CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39394/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe [che ha confermato la loro condanna in ordine al concorso nel reato di cui all'art. 642 cod. pen. ascritto loro alla pena irrogata dal Tribunale] lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge quanto all'affermazione di responsabilità. All'odierna udienza camerale, celebrata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen., il collegio ha preso atto della regolarità degli avvisi di rito, ed all'esito ha deciso come da dispositivo in atti. I ricorsi congiunti degli imputati sono integralmente inammissibili perché proposti per un motivo del tutto privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., in quanto formula doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), gli elementi puntualmente riepilogati a f. 8 ss., che i ricorrenti mostrano di non considerare. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe - della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Non è dovuta la liquidazione delle spese in favore della parte civile, da quest'ultima chiesta con memoria pervenuta il 02/09/2021. Questa Corte (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Rv. 281308 - 01) ha già chiarito che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza. Più in generale, si è anche chiarito (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974 - 01) che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria: al contrario, nel caso di specie, la parte civile si è comunque limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] B !trarl