Nessun elemento, dunque, proverebbe il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'accettazione di scommesse; - la stessa censura, poi, è sollevata quanto al secondo motivo di appello. La Corte non avrebbe riqualificato la condotta, con conseguente trattamento sanzionatorio, come invece dovuto ai sensi della normativa: l'art. 4 contestato, infatti, prevederebbe, al comma 4-bis, un delitto, rivolto al gioco terrestre e per le ipotesi di assenza di concessione o autorizzazione, e, all'ultimo periodo del comma 1, una contravvenzione, per le ipotesi in cui un soggetto - operando sotto concessione - svolga l'attività con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. Ebbene, riconoscere questa contravvenzione nel caso di specie risulterebbe corretto, oltre che necessario a far fronte, in maniera proporzionata, alla diversità degli illeciti ipotizzabili nel comparto del gioco a distanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, il Collegio ne rileva, in primo luogo, l'evidente inammissibilità: dietro la parvenza di una violazione di legge o di un (triplice) vizio di motivazione, peraltro posti in rapporto tanto cumulativo quanto alternativo, l'impugnazione tende, in realtà, ad ottenere in questa sede una nuova lettura del materiale probatorio già esaminato dai Giudici del merito, così concludendo che la contestata attività di intermediazione in scommesse non sarebbe stata, in realtà, adeguatamente provata. 4.1. Ebbene, questa sollecitazione non può essere rac:colta dalla Corte di legittimità, alla quale non è consentito procedere ad una rivalutazione in fatto del compendio istruttorio verificato dai Giudici della cognizione, dovendosi limitare il proprio esame alla verifica della congruità, della completezza e della non manifesta illogicità della motivazione resa in sede di merito. 5. L'esito di questa verifica, peraltro, risulta del tutto positivo. 5.1. La Corte di appello - in doppia conforme - ha infatti rilevato che l'art. 4 in contestazione aveva ricevuto un più che adeguato riscontro probatorio. In particolare, era risultato che il [OSCURATO:PERSONA] - quale gestore del centro scommesse "Italia Cash" di Taranto - non si era limitato a mettere a disposizione dei clienti le apparecchiature utilizzate per il gioco, restando egli estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker, ma aveva allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online. All'interno del locale, infatti, erano presenti vari monitor, con penne, fogli, palinsesti di giocate dello stesso giorno e cartellonistica pubblicizzante il costo delle puntate; peraltro, mentre alcuni schermi TV e PC erano rivolti verso i clienti (così in grado di controllare la giocata effettuata), tutti i sistemi di immissione delle scommesse erano rivolti verso il bancone, "con conseguente impossibilità per i clienti di immettere direttamente l'eventuale giocata"; l'utilizzo di una sola postazione e di un unico conto gioco, peraltro, era stato confermato dalle fotografie in atti, che avevano evidenziato che tutte le giocate del giorno, anche in orari diversi, erano state effettuate con il medesimo Userid ("Cicciopiemonte"). 5.2. In forza di questi elementi, che peraltro il ricorso non contesta affatto, era stato dunque pienamente accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva allestito un'attività di intermediazione per conto del bookmaker "Italia Cash", mediante raccolta di denaro, comunicazione delle quote, relativi aggiornamenti, rilascio delle ricevute e pagamento delle vincite. Un'attività del tutto illecita, perché in assenza della necessaria autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS e, peraltro, svolta in collegamento con un bookmaker titolare sì di una concessione, ma per una tipologia di gioco diversa dalle scommesse sportive. Quel che - ha concluso la Corte di appello - il ricorrente ben doveva conoscere, risultando, peraltro, gravato da due precedenti specifici. 5.3. Al riguardo, dunque, è opportuno ricordare il principio, reiteratamente espresso, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, in esame, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza, oppure senza la dimostrazione - qui neppure dedotta - che l'operatore estero non abbia otl:enuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le molte, Sez. 3, n. 45541 del 26/10/2022, Ingrassia, Rv. 283834; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115) 6. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è del tutto infondato. 7. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto alla seconda censura, che, in subordine, sollecita una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultima parte, I. n. 401 del 1989, che sanziona chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. 7.1. Come diffusamente descritto in entrambe le sentenze di merito, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] non si era limitato a raccogliere scommesse con "modalità e tecniche" diverse da quelle prescritte, ma aveva operato - senza autorizzazione - come intermediario di un bookmaker privo di concessione per la specifica tipologia di gioco, così da riscontrare certamente la consumazione del reato contestato al comma 4-bis della legge citata, non già la contravvenzione che il ricorrente richiama, i cui elementi costitutivi sono del tutto diversi, come adeguatamente indicato nella pronuncia impugnata (pagg. 7-8). 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in