CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 16968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28991/2018 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.245/2018 depositata i l 03/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] , già titolare dei benefici economici previsti dalle leggi nr. 407 del 1998 e nr. 244 del 2007, quale vittima di delitti di mafia, agiva nei confronti del Ministero dell'Interno per l’accertamento del diritto ad ottenere la « riattivazione » dei benefici medesimi, sospesi invece dall’Amministrazione, con decreto del 13 maggio 2003 (leggi: 2013); 2. i l T ribunale di Palmi accoglieva la domanda della parte privatae l a Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , rigettato il gravame del Ministero,confermava la decisione di primo grado; 3. p er quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha osserva to come i benefici fossero stati riconosciuti all’Ansalone, in quanto vittima di un fatto mafioso, verificatosi l’8 maggio 1998, quando aveva solo otto anni di età . Tale circostanza rendeva palese l’accidentalità del coinvolgimento e l’estraneità al contesto malavitoso; 4. c ontroverso , poi, il sopravvenuto mutamento delle condizioni per il godimento dei benefici economici, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 quinquies della legge nr. 168 del 2008, la Corteterritoriale ha ritenuto come, alla stregua dell’istruttoria svolta, si traesse conferma «della (persistente) assoluta estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali» della vittima; 5. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, con un solo motivo , cui h a resistito la parte privata, con controricorso, successivamente illustrato con memoria; 6. all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso - ai sensi dell' art. 360 comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione dell’art. 2 quinquies , comma 2, della legge nr. 186 del 2008, per avere la Corte di appello reso un accertamento non coerente con le previsioni dicui alla legge nr 302 del 1990 e successive modificazioni; 8. il motivo è inam missibile; 9. l a Corte territoriale ha proced uto all’ accertamento devolutole, in base alla normativa di riferimento, integrata dalla legge nr. 302 del 1990, come modificata dalla legge n r . 407 del 1998; 10.in particolare, non in discussione, tra le parti, la ricorrenza del requisito sub a) dell’art. 4 della legge nr. 302 del 1990 ( « il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art.12 del cod.proc.pen.») in ordine all’accertamento del requisito normativo sub b), come ratione temporis formulato, ( « il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava»), la Corte d’appello ha ritenuto decisiva la circostanza che, al momento dell’evento, la vittima (id est: la parte controricorrente) avesse solo otto anni di età ; l a circostanza, in re ipsa , evidenziava l’ accidental ità del coinvolgimento; 11.quanto alla persistenza della condizione di estraneità, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 2 quinquies, comma 2, cit.(« 1. […] 2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagliarticoli 1e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte ») , la Corte distrettuale, oltre a considerare che «in presenza di una sola applicazione di pena per ricettazione e di una non meglio specificata frequentazione di persone sospette» era complesso il giudizio richiesto , ha, comunque, proceduto allo stesso e affermato , come già sinteticamente riportato nello storico di lite, « l’assoluta estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali»della vittima, che ha ricavato dalla «apposita istruzione», svolta dal Tribunale , sulla base di una relazione del comando provinciale dei carabinieri, del 7 agosto 2015; 12.si tratta, con riferimento all’ultimo passaggio motivazionale, di un’autonoma e decisiva ratio decidendi, frutto di un giudizio , tipicamente di merito; 13.a fronte di tale statuizione , le censure del Ministero, sub specie di violazione di legge, mira no, in realtà, ad un diverso accertamento dei fatti che vanno ad integrare i parametri astratti , correttamente individuati dalla Corte del merito. Come tali, non sono esaminabili, tanto più in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme; 14.il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con le spese liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione; 15.non sussistono, invece, le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, perché tale norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. nr.9938 del 2014; Cass. nr. 1778 del 2016;Cass. nr. 28250 del 2017). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre