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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47347/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; re-TE/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tEe2 chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa in data 3/01/22 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del suddetto, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso (capi 6 e 12), episodi, questi ultimi, commessi in esecuzione del programma associativo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 110-629 cod. pen., in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione.

La difesa osserva che con riguardo alla partecipazione associativa del ricorrente al clan Pascali l'ordinanza di riesame fa rinvio, ritenendo generiche le doglianze difensive, ad un'ordinanza genetica che presenta una evidentissima lacuna motivazionale proprio con riguardo alla figura di [OSCURATO:PERSONA], citato solo nel titolo del paragrafo.

Lamenta il difensore che, se il Tribunale del riesame avesse proceduto ad autonoma valutazione della gravità indiziaria circa la partecipazione associativa del suddetto, si sarebbe reso conto di detta carenza.

In relazione alla fattispecie estorsiva in danno del gestore dell'allevamento di cozze [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, contestata al capo 6), si osserva che il coinvolgimento di Portacci fu esclusivamente nella sua qualità di esperto del settore, essendo anch'egli un mitilicoltore, e riguardò la sola valutazione del verosimile andamento dell'attività di D'Arcangelo e quindi la fruttuosità della coltivazione dei mitili, lungi dal potersi ritenere il suddetto consapevole della natura estorsiva della pretesa economica esercitata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'Arcangelo tramite la moglie Bevilacqua.

Osserva il difensore che in nessuno dei colloqui intercettati è dato rilevare una "costrizione" esercitata dal ricorrente nei confronti della parte offesa finalizzata al pagamento di una tangente, limitandosi l'intervento del suddetto al più ad un'intermediazione di natura esclusivamente tecnica e commerciale.

In relazione, poi, al concorso nell'estorsione Motolese/Raffo, rileva il difensore che il ricorrente aveva concesso un prestito a detta coppia e, considerato il ritardo della stessa nella restituzione, aveva fatto ricorso all'intervento della moglie di Pascali.

Osserva che, quindi, erra il Tribunale del riesame nel ritenere il concorso di Portacci nell'attività estorsiva del tutto autonoma posta in essere dalla donna e nel non ritenere la condotta del suddetto sussumibile nella fattispecie meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen.

La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206).

2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata procede, attraverso un'attenta disamina del materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze pròcedimentali dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione ad associazione mafiosa armata e al coinvolgimento nei reati-fine sopra indicati.

2.1. Con riguardo al concorso del ricorrente, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'estorsione commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, titolare di un allevamento di mitili, obbligato alla dazione periodica di somme di denaro destinate al clan, i Giudici del riesame rilevano come non vi sia dubbio del coinvolgimento di Portacci, che, delegato dalla Bevilacqua, proprio per la sua attività di miticoltore, a verificare la fruttuosità della coltivazione di mitili del suddetto, che aveva detto alla donna di essere in difficoltà con detta attività, decideva di occuparsi personalmente della vicenda, recandosi da quest'ultimo e dicendogli di avere ricevuto una "cartolina" da Nico ([OSCURATO:PERSONA]) per sollecitare il pagamento (si vedano conversazioni riportate a p. 3 dell'ordinanza impugnata).

Osservano detti Giudici che significativa appare la conversazione tra la Bevilacqua e Portacci, in cui la prima manifestava la propria preoccupazione che il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] potesse avviare un'attività insieme con D'Arcangelo e il ricorrente riferiva di volere andare direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per dirgli "qua ho il pizzo...qua ho il pizzo...e questi non li devi pensa...Lì se uno ti può favorire con tutto il cuore..."; a dimostrazione che siano gli stessi Bevilacqua e Portacci a qualificare nei loro dialoghi il loro rapporto con D'Arcangelo come estorsivo.

2.2. Con riguardo, invece, all'estorsione sub 12) in danno dei coniugi Motolese-Raffo, osserva il Tribunale del riesame di Lecce che dalle emergenze investigative era emerso che Portacci aveva concesso un prestito alla coppia e, poiché i due tardavano a restituire il denaro, l'indagato per ottenere una più celere riscossione del credito attraverso la spendita del nome dei Pascali si era rivolto alla Bevilacqua, che avvisava la moglie del debitore che da quel momento in avanti se la sarebbe dovuta vedere con lei.

Aggiunge detto Tribunale che la mediazione della Bevilacqua per il recupero del credito dai Motolese sarebbe poi proseguita periodicamente e, come correttamente osservato dal G.i.p. nell'ordinanza genetica, la donna e Pascali non agirono nell'esclusivo interesse del creditore, ma anche nell'interesse proprio facendo espressamente intendere alla Motolese che [OSCURATO:PERSONA] era in galera e che parte di quel denaro sarebbe andato a loro.

Rilevano i Giudici del riesame che, come si comprende dallo stesso resoconto fatto dalla Bevilacqua sia a Portacci che alla Basile (si veda p. 5 dell'ordinanza), che l'aveva accompagnata all'incontro con la Motolese, la Bevilacqua aveva manifestato esplicitamente alla persona offesa che dietro quel credito non c'era più solo Portacci, ma c'erano lei e il marito [OSCURATO:PERSONA], detenuto, e che se fosse stato necessario per riscuoterlo la Bevilacqua non avrebbe esitato a ricorrere all'uso di armi.

Osservano, quindi, che benché il credito fosse originariamente vantato da Portacci, l'intervento spiegato dalla Bevilacqua, su sollecitazione di Portacci, determina per tutti i concorrenti la sussunzione del fatto nel diverso delitto di estorsione aggravata, in conformità alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541/2020; diversamente dall'ipotesi in cui i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, con conseguente concorso di tutti nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2.3. L'ordinanza impugnata evidenzia, poi, come la commissione di detti delitti estorsivi indichi di per sé che Portacci fosse una persona di fiducia, a servizio e a disposizione dell'associazione mafiosa, non solo nella misura in cui a sua volta elargiva contributi spontanei alla Bevilacqua, ma anche nella misura in cui veniva costantemente informato dalla donna sulle vicissitudini del gruppo criminoso.

E osserva come la totale messa a disposizione di Portacci in favore del sodalizio capeggiato dai Pascali trovi conferma nelle parole pronunciate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in un colloquio nel carcere di Secondigliano, riportato a p. 6 del provvedimento, definiva Portacci un suo cugino, in qualità di affiliato al suo gruppo.

2.4. Ne consegue che manifestamente infondato, generico e aspecifico è il motivo di impugnazione sulla partecipazione associativa, che non Solo non si confronta in alcun modo con il rilievo sulla genericità delle doglianze difensive, ma non considera, altresì, la struttura dell'ordinanza impugnata, che muove proprio dalla partecipazione ai reati-fine per ritenere la partecipazione associativa di Portacci.

Reiterativi e rivalutativi sono gli altri due motivi, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici sul concorso di Portacci in entrambe le fattispecie estorsive e sull'esclusione della configurabilità nei confronti del ricorrente, come dei suoi concorrenti, della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.

E ciò in piena conformità alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Va, infine, posto in evidenza che, come da ultimo confermato da Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889-01, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in senso conforme: Sez.

U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez.

U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01).

E' principio, poi, consolidato quello secondo cui in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame evidenzia come la "messa a disposizione" del ricorrente si sia realizzata nel compimento di attività delittuose significative per l'affermazione del gruppo mafioso nel territorio di competenza.

Su tale aspetto essenziale il primo motivo di ricorso tace, manifestando la sua aspecificità, oltre che genericità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; re-TE/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] tEe2 chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Lecce, pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa in data 3/01/22 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, con cui veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del suddetto, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di estorsione aggravata anche dal metodo mafioso (capi 6 e 12), episodi, questi ultimi, commessi in esecuzione del programma associativo. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 110-629 cod. pen., in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. La difesa osserva che con riguardo alla partecipazione associativa del ricorrente al clan Pascali l'ordinanza di riesame fa rinvio, ritenendo generiche le doglianze difensive, ad un'ordinanza genetica che presenta una evidentissima lacuna motivazionale proprio con riguardo alla figura di [OSCURATO:PERSONA], citato solo nel titolo del paragrafo. Lamenta il difensore che, se il Tribunale del riesame avesse proceduto ad autonoma valutazione della gravità indiziaria circa la partecipazione associativa del suddetto, si sarebbe reso conto di detta carenza. In relazione alla fattispecie estorsiva in danno del gestore dell'allevamento di cozze [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, contestata al capo 6), si osserva che il coinvolgimento di Portacci fu esclusivamente nella sua qualità di esperto del settore, essendo anch'egli un mitilicoltore, e riguardò la sola valutazione del verosimile andamento dell'attività di D'Arcangelo e quindi la fruttuosità della coltivazione dei mitili, lungi dal potersi ritenere il suddetto consapevole della natura estorsiva della pretesa economica esercitata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'Arcangelo tramite la moglie Bevilacqua. Osserva il difensore che in nessuno dei colloqui intercettati è dato rilevare una "costrizione" esercitata dal ricorrente nei confronti della parte offesa finalizzata al pagamento di una tangente, limitandosi l'intervento del suddetto al più ad un'intermediazione di natura esclusivamente tecnica e commerciale. In relazione, poi, al concorso nell'estorsione Motolese/Raffo, rileva il difensore che il ricorrente aveva concesso un prestito a detta coppia e, considerato il ritardo della stessa nella restituzione, aveva fatto ricorso all'intervento della moglie di Pascali. Osserva che, quindi, erra il Tribunale del riesame nel ritenere il concorso di Portacci nell'attività estorsiva del tutto autonoma posta in essere dalla donna e nel non ritenere la condotta del suddetto sussumibile nella fattispecie meno grave dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206). 2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata procede, attraverso un'attenta disamina del materiale investigativo, ad una valutazione completa e coerente con le risultanze pròcedimentali dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione ad associazione mafiosa armata e al coinvolgimento nei reati-fine sopra indicati. 2.1. Con riguardo al concorso del ricorrente, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'estorsione commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo, titolare di un allevamento di mitili, obbligato alla dazione periodica di somme di denaro destinate al clan, i Giudici del riesame rilevano come non vi sia dubbio del coinvolgimento di Portacci, che, delegato dalla Bevilacqua, proprio per la sua attività di miticoltore, a verificare la fruttuosità della coltivazione di mitili del suddetto, che aveva detto alla donna di essere in difficoltà con detta attività, decideva di occuparsi personalmente della vicenda, recandosi da quest'ultimo e dicendogli di avere ricevuto una "cartolina" da Nico ([OSCURATO:PERSONA]) per sollecitare il pagamento (si vedano conversazioni riportate a p. 3 dell'ordinanza impugnata). Osservano detti Giudici che significativa appare la conversazione tra la Bevilacqua e Portacci, in cui la prima manifestava la propria preoccupazione che il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] potesse avviare un'attività insieme con D'Arcangelo e il ricorrente riferiva di volere andare direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per dirgli "qua ho il pizzo...qua ho il pizzo...e questi non li devi pensa...Lì se uno ti può favorire con tutto il cuore..."; a dimostrazione che siano gli stessi Bevilacqua e Portacci a qualificare nei loro dialoghi il loro rapporto con D'Arcangelo come estorsivo. 2.2. Con riguardo, invece, all'estorsione sub 12) in danno dei coniugi Motolese-Raffo, osserva il Tribunale del riesame di Lecce che dalle emergenze investigative era emerso che Portacci aveva concesso un prestito alla coppia e, poiché i due tardavano a restituire il denaro, l'indagato per ottenere una più celere riscossione del credito attraverso la spendita del nome dei Pascali si era rivolto alla Bevilacqua, che avvisava la moglie del debitore che da quel momento in avanti se la sarebbe dovuta vedere con lei. Aggiunge detto Tribunale che la mediazione della Bevilacqua per il recupero del credito dai Motolese sarebbe poi proseguita periodicamente e, come correttamente osservato dal G.i.p. nell'ordinanza genetica, la donna e Pascali non agirono nell'esclusivo interesse del creditore, ma anche nell'interesse proprio facendo espressamente intendere alla Motolese che [OSCURATO:PERSONA] era in galera e che parte di quel denaro sarebbe andato a loro. Rilevano i Giudici del riesame che, come si comprende dallo stesso resoconto fatto dalla Bevilacqua sia a Portacci che alla Basile (si veda p. 5 dell'ordinanza), che l'aveva accompagnata all'incontro con la Motolese, la Bevilacqua aveva manifestato esplicitamente alla persona offesa che dietro quel credito non c'era più solo Portacci, ma c'erano lei e il marito [OSCURATO:PERSONA], detenuto, e che se fosse stato necessario per riscuoterlo la Bevilacqua non avrebbe esitato a ricorrere all'uso di armi. Osservano, quindi, che benché il credito fosse originariamente vantato da Portacci, l'intervento spiegato dalla Bevilacqua, su sollecitazione di Portacci, determina per tutti i concorrenti la sussunzione del fatto nel diverso delitto di estorsione aggravata, in conformità alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541/2020; diversamente dall'ipotesi in cui i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, con conseguente concorso di tutti nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.3. L'ordinanza impugnata evidenzia, poi, come la commissione di detti delitti estorsivi indichi di per sé che Portacci fosse una persona di fiducia, a servizio e a disposizione dell'associazione mafiosa, non solo nella misura in cui a sua volta elargiva contributi spontanei alla Bevilacqua, ma anche nella misura in cui veniva costantemente informato dalla donna sulle vicissitudini del gruppo criminoso. E osserva come la totale messa a disposizione di Portacci in favore del sodalizio capeggiato dai Pascali trovi conferma nelle parole pronunciate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in un colloquio nel carcere di Secondigliano, riportato a p. 6 del provvedimento, definiva Portacci un suo cugino, in qualità di affiliato al suo gruppo. 2.4. Ne consegue che manifestamente infondato, generico e aspecifico è il motivo di impugnazione sulla partecipazione associativa, che non Solo non si confronta in alcun modo con il rilievo sulla genericità delle doglianze difensive, ma non considera, altresì, la struttura dell'ordinanza impugnata, che muove proprio dalla partecipazione ai reati-fine per ritenere la partecipazione associativa di Portacci. Reiterativi e rivalutativi sono gli altri due motivi, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici sul concorso di Portacci in entrambe le fattispecie estorsive e sull'esclusione della configurabilità nei confronti del ricorrente, come dei suoi concorrenti, della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. E ciò in piena conformità alla recente pronuncia delle Sezioni Unite n.29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03, secondo cui il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. Va, infine, posto in evidenza che, come da ultimo confermato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modafferi, Rv. 281889-01, la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (in senso conforme: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01). E' principio, poi, consolidato quello secondo cui in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame evidenzia come la "messa a disposizione" del ricorrente si sia realizzata nel compimento di attività delittuose significative per l'affermazione del gruppo mafioso nel territorio di competenza. Su tale aspetto essenziale il primo motivo di ricorso tace, manifestando la sua aspecificità, oltre che genericità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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