CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 16577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5787/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 968/2016 depositata i l 01/03/2016, R.G.N. 5287/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.5787/2017 [OSCURATO:PERSONA]: nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA], avvocato, e la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense, per i crediti pretesi da quest’ultima e dichiarati prescritti dal Tribunale di Napoli, la Corte d’appello, investita da gravame da parte dell’ente impositore, ha dichiarato la nullità della sentenza e rimesso d’ufficio la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.; la Corte territoriale ha rilevato che, contenendo l’opposizione eccezioni (anche) relative a presunti vizi formali della cartella, la corretta instaurazione del contraddittorio avrebbe dovuto contemplare la chiamata in giudizio (anche) dell’ente della riscossione (all’epoca [OSCURATO:SOCIETA].); la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e assistenza forense ha depositato controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione dell’art. 24, comma 5,D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e degli artt. 102, 354 c.p.c.”; sostiene che l’art. 24 non prev ede nessun obbligo di notifica al concessionario della riscossione e che la stessa giurisprudenza di legittimità hapiù volte escluso il litisconsorzio necessario nei casi in cui il giudizio non riguardi, come nel caso in esame, né un rapporto plurisoggettivo unico, né l’adempimento di una prestazione inscindibilmente comune a più soggetti; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.”, avendo rinunciato al motivo di opposizione concernente i vizi formali della cartella, non riproposto nel ricorso in appello; in prossimità dell’Adunanza camerale parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio per intervenuta transazione – fra le parti - della complessiva posizione contributiva, chiedendo che il Collegio dichiari l’estinzione del processo; tale istanza risulta accettata dalla controparte, la quale dichiara di aver altresì convenuto in merito alla proposta di compensazione delle spese di lite; pertanto, il Collegio dichiara estinto il processo; quanto al contributo unificato, secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico delricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulterio re importo a titolo di contributo unificato , non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara esti