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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22082/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità del prevenuto e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata valutazione del disposto di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla sussistenza della contestata recidiva, sono inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sulla conformità della pena ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e sull'impossibilità di escludere la recidiva).

Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. ed essendo ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità del prevenuto e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata valutazione del disposto di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla sussistenza della contestata recidiva, sono inammissibili poiché afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., sulla conformità della pena ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e sull'impossibilità di escludere la recidiva). Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza motivazionale in ordine all'aumento di pena operato a titolo di continuazione, deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. ed essendo ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, restando inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2 -, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/
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