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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25505/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 14 dicembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., n parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo il 23 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla determinazione della pena, eccessivamente severa e non motivata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, P ,;tata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con nnuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sul riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 1303/20 emessa dal G.u,p. del Tribunale di Brescia in data 14 dicembre 2020, con rinuncia ai motiv di appello concernenti il trattamento sanzionatorio e la revoca dei benefic; di conseguenza, la pena è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.) Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA[ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 14 dicembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., n parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bergamo il 23 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla determinazione della pena, eccessivamente severa e non motivata. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, P ,;tata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con nnuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sul riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 1303/20 emessa dal G.u,p. del Tribunale di Brescia in data 14 dicembre 2020, con rinuncia ai motiv di appello concernenti il trattamento sanzionatorio e la revoca dei benefic; di conseguenza, la pena è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.) Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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