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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31462/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 26567/2020, sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 161/2019 depositata il 5/10/2020 nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Do-rr. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo comunicazione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino del 5/10/2020.

RILEVATO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cassino, dinanzi al quale era stata proposta istanza di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] (ejo di società occulta costituita tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]), con estensione ai soci Francesco e [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] senza averne la competenza, atteso che la società, dopo un trasferimento temporaneo di sede in [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai svolto attività significative in detta località, avendo sempre esercitato l'attività di lavorazione e vendita all'ingrosso di materie plastiche nel territorio di Cassino, sicché la competenza a dichiarare il fallimento e gestire la procedura liquidatoria era del Tribunale di Cassino che, pertanto, sollevava il conflitto di competenza; che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie; che deve farsi applicazione del principio secondo cui, in sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace o, comunque, non si sia costituita nel giudizio e, quindi, non abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la parte non costituita (e, in ipotesi, dichiarata contumace) sia stata regolarmente convenuta nel giudizio, poiché, in caso contrario, la mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto si risolve in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio (cfr. Cass. n. 10979 del 2012, n. 5962 del 2006); che, nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, circostanza che rende inammissibile l'istanza di regolamento, non essendo stato assicurato il contraddittorio Ric. 2020 n. 26567 sez.

Ml - ud. 20-09-2022 -2- nella presente fase per il tramite della comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, peraltro ugualmente ma vanamente tentata; che infatti questa Corte, con ordinanza del 20 settembre 2021, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale che evidenziava il potenziale interesse della [OSCURATO:SOCIETA] a depositare difese ex art. 47, comma 5, c.p.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, a cura della cancelleria del Tribunale di Cassino, che provvedeva alla notifica dell'ordinanza di conflitto con esito negativo; che tale adempimento veniva disposto, sebbene non sia prevista la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alla parte contumace o, comunque, non costituita nel giudizio (nel senso che l'art. 47, ult. comma, c.p.c. vada coordinato con le norme generali di cui agli artt. 170 e 292, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. n. 5962 del 2006), in ragione del fatto che, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria e dal Cuozzo nella prima memoria, non risulta la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA] del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare dinanzi al Tribunale di Cassino; che, in conclusione, il proposto regolamento è inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento del Tribunale di Cassino.

Roma, 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] — ogg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. 26567/2020, sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 161/2019 depositata il 5/10/2020 nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Do-rr. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo comunicazione dell'ordinanza del Tribunale di Cassino del 5/10/2020. RILEVATO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cassino, dinanzi al quale era stata proposta istanza di fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] (ejo di società occulta costituita tra quest'ultima e la [OSCURATO:SOCIETA]), con estensione ai soci Francesco e [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] senza averne la competenza, atteso che la società, dopo un trasferimento temporaneo di sede in [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai svolto attività significative in detta località, avendo sempre esercitato l'attività di lavorazione e vendita all'ingrosso di materie plastiche nel territorio di Cassino, sicché la competenza a dichiarare il fallimento e gestire la procedura liquidatoria era del Tribunale di Cassino che, pertanto, sollevava il conflitto di competenza; che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie; che deve farsi applicazione del principio secondo cui, in sede di regolamento di competenza d'ufficio, qualora una delle parti sia stata dichiarata contumace o, comunque, non si sia costituita nel giudizio e, quindi, non abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, la Corte di cassazione deve controllare se la parte non costituita (e, in ipotesi, dichiarata contumace) sia stata regolarmente convenuta nel giudizio, poiché, in caso contrario, la mancata comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto si risolve in una ragione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio (cfr. Cass. n. 10979 del 2012, n. 5962 del 2006); che, nel caso in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, circostanza che rende inammissibile l'istanza di regolamento, non essendo stato assicurato il contraddittorio Ric. 2020 n. 26567 sez. Ml - ud. 20-09-2022 -2- nella presente fase per il tramite della comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto, peraltro ugualmente ma vanamente tentata; che infatti questa Corte, con ordinanza del 20 settembre 2021, in accoglimento della richiesta del Procuratore Generale che evidenziava il potenziale interesse della [OSCURATO:SOCIETA] a depositare difese ex art. 47, comma 5, c.p.c., disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta società, a cura della cancelleria del Tribunale di Cassino, che provvedeva alla notifica dell'ordinanza di conflitto con esito negativo; che tale adempimento veniva disposto, sebbene non sia prevista la comunicazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto alla parte contumace o, comunque, non costituita nel giudizio (nel senso che l'art. 47, ult. comma, c.p.c. vada coordinato con le norme generali di cui agli artt. 170 e 292, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. n. 5962 del 2006), in ragione del fatto che, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria e dal Cuozzo nella prima memoria, non risulta la notifica alla [OSCURATO:SOCIETA] del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare dinanzi al Tribunale di Cassino; che, in conclusione, il proposto regolamento è inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l'istanza di regolamento del Tribunale di Cassino. Roma, 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] — ogg
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