CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2021
Cassazione n. 36811/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parte civile costituita nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 agosto 1956 avverso la sentenza emessa in data 3 dicembre 2020 dalla Corte d'Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa della parte civile ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza resa il 29 novembre 2016 dal Tribunale di Cagliari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa aggravata a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Si contestava all'imputato di avere, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare Srl con artifizi e raggiri, consistenti nel prospettare a [OSCURATO:PERSONA] la vendita di un appartamento libero da ipoteche, nella consapevolezza che risultava invece ipotecato, stipulato un compromesso di vendita ricevendo un corrispettivo pari a 130.000 C, rendendosi successivamente non disponibile alla stipula del contratto di compravendita. Nella sentenza impugnata la corte osserva che la prospettazione accusatoria che l'imputato avesse maliziosamente taciuto alla parte offesa l'esistenza dell'ipoteca sull'immobile ha trovato smentita nei documenti in atti e in particolare nella richiesta di accollo del mutuo presentata dalla persona offesa nell'aprile 2011. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la persona offesa deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine all'eccezione di nullità respinta dalla corte territoriale sostenendo erroneamente che dai verbali di udienza del primo grado non risulterebbe la richiesta di replica della parte civile, né il relativo rigetto, né la conseguente eccezione, come invece emerge dalla semplice lettura dei detti verbali. La ricorrente deduce inoltre che l'esercizio di tale diritto alla replica è stato negato anche dal giudice di appello poiché l'udienza del 22 novembre 2016 era stata rinviata al 29 novembre successivo per dar modo al pubblico ministero e alla parte civile di contestare quanto dichiarato e prodotto dall'imputato, ma tale diritto non era stato poi concesso, in violazione del diritto alla difesa. 2.2 Vizio di motivazione in quanto la colpevolezza dell'imputato emerge dalla sequenza temporale dei fatti, che la corte ha del tutto stravolto. Ed infatti sebbene la parte civile avesse pagato all'atto del compromesso il prezzo intero dell'immobile, al momento della stipula del definitivo le veniva richiesto di versare altra somma di 60.000 C e, a seguito del suo legittimo rifiuto di versare tale indebito e del suo presunto inadempimento, l'imputato comunicava la risoluzione del contratto preliminare. Lo stesso Pilloni ha confermato la stipula del contratto e la ricezione delle somme pagate pari a 130.000 ma, nonostante fosse stato versato l'intero corrispettivo, l'imputato ha posto in essere artifizi e raggiri per non sottoscrivere il contratto definitivo. Anche le fatture emesse dal Pilloni sono irregolari e dimostrano il reiterato inganno di quest'ultimo. La ricorrente, inoltre, afferma che nonostante abbia proceduto a disconoscere la sottoscrizione del contratto stipulato il 20 novembre 2009, la corte non ha tenuto in alcuna considerazione tale condotta e il perito nominato per verificare l'autenticità della sottoscrizione ha risposto al quesito sottopostogli con una circonlocuzione che non dimostra nulla. La ricorrente deduce infine che, anche ove si volesse riconoscere validità alle firme apposte a tale contratto, lo stesso deve ritenersi nullo perché in contrasto con l'altro accordo risalente alla fine del mese di settembre; fa presente inoltre di avere ricevuto in epoca successiva al deposito della sentenza impugnata l'intimazione di sgombero dell'immobile da lei attualmente occupato e chiede l'annullamento della sentenza e l'affermazione della penale résponsabilità dell'imputato„ nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla ricorrente. Con memoria pervenuta il 22 luglio 2021 la ricorrente reitera le censure già sollevate con il ricorso, ribadendo l'eccezione processuale e i vizi di motivazione dedotti con il ricorso. Con memoria del 28 luglio 2021 il difensore dell'imputato deduce la inammissibilità del ricorso della parte civile per la manifesta infondatezza dell'eccezione processuale dedotta e perché gli altri motivi, oltre ad essere manifestamente infondati, non rientrano tra le censure che possono formare oggetto del sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, generico e incentrato su censure non consentite in questa sede. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. 2.L'eccezione processuale sollevata dalla ricorrente con i motivi di appello e reiterata nel ricorso è manifestamente infondata e la difesa insiste nel riproporla, nonostante il collegio di appello abbia sottolineato l'inesistenza dei presupposti di fatto su cui si fonda e, dall'esame degli atti ad opera di questo relatore, emerga incontestabilmente l'assenza della richiesta di replicare avanzata dalla parte civile, della pretesa ordinanza di rigetto di tale istanza da parte del giudice e della necessaria eccezione di nullità sollevata dalla parte civile. In modo analogo dal verbale di udienza di appello non emerge l'istanza della difesa di formulare repliche e il diniego della detta istanza. Nel merito, poi, deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, spostando il thema decidendum rispetto a quanto indicato nel capo d'imputazione. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e la sentenza di secondo grado espone in maniera dettagliata gli elementi da cui risulta che il nucleo centrale della prospettazione accusatoria, la mancata conoscenza da parte della persona offesa della ipoteca che gravava sull'immobile promesso in vendita, ha trovato smentita in atti, poiché la Curreli era a conoscenza dell'ipoteca e si era informata circa la possibilità di accollarsi il mutuo relativo. La corte ha inoltre sottolineato che l'attendibilità della persona offesa risulta smentita dall'esito della perizia grafologica disposta dal primo giudice, che ha attribuito alla persona offesa le firme apposte sul secondo preliminare. La corte, peraltro, ha evidenziato come l'accusa contestata all'imputato è quella di avere taciuto l'esistenza dell'ipoteca sull'immobile promesso in vendita e ogni altra eventuale scorrettezza nell'agire dell'imputato non può assumere rilevanza nel presente giudizio. Il ricorso non si confronta in alcun modo con questi elementi e, per un verso, segnala una serie di presunte condotte sleali tenute dall'imputato nel corso delle trattative, che non hanno formato oggetto della imputazione e che non integrano gli artifizi e raggiri idonei ad indurre la ricorrente a sottoscrivere il preliminare; per altro, propone una ricostruzione della vicenda diversa da quello oggetto della prospettazione accusatoria consacrata nel capo d'imputazione, sostenendo che il raggiro sarebbe avvenuto dopo la stipula del preliminare, in occasione della corresponsione del prezzo della vendita. Ma così facendo incorre in una modificazione non consentita della condotta oggetto di contestazione e nel vizio di genericità della censura. 2.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende in ragione del grado di colpa manifestato nel proporre il ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08