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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04835/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso o dichiararsi l'inammissibilità di esso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da nota; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 (dep. il 19 aprile 2021) la Corte di appello di Catanzaro - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] POLILLO - ha confermato la pronuncia in data 26 marzo 2019 del Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia (612, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI (così riqualificato il fatto, contestato sub specie di tentata violenza privata - artt. 56 e 610 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso MARTUCCI.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 48 d.

Igs. 274/2000, poiché - a seguito della riqualificazione del fatto in imputazione - il primo Giudice non ha declinato la competenza in favore del Giudice di pace.

2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che la riqualificazione del fatto avrebbe determinato la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e determinato una lesione del diritto di difesa.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto non sono stati ravvisati i presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile; purtuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena. nei termini che si espongono di seguito.

1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000.

Il ricorrente ha dedotto che: il Tribunale ha riqualificato il fatto all'esito del giudizio, con l'atto di appello era stato chiesto l'annullamento della sentenza gravata (sia pure per violazione del principio di correlazione con l'accusa) e la Corte non ha ritenuto di rilevare d'ufficio la competenza del Giudice di pace; l'art. 48 cit. ha carattere inderogabile (in ragione delle peculiarità del modello di giustizia onoraria), comunque, deroga all'art. 23 cod. proc. pen. ed è espressione del principio costituzionale del giudice naturale; in casi quale il presente non potrebbe prevalere il principio della ragionevole durata del processo.

1.1. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata.

Quantunque l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace debba essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del criterio della perpetuatio iurisdictionis la competenza del giudice togato, rispetto a quella del giudice di pace, permane quando - come nella specie - il reato sia stato correttamente attribuito alla cognizione del Tribunale ab origine (ossia sulla scorta dell'originaria contestazione) e la riqualificazione dipenda dall'assunzione della prova nel corso del giudizio (cfr. Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018 - dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01).

2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., adducendo che, a cagione della riqualificazione del fatto, sarebbe stato violato il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e si sarebbe prodotta una lesione del diritto di difesa.

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata - che ha escluso che la qualificazione abbia pregiudicato la difesa dell'imputato -, rassegnando che: - «nel reato di violenza privata» oggetto dell'originaria imputazione «la condotta è descritta in maniera generica, tale da giustificare l'ampia applicazione giurisprudenziale, anche in relazione allo scopo dell'agire [del] soggetto attivo del reato»; - è «ovvio» che, se l'imputato avesse avuto contezza del nuovo titolo di reato, «avrebbe potuto articolare la difesa in modo diverso» e, comunque, avrebbe potuto essere rimesso innanzi al giudice naturale (ossia il giudice di pace), deputato a favorire la conciliazione tra le parti, senza trascurare l'eventuale improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Questa Corte ha già chiarito che: - «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01: «l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione»); - nel caso di riqualificazione del fatto in imputazione, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01);- la lesione dei diritti della difesa, in tale ipotesi, si identifica in «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).

Nel caso in esame deve osservarsi che la minaccia è elemento costitutivo del delitto di tentata violenza privata originariamente contestato (Sez. 5, n. 43219 del 17/10/2008, Forti, Rv. 242190 - 01), dunque la derubricazione era un esito senz'altro prevedibile (cfr. pure Sez. 5, n. 34939 del 10/06/2016, Rotaru, Rv. 267746 - 01) che ha avuto luogo con la sentenza di primo grado, avverso la quale è stato interposto appello (anche sul punto, sia pure limitandosi a contestare che essa potesse essere disposta: cfr. atto di appello); il ricorso non ha neppure indicato quale sarebbe stato il pregiudizio subìto dalla linea di difesa (limitandosi ad assumere che tale pregiudizio sarebbe ovvio); ed esso non può ravvisarsi per il solo fatto che la cognizione del fatto sia rimasta in capo al Giudice togato (bastando sul punto ribadire quanto esposto al par. 1.1.) né per la solo genericamente ipotizzata possibilità di accedere a taluni istituti previsti dal d. lgs. 274/2000, neppure prospettata con l'atto di appello.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., censurando la statuizione impugnata poiché non si sarebbero ravvisati i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena citata.

3.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente ragione che esso è inedito.

«In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo», come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01).

4. Con il quarto motivo è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione, alla luce del tempo di commissione di esso (5 settembre 2013) e tenuto conto del termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dalla legge.

4.1. Sul punto è dirimente osservare che il ricorrente non ha in alcun modo considerato la sospensione della prescrizione (dal 26 giugno 2018 al 12 ottobre 2018, a causa dell'astensione del difensore; dal 12 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 nonché dal 29 gennaio 2019 al 26 marzo 2019 per rinvio su richiesta della difesa), in forza della quale il termine massimo sarebbe spirato il 26 novembre 2021, ossia successivamente alla presente decisione.

5. Deve, invece, provvedersi d'ufficio sulla pena.

Infatti:- «la illegalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile» (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714 - 01); - nel caso in esame la pena irrogata all'imputato, nella misura di euro 200,00 di multa, per il reato di minacce nella forma non aggravata, è illegale perché superiore al massimo edittale di euro 51,00 di multa, previsto al tempo del commesso reato (5 settembre 2013), in quanto solo in sede di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in vigore dal 16 ottobre 2013), ha inserito all'art. 1, comma 2-ter, la norma che ha elevato a euro 1.032,00 il massimo edittale della pena della multa per reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; - dunque, la misura della multa deve essere ricondotta alla soglia di legge e, in particolare, determinata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in euro 50,00 di multa, tenuto conto che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dovendosi annullare in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata.

Da «tale determinazione, che sostanzialmente evidenzia un vulnus nella correttezza della condanna inflitta al ricorrente», consegue la decisione di disporre la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, cit.).

6. In ragione della sua soccombenza (da parametrarsi al solo tema della responsabilità e cui, invece, non inerisce l'annullamento qui disposto) nei confronti della parte civile, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 50 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; - le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso o dichiararsi l'inammissibilità di esso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da nota; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 (dep. il 19 aprile 2021) la Corte di appello di Catanzaro - a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] POLILLO - ha confermato la pronuncia in data 26 marzo 2019 del Tribunale di Castrovillari, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia (612, comma 1, cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] MARTUCCI (così riqualificato il fatto, contestato sub specie di tentata violenza privata - artt. 56 e 610 cod. pen.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso MARTUCCI. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 48 d. Igs. 274/2000, poiché - a seguito della riqualificazione del fatto in imputazione - il primo Giudice non ha declinato la competenza in favore del Giudice di pace. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che la riqualificazione del fatto avrebbe determinato la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e determinato una lesione del diritto di difesa. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto non sono stati ravvisati i presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile; purtuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena. nei termini che si espongono di seguito. 1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000. Il ricorrente ha dedotto che: il Tribunale ha riqualificato il fatto all'esito del giudizio, con l'atto di appello era stato chiesto l'annullamento della sentenza gravata (sia pure per violazione del principio di correlazione con l'accusa) e la Corte non ha ritenuto di rilevare d'ufficio la competenza del Giudice di pace; l'art. 48 cit. ha carattere inderogabile (in ragione delle peculiarità del modello di giustizia onoraria), comunque, deroga all'art. 23 cod. proc. pen. ed è espressione del principio costituzionale del giudice naturale; in casi quale il presente non potrebbe prevalere il principio della ragionevole durata del processo. 1.1. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata. Quantunque l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace debba essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., in applicazione del criterio della perpetuatio iurisdictionis la competenza del giudice togato, rispetto a quella del giudice di pace, permane quando - come nella specie - il reato sia stato correttamente attribuito alla cognizione del Tribunale ab origine (ossia sulla scorta dell'originaria contestazione) e la riqualificazione dipenda dall'assunzione della prova nel corso del giudizio (cfr. Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018 - dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01). 2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., adducendo che, a cagione della riqualificazione del fatto, sarebbe stato violato il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e si sarebbe prodotta una lesione del diritto di difesa. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata - che ha escluso che la qualificazione abbia pregiudicato la difesa dell'imputato -, rassegnando che: - «nel reato di violenza privata» oggetto dell'originaria imputazione «la condotta è descritta in maniera generica, tale da giustificare l'ampia applicazione giurisprudenziale, anche in relazione allo scopo dell'agire [del] soggetto attivo del reato»; - è «ovvio» che, se l'imputato avesse avuto contezza del nuovo titolo di reato, «avrebbe potuto articolare la difesa in modo diverso» e, comunque, avrebbe potuto essere rimesso innanzi al giudice naturale (ossia il giudice di pace), deputato a favorire la conciliazione tra le parti, senza trascurare l'eventuale improcedibilità dell'azione penale per la particolare tenuità. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Questa Corte ha già chiarito che: - «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 - 01: «l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione»); - nel caso di riqualificazione del fatto in imputazione, non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l'imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 - 01);- la lesione dei diritti della difesa, in tale ipotesi, si identifica in «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01). Nel caso in esame deve osservarsi che la minaccia è elemento costitutivo del delitto di tentata violenza privata originariamente contestato (Sez. 5, n. 43219 del 17/10/2008, Forti, Rv. 242190 - 01), dunque la derubricazione era un esito senz'altro prevedibile (cfr. pure Sez. 5, n. 34939 del 10/06/2016, Rotaru, Rv. 267746 - 01) che ha avuto luogo con la sentenza di primo grado, avverso la quale è stato interposto appello (anche sul punto, sia pure limitandosi a contestare che essa potesse essere disposta: cfr. atto di appello); il ricorso non ha neppure indicato quale sarebbe stato il pregiudizio subìto dalla linea di difesa (limitandosi ad assumere che tale pregiudizio sarebbe ovvio); ed esso non può ravvisarsi per il solo fatto che la cognizione del fatto sia rimasta in capo al Giudice togato (bastando sul punto ribadire quanto esposto al par. 1.1.) né per la solo genericamente ipotizzata possibilità di accedere a taluni istituti previsti dal d. lgs. 274/2000, neppure prospettata con l'atto di appello. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., censurando la statuizione impugnata poiché non si sarebbero ravvisati i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla norma appena citata. 3.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente ragione che esso è inedito. «In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo», come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01). 4. Con il quarto motivo è stata eccepita l'estinzione del reato per prescrizione, alla luce del tempo di commissione di esso (5 settembre 2013) e tenuto conto del termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dalla legge. 4.1. Sul punto è dirimente osservare che il ricorrente non ha in alcun modo considerato la sospensione della prescrizione (dal 26 giugno 2018 al 12 ottobre 2018, a causa dell'astensione del difensore; dal 12 ottobre 2018 al 29 gennaio 2019 nonché dal 29 gennaio 2019 al 26 marzo 2019 per rinvio su richiesta della difesa), in forza della quale il termine massimo sarebbe spirato il 26 novembre 2021, ossia successivamente alla presente decisione. 5. Deve, invece, provvedersi d'ufficio sulla pena. Infatti:- «la illegalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile» (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714 - 01); - nel caso in esame la pena irrogata all'imputato, nella misura di euro 200,00 di multa, per il reato di minacce nella forma non aggravata, è illegale perché superiore al massimo edittale di euro 51,00 di multa, previsto al tempo del commesso reato (5 settembre 2013), in quanto solo in sede di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in vigore dal 16 ottobre 2013), ha inserito all'art. 1, comma 2-ter, la norma che ha elevato a euro 1.032,00 il massimo edittale della pena della multa per reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; - dunque, la misura della multa deve essere ricondotta alla soglia di legge e, in particolare, determinata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in euro 50,00 di multa, tenuto conto che all'imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dovendosi annullare in parte qua senza rinvio la sentenza impugnata. Da «tale determinazione, che sostanzialmente evidenzia un vulnus nella correttezza della condanna inflitta al ricorrente», consegue la decisione di disporre la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, cit.). 6. In ragione della sua soccombenza (da parametrarsi al solo tema della responsabilità e cui, invece, non inerisce l'annullamento qui disposto) nei confronti della parte civile, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 50 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che li
Decreto Cassazione n. 04835/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris