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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20944/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975; considerato che, quanto al primo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio con motivazione che non è stata attaccata in ricorso.

Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 de/ 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportati nell'impugnata sentenza, il tema non era stato oggetto di gravame; infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che è inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto generico ed aspecifico, dal momento che non si confronta e non offre motivi di contrasto all'affermazione della Corte territoriale che ha rilevato come il Bilotti fosse gravato da "diversi precedenti penali che evidenziano una certa propensione alla condotta criminosa"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che, quanto al primo motivo sull'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha specificato i motivi per cui ha ritenuto di non applicare il beneficio con motivazione che non è stata attaccata in ricorso. Inoltre, la decisione della Corte territoriale di non riconoscere la lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975 non ha costituito oggetto di specifica censura da parte del ricorrente sicché, essendosi formatosi il giudicato sul punto, va rammentato come il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 de/ 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto dalla incontestata sintesi dei motivi di appello riportati nell'impugnata sentenza, il tema non era stato oggetto di gravame; infatti, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Rilevato che è inammissibile anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto generico ed aspecifico, dal momento che non si confronta e non offre motivi di contrasto all'affermazione della Corte territoriale che ha rilevato come il Bilotti fosse gravato da "diversi precedenti penali che evidenziano una certa propensione alla condotta criminosa"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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