CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07557/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5278/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 2116/3/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 2 agosto 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 014 2014 0037471661,a lui notificata quale coobbligato, relativa all’iscrizione a ruoloeffettuata a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio promossoavverso l’avviso di accertamento diretto al recupero di imposte perl’anno 2006, emesso nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] VolleyNoci, di cui il Ferrante era stato legale rappresentante fino al luglio2006, data di estinzione dell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non era stataprovata la notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamentopresupposto, ciò che comportava la nullità della cartella di pagamentoimpugnata per difetto assoluto di motivazione dal momento che laqualità di responsabile in solido delle obbligazioni assuntedall’associazione sportiva non era stata regolarmente contestata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame aderendoall’impostazione decisoria della sentenza appellata e ribadendo, inparticolare, quale fondamento della decisione, il mancato invio dell’attoprodromico al legale rappresentante dell’associazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui AldoConsiderato che:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20262.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo poiché era legittimato ad impugnare, unitamentealla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificatipersonalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, qualedebitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20262.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. Nel caso in esame la sentenza impugnata, nel confermare ladecisione dei primi giudici e dando in particolare rilievo, quale ragioneinvalidante la cartella di pagamento impugnata, al «mancato inviodell’atto prodromico all’amministratore per le sue responsabilitàsolidali», si è posta in contrasto con i superiori insegnamenti.2.9. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, conformemente aquanto dedotto dall’Agenzia fiscale (v. pag. 15 del ricorso) econtrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, dellapretesa contenuta nell’avviso prodromico alla cartella di pagamentoper cui è causa – l’avviso di accertamento n. TVF041504702/2013 –emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella. Questa Corte, con ordinanza n.5216/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversol’indicato atto impositivo, ha infatti evidenziato che l’avviso diaccertamento di cui trattasi, emesso a carico dell’associazione sportiva,è stato notificato all’ex legale rappresentante della stessa, AldoNon ha quindi trovato riscontro la denunciata lesione del diritto didifesa dell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legaleNumero registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nell’avviso che, sempre nellaqualità di legale rappresentante dell’Associazione, ha regolarmentericevuto ed impugnato.3. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella dipagamento – legalerappresentante diassociazione sportiva –Composta da obbligazione solidaleAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.5278/2023Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D’Alessandro - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5278/2023 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 2116/3/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata il 2 agosto 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 014 2014 0037471661,a lui notificata quale coobbligato, relativa all’iscrizione a ruoloeffettuata a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio promossoavverso l’avviso di accertamento diretto al recupero di imposte perl’anno 2006, emesso nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] VolleyNoci, di cui il Ferrante era stato legale rappresentante fino al luglio2006, data di estinzione dell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che non era stataprovata la notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamentopresupposto, ciò che comportava la nullità della cartella di pagamentoimpugnata per difetto assoluto di motivazione dal momento che laqualità di responsabile in solido delle obbligazioni assuntedall’associazione sportiva non era stata regolarmente contestata.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame aderendoall’impostazione decisoria della sentenza appellata e ribadendo, inparticolare, quale fondamento della decisione, il mancato invio dell’attoprodromico al legale rappresentante dell’associazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20264. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui AldoConsiderato che:1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoquelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20262.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo poiché era legittimato ad impugnare, unitamentealla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificatipersonalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, qualedebitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’Ufficiofinanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/20262.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l’iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottatein esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. Nel caso in esame la sentenza impugnata, nel confermare ladecisione dei primi giudici e dando in particolare rilievo, quale ragioneinvalidante la cartella di pagamento impugnata, al «mancato inviodell’atto prodromico all’amministratore per le sue responsabilitàsolidali», si è posta in contrasto con i superiori insegnamenti.2.9. Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, conformemente aquanto dedotto dall’Agenzia fiscale (v. pag. 15 del ricorso) econtrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, dellapretesa contenuta nell’avviso prodromico alla cartella di pagamentoper cui è causa – l’avviso di accertamento n. TVF041504702/2013 –emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentantedell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fosse giunto a conoscenza benprima della notifica della cartella. Questa Corte, con ordinanza n.5216/2026, pronunciata all’esito del giudizio di impugnazione avversol’indicato atto impositivo, ha infatti evidenziato che l’avviso diaccertamento di cui trattasi, emesso a carico dell’associazione sportiva,è stato notificato all’ex legale rappresentante della stessa, AldoNon ha quindi trovato riscontro la denunciata lesione del diritto didifesa dell’odierno controricorrente, posto che egli risponde dei debitid’imposta dell’Associazione pur sempre perché ne è stato legaleNumero registro generale 5278/2023Numero sezionale 8867/2025Numero di raccolta generale 7557/2026Data pubblicazione 29/03/2026rappresentante e quale legale rappresentante è stato posto aconoscenza della pretesa, compendiata nell’avviso che, sempre nellaqualità di legale rappresentante dell’Associazione, ha regolarmentericevuto ed impugnato.3. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]