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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 20127/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10378 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O , liquidatore ed ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressola Cancelleriadella Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:dogane gio- chilotterie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.65 /2/2018 depos itata il 17 gennaio 2018, notificata in data 1.2.2018; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto venivarespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore ed exsocio unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Venezia n. 58 0/6/2016 la quale, asua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avente adoggetto l’avviso di accertamento, prelievo erariale unico sui giochi, emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’anno di imposta 2008. 2.Le riprese traevan o origine da un controllo svolto dall’Agenzia presso unbar gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con macchine da intratte- nimentonon collegate alla rete AAMS - SOGEI che si concludeva con la contestazionedella suddetta irregolarità. 3.In primo grado, in vi a preliminare il contribuente eccepiva il proprio difettodi legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggettodi ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese il 26 .1.2011.

Sullabase di tale presupposto fattuale, secondo il ricorrente solo la societàpoteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe dovutomotivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona qualeex socio unico della socie tà estinta. 4.Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sulla scorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allor- quandola società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenza dell’evasion e, dal momento che aveva personal- mentesottoscritto il verbale con il quale era stata verificata la man- canzadi collegamento delle macchine alla rete.

Inoltre, l’avviso di ac- certamentoera stato notificato al Fusaro non solo quale liquidatore, maanche qua le socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente sua re- sponsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazioni sociali dopo l’estinzione della società, non avendo egli documentato che dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartiz ione dell’attivo.L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivano in- tegralmentecondivise dal giudice d’appello. 5.Contro tale decisione il contribuente propone ricorso, affidato a quat- tromotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata per violazione efalsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. per aver introdotto un’inam- missibileinversione dell’onere de lla prova, ritenendo così che fosse il contribuentea dover dimostrare di non aver ricevuto alcun elemento attivoin sede di bilancio finale di liquidazione della società estinta, in mancanzaassoluta di prove a supporto dell’addebito.

Ilsecondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - viene denunciata la nullità della sentenza impugnata, pernon essersi il giudice di appello pronunciato sul lamentato difetto disoggettività passiva, nonché nullità integrale dell’atto impugnato.

Conil terzo motivo di ricorso - in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - viene denunciata l’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc.civ. sul motivo di appello in cui il contribuente lamentava che i giudicidi prime cure si erano pronunciati al di fuori delle ragioni preci- satedall’Agenzia in sede di emissione dell’avviso di accertamento, in- dividuandonell’art.2495 cod. civ. il titolo di responsabilità solidale del Fusaro,nei limiti di quanto ricevuto nel bilancio finale di liqui dazione, nonmenzionato nell’atto impositivo impugnato.

Il quarto motivo, in continuità con il secondo, - sempre ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - censura la nullità della sentenza impugnataper omessa pronuncia sul difetto assoluto di motivazio ne e sulla mancata indicazione dei presupposti di estensione della respon- sabilità ai soci, dal momento che eventuali titoli di estensione della responsabilitàdei soci per debiti della società andavano puntualmente indicatie motivati nell’avviso di accert amento. 7.Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera diconsiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ. del primo mo- tivo di ricorso, a seguito dell’ intervenuta trasmissione alle S.U. ex art.374comma 2 cod. proc. civ. della questione centrale nel presente ricorsoe oggetto di contrasto di orientamenti, circa l’estinzione della società, la successione del socio a titolo universale ex art.100 cod. proc.civ., l’interesse ad agire del creditore, l’allegazione e prova della qualità del socio succeduto, l’onere della prova a carico del creditore, l’oneredella prova a carico del socio succeduto (anche in via di ecce- zione),la necessità o meno della ripartizione dell’attivo finale, la pre- senzadi beni e diritti non ricompresi nel b ilancio di liquidazione della societàestinta. 8.Ritenuto pertanto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione suddetta , P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10378 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] O , liquidatore ed ex socio della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata pressola Cancelleriadella Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:dogane gio- chilotterie [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto, n.65 /2/2018 depos itata il 17 gennaio 2018, notificata in data 1.2.2018; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto venivarespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore ed exsocio unico della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Venezia n. 58 0/6/2016 la quale, asua volta, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avente adoggetto l’avviso di accertamento, prelievo erariale unico sui giochi, emesso dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per l’anno di imposta 2008. 2.Le riprese traevan o origine da un controllo svolto dall’Agenzia presso unbar gestito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con macchine da intratte- nimentonon collegate alla rete AAMS - SOGEI che si concludeva con la contestazionedella suddetta irregolarità. 3.In primo grado, in vi a preliminare il contribuente eccepiva il proprio difettodi legittimazione passiva in quanto nel 2008, anno di imposta oggettodi ripresa a tassazione, l’unico soggetto passivo era la società, la quale era stata cancellata dal registro delle imprese il 26 .1.2011. Sullabase di tale presupposto fattuale, secondo il ricorrente solo la societàpoteva essere sanzionabile, e l’avviso di accertamento avrebbe dovutomotivare circa l’estensione della responsabilità alla sua persona qualeex socio unico della socie tà estinta. 4.Il giudice di prime cure superava la questione e rigettava il ricorso sulla scorta del fatto che il tributo era stato evaso nel 2008, allor- quandola società non era stata cancellata e il socio unico e liquidatore era a conoscenza dell’evasion e, dal momento che aveva personal- mentesottoscritto il verbale con il quale era stata verificata la man- canzadi collegamento delle macchine alla rete. Inoltre, l’avviso di ac- certamentoera stato notificato al Fusaro non solo quale liquidatore, maanche qua le socio della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con conseguente sua re- sponsabilità solidale ex art.2495 cod. civ. per le obbligazioni sociali dopo l’estinzione della società, non avendo egli documentato che dal bilancio di liquidazione non aveva conseguito alcuna ripartiz ione dell’attivo.L’iter argomentativo e le conclusioni della CTR venivano in- tegralmentecondivise dal giudice d’appello. 5.Contro tale decisione il contribuente propone ricorso, affidato a quat- tromotivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata per violazione efalsa applicazione dell’art.2495 cod. civ. per aver introdotto un’inam- missibileinversione dell’onere de lla prova, ritenendo così che fosse il contribuentea dover dimostrare di non aver ricevuto alcun elemento attivoin sede di bilancio finale di liquidazione della società estinta, in mancanzaassoluta di prove a supporto dell’addebito. Ilsecondo motivo di ricorso - in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - viene denunciata la nullità della sentenza impugnata, pernon essersi il giudice di appello pronunciato sul lamentato difetto disoggettività passiva, nonché nullità integrale dell’atto impugnato. Conil terzo motivo di ricorso - in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod.proc. civ. - viene denunciata l’omessa pronuncia ex art.112 cod. proc.civ. sul motivo di appello in cui il contribuente lamentava che i giudicidi prime cure si erano pronunciati al di fuori delle ragioni preci- satedall’Agenzia in sede di emissione dell’avviso di accertamento, in- dividuandonell’art.2495 cod. civ. il titolo di responsabilità solidale del Fusaro,nei limiti di quanto ricevuto nel bilancio finale di liqui dazione, nonmenzionato nell’atto impositivo impugnato. Il quarto motivo, in continuità con il secondo, - sempre ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - censura la nullità della sentenza impugnataper omessa pronuncia sul difetto assoluto di motivazio ne e sulla mancata indicazione dei presupposti di estensione della respon- sabilità ai soci, dal momento che eventuali titoli di estensione della responsabilitàdei soci per debiti della società andavano puntualmente indicatie motivati nell’avviso di accert amento. 7.Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la decisione in camera diconsiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ. del primo mo- tivo di ricorso, a seguito dell’ intervenuta trasmissione alle S.U. ex art.374comma 2 cod. proc. civ. della questione centrale nel presente ricorsoe oggetto di contrasto di orientamenti, circa l’estinzione della società, la successione del socio a titolo universale ex art.100 cod. proc.civ., l’interesse ad agire del creditore, l’allegazione e prova della qualità del socio succeduto, l’onere della prova a carico del creditore, l’oneredella prova a carico del socio succeduto (anche in via di ecce- zione),la necessità o meno della ripartizione dell’attivo finale, la pre- senzadi beni e diritti non ricompresi nel b ilancio di liquidazione della societàestinta. 8.Ritenuto pertanto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione suddetta , P.Q.M.
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