CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MAZZARINO il 05/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];92/RG. 39590 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di servizio che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dall'imputato che si era dato alla fuga dinanzi all'operante che per evitarlo aveva dovuto fare un balzo indietro e poi attivare i dispositivi di emergenza per fermarlo. Si tratta di atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., spingo piccolina sotto il profilo soggettivo, in quanto manovre finalizzate ad ostacolare l'inseguimento degli agenti, rendendo concreto ed attuale il pericolo per l'incolumità. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M