CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 27/5/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha applicato ai ricorrenti, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., sull' accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quettro di reclusione ed euro 618,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il comune difensore dei ricorrenti il quale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata adeguata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. I ricorsi — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella sono inammissibili. Ed invero, deve ritenersi «inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (ex multis, Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 MESSNAOUI, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11101/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Tale norma dispone che: «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza [resa ex art. 444 cod. proc. pen.] solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Orbene, il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che i ricorsi hanno introdotto, sostanzialmente, la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. solo genericamente prospettata e il difetto di motivazione, ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro 4000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021 Il C4nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]?((7 Sabeone CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA