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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 47639/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 03/03/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 14/05/2018 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata frode informatica in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo a dell'imputazione).

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto a lui attribuito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che mirano a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Torino sulla responsabilità dell'imputato esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla prova - risultante, in particolare, dalle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che dello stesso Sacco - dell'accordo tra il Sacco e l'Alaria per fare confluire le somme provento del delitto sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Sacco era legale rappresentante).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 03/03/2022, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 14/05/2018 del Tribunale di Torino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata frode informatica in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo a dell'imputazione). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto a lui attribuito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che mirano a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte d'appello di Torino sulla responsabilità dell'imputato esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pag. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla prova - risultante, in particolare, dalle dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso [OSCURATO:PERSONA], oltre che dello stesso Sacco - dell'accordo tra il Sacco e l'Alaria per fare confluire le somme provento del delitto sul conto corrente di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui il Sacco era legale rappresentante). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
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