Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 19660/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione della stessa con altra misura non detentiva.

Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha rilevato che al Costantini, già tratto in arresto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, era stata applicata con sentenza emessa il 22/11/2022, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria; ha quindi rilevato che le ragioni poste dal giudice procedente alla base del rigetto dell'istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura dovessero ritenersi condivisibili, atteso che il reato ascritto era indice di organico collegamento con ambienti dediti al narcotraffico e che l'imputato traeva presumibilmente dallo stesso i propri mezzi di sostentamento; ha quindi ritenuto che la complessiva e coordinata considerazione degli elementi ricavabili dalla fattispecie ascritta e dalla personalità dell'imputato fossero tali da far ritenere sussistente un pericolo particolarmente significativo di recidiva specifica, in relazione alla quale doveva ritenersi adeguato il regime di vigilanza proprio di una misura custodiale quale quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la nullità dell'ordinanza stessa per insufficiente/illogica motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc,pen.

Ha osservato che gli elementi di fatto posti alla base della richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura ben avrebbero potuto indurre il Collegio a una rivalutazione complessiva delle esigenze ravvisabili con conseguente nuovo giudizio circa la personalità dell'imputato e l'opportunità di sottoporlo a una misura meno afflittiva; ha dedotto che il Tribunale non aveva preso dettagliatamente in esame tutte le doglianze poste alla base dell'originaria istanza rivolta al giudice procedente e che doveva comunque considerarsi ingiustificata la prognosi negativa in ordine alla asserita pericolosità dell'imputato, senza tenere conto degli elementi rappresentati dal tempo trascorso dall'applicazione della misura e dal comportamento rispettoso delle relative prescrizioni oltre che dalla incensuratezza del prevenuto, tali da escludere in radice un altro elemento valorizzato dal Tribunale ovvero il contato abituale con ambienti dediti al narcotraffico; ha quindi ritenuto che la motivazione del Tribunale, nel fare riferimento al pericolo significativo di recidiva e alla dedotta spregiudicatezza dell'imputato, risultasse meramente apparente in quanto non descrittiva degli effettivi rischi in concreto sussistenti qualora fosse stata disposta la sostituzione della misura.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato

2. Con l'unico e articolato motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato come carente ovvero illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

La censura non è fondata. 2.1 A tale proposito, deve premettersi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). 2.2 Sul punto, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità - ha congruamente ritenuto doversi formulare una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella custodiale applicata sulla base di elementi univoci rappresentati dall'oggettiva gravità del fatto in contestazione (atteso il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente in questione, la sua tipologia differenziata e la concreta entità della pena inflitta) e dalla comprovata assenza di qualsiasi effettivo ulteriore mezzo di sostentamento, circostanza - a propria volta - idonea a denotare come il traffico di sostanze illecite rappresentasse per l'imputato l'unico effettivo mezzo per soddisfare le proprie esigenze di vita. 2.3 La motivazione del Tribunale si sottrae altresì alla dedotta censura di illogicità in relazione alla valutazione della irrilevanza del tempo trascorso dalla data di applicazione della misura rispetto alla presentazione dell'istanza di revoca o di sostituzione.

A tale proposito, difatti, l'elemento rappresentato dal tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatis dovendosi quindi escludere che questo possa assumere alcuna valenza di per sé stesso (Sez. 2, n. 10808 16/12/2015, dep.2016, Mangiaracina, Rv. 266161), così come non assume rilevanza - anche se combinato con la valutazione dell'elemento temporale - il dato rappresentato dalla corretta osservanza degli obblighi strumentali alla misura cautelare, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, Sentenza n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119). 2.4 Ulteriormente, la motivazione del Tribunale ha adeguatamente esaminato - con motivazione che pure sfugge a qualsiasi censura di illogicità - le deduzioni difensive inerenti alla dedotta interruzione dei rapporti con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico; avendo il giudice dell'appello - con argomentazioni congrue e con le quali il ricorso omette, di fatto, di confrontarsi - ritenuto che la condotta processuale dell'imputato, che ha omesso di fornire qualsiasi delucidazione utile al fine di identificare i propri fornitori e la rete di spaccio nel quale era inserito, sia da ritenere come elemento tale da formulare una prognosi del tutto negativa in ordine alla sua intenzione di affrancarsi dai vincoli criminali di cui l'imputato è partecipe.

Pertanto, il giudizio conclusivo del Tribunale in punto di intensità del pericolo di recidiva e di persistenza proporzionalità e adeguatezza della misura applicata si sottrae al denunciato vizio di carenza motivazionale ovvero di illogicità.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bologna - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero di sostituzione della stessa con altra misura non detentiva. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha rilevato che al Costantini, già tratto in arresto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, era stata applicata con sentenza emessa il 22/11/2022, ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen., la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria; ha quindi rilevato che le ragioni poste dal giudice procedente alla base del rigetto dell'istanza di revoca ovvero di sostituzione della misura dovessero ritenersi condivisibili, atteso che il reato ascritto era indice di organico collegamento con ambienti dediti al narcotraffico e che l'imputato traeva presumibilmente dallo stesso i propri mezzi di sostentamento; ha quindi ritenuto che la complessiva e coordinata considerazione degli elementi ricavabili dalla fattispecie ascritta e dalla personalità dell'imputato fossero tali da far ritenere sussistente un pericolo particolarmente significativo di recidiva specifica, in relazione alla quale doveva ritenersi adeguato il regime di vigilanza proprio di una misura custodiale quale quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la nullità dell'ordinanza stessa per insufficiente/illogica motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc,pen. Ha osservato che gli elementi di fatto posti alla base della richiesta di revoca ovvero di sostituzione della misura ben avrebbero potuto indurre il Collegio a una rivalutazione complessiva delle esigenze ravvisabili con conseguente nuovo giudizio circa la personalità dell'imputato e l'opportunità di sottoporlo a una misura meno afflittiva; ha dedotto che il Tribunale non aveva preso dettagliatamente in esame tutte le doglianze poste alla base dell'originaria istanza rivolta al giudice procedente e che doveva comunque considerarsi ingiustificata la prognosi negativa in ordine alla asserita pericolosità dell'imputato, senza tenere conto degli elementi rappresentati dal tempo trascorso dall'applicazione della misura e dal comportamento rispettoso delle relative prescrizioni oltre che dalla incensuratezza del prevenuto, tali da escludere in radice un altro elemento valorizzato dal Tribunale ovvero il contato abituale con ambienti dediti al narcotraffico; ha quindi ritenuto che la motivazione del Tribunale, nel fare riferimento al pericolo significativo di recidiva e alla dedotta spregiudicatezza dell'imputato, risultasse meramente apparente in quanto non descrittiva degli effettivi rischi in concreto sussistenti qualora fosse stata disposta la sostituzione della misura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato 2. Con l'unico e articolato motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato come carente ovvero illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. La censura non è fondata. 2.1 A tale proposito, deve premettersi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se - come nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura più gradata (sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Crupi, RV. 271686; sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Spinelli, RV. 275851). 2.2 Sul punto, il Tribunale - con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e che si sottraggono comunque al denunciato vizio di illogicità - ha congruamente ritenuto doversi formulare una prognosi del tutto negativa in ordine all'attitudine dell'indagato al rispetto di misure meno afflittive rispetto a quella custodiale applicata sulla base di elementi univoci rappresentati dall'oggettiva gravità del fatto in contestazione (atteso il rilevante quantitativo di sostanza stupefacente in questione, la sua tipologia differenziata e la concreta entità della pena inflitta) e dalla comprovata assenza di qualsiasi effettivo ulteriore mezzo di sostentamento, circostanza - a propria volta - idonea a denotare come il traffico di sostanze illecite rappresentasse per l'imputato l'unico effettivo mezzo per soddisfare le proprie esigenze di vita. 2.3 La motivazione del Tribunale si sottrae altresì alla dedotta censura di illogicità in relazione alla valutazione della irrilevanza del tempo trascorso dalla data di applicazione della misura rispetto alla presentazione dell'istanza di revoca o di sostituzione. A tale proposito, difatti, l'elemento rappresentato dal tempo trascorso può acquistare una positiva rilevanza per escludere il rischio di reiterazione del reato solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente allo status libertatis dovendosi quindi escludere che questo possa assumere alcuna valenza di per sé stesso (Sez. 2, n. 10808 16/12/2015, dep.2016, Mangiaracina, Rv. 266161), così come non assume rilevanza - anche se combinato con la valutazione dell'elemento temporale - il dato rappresentato dalla corretta osservanza degli obblighi strumentali alla misura cautelare, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, Sentenza n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119). 2.4 Ulteriormente, la motivazione del Tribunale ha adeguatamente esaminato - con motivazione che pure sfugge a qualsiasi censura di illogicità - le deduzioni difensive inerenti alla dedotta interruzione dei rapporti con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico; avendo il giudice dell'appello - con argomentazioni congrue e con le quali il ricorso omette, di fatto, di confrontarsi - ritenuto che la condotta processuale dell'imputato, che ha omesso di fornire qualsiasi delucidazione utile al fine di identificare i propri fornitori e la rete di spaccio nel quale era inserito, sia da ritenere come elemento tale da formulare una prognosi del tutto negativa in ordine alla sua intenzione di affrancarsi dai vincoli criminali di cui l'imputato è partecipe. Pertanto, il giudizio conclusivo del Tribunale in punto di intensità del pericolo di recidiva e di persistenza proporzionalità e adeguatezza della misura applicata si sottrae al denunciato vizio di carenza motivazionale ovvero di illogicità. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 19660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris