Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 18756/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per illecita detenzione di una pistola.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di gravi indizi dei delitti di cui ai capi 1 (delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/90) e 23 (detenzione illegale di arma da sparo).

Deduce che in due anni di indagini al ricorrente sono stati contestati, oltre ai delitti sopra indicati, quelli di cui ai capi 6 (presunto episodio di spaccio, per il quale il GIP aveva escluso la gravità indiziaria) e 12 (concorso nella detenzione e spaccio di trecento grammi di cocaina, con riferimento ai quali il P.M. di Vasto aveva disposto la remissione in libertà in assenza di elementi univoci a sostegno del coinvolgimento nella detta vicenda delittuosa del prevenuto); residua il solo delitto relativo ad un'arma, peraltro "parlata" e di cui non è provato il collegamento con l'attività delittuosa del sodalizio, rispetto alla quale il tenore delle intercettazioni rivela una evidente esagerazione per "spaventare gli inquirenti", facendo passare per arma vera quella che avrebbe potuto essere una pistola giocattolo.

Quanto al delitto associativo, ritiene illogica la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si individuano supposti indici rivelatori della partecipazione al sodalizio da parte del Cani, peraltro incensurato, ricomprendendovi anche episodi a lui non contestati nel presente procedimento ovvero irrilevanti, come quello di cui al capo 15 (acquisto di un modesto quantitativo di droga ad uso personale).

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere, tenuto conto dell'incensuratezza del prevenuto, della data delle condotte addebitate (risalenti al 2020) e della stabile occupazione lavorativa del Cani

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi attinenti ai gravi indizi di colpevolezza sono privi di pregio.

2. Al riguardo, giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).

Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

Si tratta di insegnamenti di cui non ha tenuto conto il ricorrente nei motivi inerenti al merito dell'accusa provvisoria, che sviluppano essenzialmente censure di merito non consentite in sede di legittimità, a fronte di un provvedimento che ha argomentato sul punto in maniera congrua e non manifestamente illogica, rimanendo quindi immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede.

In definitiva, il giudizio sulla gravità indiziaria dei reati (provvisoriamente) ascritti, non si presta a censure, perché si fonda su circostanze obiettive che, valutate all'esito di un ragionamento esente da vizi logici e in diritto, depongono tutte, univocamente, verso un esito di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato.

Ciò sulla base di una lettura non illogica del contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini e dei dati indiziari emersi nel corso delle indagini, da cui sono stati desunti i reati oggetto di indagine.

3. Quanto al reato di cui al capo 23, il contenuto delle conversazioni è stato ritenuto indicativo del possesso da parte dell'indagato di una pistola poi mostrata al [OSCURATO:PERSONA].

In giurisprudenza è principio pacifico quello secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01), evenienza che certamente non ricorre nel caso di specie.

Quanto alla configurabilità della partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, il Tribunale ha dato conto del fatto che l'indagato è proprietario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale del sodalizio) e utilizzata per l'acquisto e il trasporto della droga, oltre ad essere stata monitorata per due volte presso l'abitazione di soggetti sodali e luogo di stoccaggio di armi e droga nella disponibilità dell'associazione.

Gli ulteriori episodi di cui ai capi 12 e 15, pur non autonomamente contestati al Cani, sono stati richiamati ai fini della dimostrazione dell'intraneità dell'indagato.

È stato anche considerato che dopo la scarcerazione ordinata dal PM di Vasto (il quale non disponeva delle intercettazioni oggetto della presente indagine), il Cani si era subito recato a colloquio con i sodali Binoshaj e [OSCURATO:PERSONA], a riprova del suo stabile inserimento nell'organizzazione criminosa, nonostante l'episodio dell'arresto.

4. Anche il motivo in ordine all'adeguatezza della misura non può trovare accoglimento.

Sul piano giuridico, va rammentato che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura custodiale applicata.

Il Tribunale ha valorizzato, allo scopo, la stabilità del sodalizio al quale il Cani ha arrecato il proprio apporto almeno sino al 2020, nonché l'esigenza di impedire ulteriori contatti con altri associati.

Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito che hanno plausibilmente fondato il giudizio di non superamento della doppia presunzione in capo al Cani.

Né, d'altro canto, parte ricorrente ha allegato circostanze obiettivamente emergenti, idonee a revocare in dubbio la persistente concretezza e attualità delle esigenze di tutela; con la conseguenza che non è stata vinta la presunzione relativa di pericolosità sociale e di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria nei confronti del prevenuto.5.

Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di L'Aquila ha confermato il provvedimento del G.I.P. che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché gravemente indiziato di essere partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nonché per illecita detenzione di una pistola. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di gravi indizi dei delitti di cui ai capi 1 (delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/90) e 23 (detenzione illegale di arma da sparo). Deduce che in due anni di indagini al ricorrente sono stati contestati, oltre ai delitti sopra indicati, quelli di cui ai capi 6 (presunto episodio di spaccio, per il quale il GIP aveva escluso la gravità indiziaria) e 12 (concorso nella detenzione e spaccio di trecento grammi di cocaina, con riferimento ai quali il P.M. di Vasto aveva disposto la remissione in libertà in assenza di elementi univoci a sostegno del coinvolgimento nella detta vicenda delittuosa del prevenuto); residua il solo delitto relativo ad un'arma, peraltro "parlata" e di cui non è provato il collegamento con l'attività delittuosa del sodalizio, rispetto alla quale il tenore delle intercettazioni rivela una evidente esagerazione per "spaventare gli inquirenti", facendo passare per arma vera quella che avrebbe potuto essere una pistola giocattolo. Quanto al delitto associativo, ritiene illogica la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui si individuano supposti indici rivelatori della partecipazione al sodalizio da parte del Cani, peraltro incensurato, ricomprendendovi anche episodi a lui non contestati nel presente procedimento ovvero irrilevanti, come quello di cui al capo 15 (acquisto di un modesto quantitativo di droga ad uso personale). II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla proporzionalità della custodia cautelare in carcere, tenuto conto dell'incensuratezza del prevenuto, della data delle condotte addebitate (risalenti al 2020) e della stabile occupazione lavorativa del Cani 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi attinenti ai gravi indizi di colpevolezza sono privi di pregio. 2. Al riguardo, giova premettere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Pertanto, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). Si tratta di insegnamenti di cui non ha tenuto conto il ricorrente nei motivi inerenti al merito dell'accusa provvisoria, che sviluppano essenzialmente censure di merito non consentite in sede di legittimità, a fronte di un provvedimento che ha argomentato sul punto in maniera congrua e non manifestamente illogica, rimanendo quindi immune da vizi motivazionali rilevabili in questa sede. In definitiva, il giudizio sulla gravità indiziaria dei reati (provvisoriamente) ascritti, non si presta a censure, perché si fonda su circostanze obiettive che, valutate all'esito di un ragionamento esente da vizi logici e in diritto, depongono tutte, univocamente, verso un esito di gravità indiziaria nei confronti dell'indagato. Ciò sulla base di una lettura non illogica del contenuto delle intercettazioni espletate nel corso delle indagini e dei dati indiziari emersi nel corso delle indagini, da cui sono stati desunti i reati oggetto di indagine. 3. Quanto al reato di cui al capo 23, il contenuto delle conversazioni è stato ritenuto indicativo del possesso da parte dell'indagato di una pistola poi mostrata al [OSCURATO:PERSONA]. In giurisprudenza è principio pacifico quello secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01), evenienza che certamente non ricorre nel caso di specie. Quanto alla configurabilità della partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, il Tribunale ha dato conto del fatto che l'indagato è proprietario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] acquistata dal [OSCURATO:PERSONA] (soggetto apicale del sodalizio) e utilizzata per l'acquisto e il trasporto della droga, oltre ad essere stata monitorata per due volte presso l'abitazione di soggetti sodali e luogo di stoccaggio di armi e droga nella disponibilità dell'associazione. Gli ulteriori episodi di cui ai capi 12 e 15, pur non autonomamente contestati al Cani, sono stati richiamati ai fini della dimostrazione dell'intraneità dell'indagato. È stato anche considerato che dopo la scarcerazione ordinata dal PM di Vasto (il quale non disponeva delle intercettazioni oggetto della presente indagine), il Cani si era subito recato a colloquio con i sodali Binoshaj e [OSCURATO:PERSONA], a riprova del suo stabile inserimento nell'organizzazione criminosa, nonostante l'episodio dell'arresto. 4. Anche il motivo in ordine all'adeguatezza della misura non può trovare accoglimento. Sul piano giuridico, va rammentato che nel caso si verte in ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., caratterizzato tanto dalla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quanto dalla presunzione di adeguatezza (relativa) della misura custodiale applicata. Il Tribunale ha valorizzato, allo scopo, la stabilità del sodalizio al quale il Cani ha arrecato il proprio apporto almeno sino al 2020, nonché l'esigenza di impedire ulteriori contatti con altri associati. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito che hanno plausibilmente fondato il giudizio di non superamento della doppia presunzione in capo al Cani. Né, d'altro canto, parte ricorrente ha allegato circostanze obiettivamente emergenti, idonee a revocare in dubbio la persistente concretezza e attualità delle esigenze di tutela; con la conseguenza che non è stata vinta la presunzione relativa di pericolosità sociale e di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria nei confronti del prevenuto.5. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp
Sentenza Cassazione n. 18756/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris