Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04371/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1991 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi non convalidava l'arresto operato da Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, primo periodo cod.proc.pen. in relazione all'art. 381, commi 1 e 4, cod.proc.pen.

Argomenta che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, in quanto il controllo sulla legittimità dell'operato della P.G. andava effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod.proc.pen.; nella specie, l'arresto era stato legittimamente effettuato in considerazione della quantità delle piante di marijuana coltivate (cinque) del loro stato vegetativo (quattro delle piante erano prossime al raggiungimento del metro di altezza) e delle modalità di occultamento delle stesse (balcone di abitazione fatiscente ed in disuso, ambiente lontano da quello di residenza del prevenuto).

Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 cod.proc.pen. art. 390, comma 1, cod.proc.pen., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez.6, n.8341 del 12/02/2015, Rv.262502;Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; n. 5048 del 2013 Rv. 254240, n 36215 del 2013 Rv. 256129, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, P.M. in proc.

Guidi, Rv. 240369).

Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza, dunque, deve operare con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatís (Sez.6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930 - 01; Sez.3,n.37861 del 17/06/2014, Rv.260084 - 01; Sez.3, n.35962 del 07/07/2010, Rv.248479 - 01); e, più di recente è stato ribadito che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personal (Sez.3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv.280896 - 01).

3. A tale regula iurís non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali, l'incensuratezza del soggetto arrestato e lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa.

Appare, pertanto, indubbio che l'arresto del Santostasio è stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente "allo stato degli atti" la apparente flagranza del reato per il quale è stata eseguita la misura, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti (materiale attività di coltivazione ad opera del Santostasio, modalità di coltivazione, stato vegetativo delle piante e modalità di occultamento delle stesse) di tal che il provvedimento impugnato deve essere annullato.

4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità (per tutte, Sez.5, 3 maggio 2017, n. 21183).

P.Q.M. 1, • Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/09/1991 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi non convalidava l'arresto operato da Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 391, comma 4, primo periodo cod.proc.pen. in relazione all'art. 381, commi 1 e 4, cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale erroneamente non aveva convalidato l'arresto, in quanto il controllo sulla legittimità dell'operato della P.G. andava effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod.proc.pen.; nella specie, l'arresto era stato legittimamente effettuato in considerazione della quantità delle piante di marijuana coltivate (cinque) del loro stato vegetativo (quattro delle piante erano prossime al raggiungimento del metro di altezza) e delle modalità di occultamento delle stesse (balcone di abitazione fatiscente ed in disuso, ambiente lontano da quello di residenza del prevenuto). Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3 cod.proc.pen. art. 390, comma 1, cod.proc.pen., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez.6, n.8341 del 12/02/2015, Rv.262502;Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Rv. 258230; n. 5048 del 2013 Rv. 254240, n 36215 del 2013 Rv. 256129, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Rv. 253022; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv. 248479, Rv. 243072; Sez. 6, n. 21984 del 21/04/2008, P.M. in proc. Guidi, Rv. 240369). Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza, dunque, deve operare con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi, che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatís (Sez.6, n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930 - 01; Sez.3,n.37861 del 17/06/2014, Rv.260084 - 01; Sez.3, n.35962 del 07/07/2010, Rv.248479 - 01); e, più di recente è stato ribadito che, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personal (Sez.3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv.280896 - 01). 3. A tale regula iurís non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione di quella misura pre-cautelare, si è spinto a compiere una più pregnante valutazione di merito, valorizzando circostanze ultronee rispetto a quelle presenti al momento dell'arresto, quali, l'incensuratezza del soggetto arrestato e lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa. Appare, pertanto, indubbio che l'arresto del Santostasio è stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente "allo stato degli atti" la apparente flagranza del reato per il quale è stata eseguita la misura, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti (materiale attività di coltivazione ad opera del Santostasio, modalità di coltivazione, stato vegetativo delle piante e modalità di occultamento delle stesse) di tal che il provvedimento impugnato deve essere annullato. 4. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il ricorso ha ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai formalmente esauritasi, in relazione ad una iniziativa della Polizia giudiziaria della quale va comunque riconosciuta la legittimità (per tutte, Sez.5, 3 maggio 2017, n. 21183). P.Q.M. 1, • Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata per
Sentenza Cassazione n. 04371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris