CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 dicembre 1983
Cassazione n. 38012/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/12/2020 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto del 27 novembre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali lamenta: violazione degli artt. 41-bis Ord. pen., 2, 3, 24, 25, 27, 33, 34 e 111 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU, in relazione al riconoscimento dei presupposti a supporto del provvedimento di proroga; mancanza di motivazione; assenza di pronuncia in ordine alle dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rileva che sono stati trascurati i principi in materia di applicazione dell'istituto di cui trattasi come affermati della Corte costituzionale, avuto riguardo alla verifica degli attuali contatti con la criminalità organizzata, poiché ci si è limitati a richiamare precedenti informative di polizia, omettendo così di esaminare le incongruenze precisamente dedotte e documentate dalla difesa. Il Tribunale, oltre alla biografia criminale per fatti risalenti, ha citato irrilevanti relazioni parentali, ma non ha tenuto conto della condotta inframuraria, né, seguendo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, ha indicato concreti elementi circa l'attualità del pericolo ipoteticamente asserito. Avuto riguardo a questi temi, così come alla corretta lettura dei provvedimenti giudiziari e al mancato coinvolgimento del ricorrente nei procedimenti menzionati, sono stati ignorati specifici e articolati rilievi difensivi. Né si è considerata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla possibilità di prorogare il regime detentivo speciale in assenza di qualsiasi nuovo elemento in ordine alla possibile permanenza dei presupposti, ovverossia in forza di quegli stessi automatismi e presunzioni di pericolosità che le recenti pronunzie della Corte $2 costituzionalé in materia di benefici penitenziari hanno ritenuto non consentite, conformemente w. decisioni della Corte Edu, laddove legati al solo dato della mancanza di collaborazione con la giustizia. La difesa, richiamando parti della motivazione delle pronunzie di dette Corti, ripropone in questa sede la medesima questione di legittimità costituzionale, oltre a quella che censura la possibilità di applicare nella specie le modifiche normative in materia di proroga - e in particolare quelle che negano la rilevanza del decorso del tempo - ai condannati per fatti antecedentemente commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va preliminarmente rilevato che, come recentemente ancora ribadito dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361), secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza Sez. 1, n. 423 del 21/01/2004, Zara, Rv. 228049) e dalla Corte costituzionale già con l'ordinanza n. 417 del 13/12/2004, la conformità ai precetti costituzionali delle disposizioni che demandano l'applicazione o la proroga del regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. all'autorità amministrativa è garantita dall'obbligo della rappresentazione di una congrua e appropriata motivazione in ordine ai requisiti richiesti sottoposta al vaglio giudiziario. Tutte le altre censure di incostituzionalità mosse nel tempo all'impianto normativo di cui trattasi, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 209%isono state già disattese dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 220 e n. 313 del 2009 e poi con le sentenze n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010. Le limitazioni previste da detta disposizione attengono propriamente alle modalità dell'esecuzione della detenzione, sia pure al fine di prevenire, in presenza di determinati presupposti, la manifestazione di certe allarmanti condotte che si pongono manifestamente in contrasto con le stesse finalità della carcerazione in corso per un dato titolo, sicché le prescrizioni normative adottate in materia trovano legittimamente applicazione con riferimento anche ai fatti commessi prima della loro entrata in vigore, in forza del principio "tempus regit actum" (fra le altre, Sez. 1, n. 41567de1 18/09/2009, Gionta, Rv. 245045). Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento involgente gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine a fondamento di detto regime (fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). 3. Ebbene, la motivazione del provvedimento ha dato ampia dimostrazione dell'accertamento dell'attuale capacità di cui sopra, ponendo appropriatamente in evidenza la posizione qualificata assunta da Vottari nel clan di 'ndrangheta Vottari-Pelle, i gravi reati anche per fatti di sangue che avevano manifestato tale stabile posizione, l'incontestabile pericolosità da essi dimostrata, nonch l'operatività nel tempo e le allarmanti dinamiche criminali in itinere del tipo e)e sodalizio considerato, come ancora asseverate dall'esito di recenti indagini. I Giudici di merito hanno altresì svolto osservazioni che hanno descritto la rilevanza della componente familistica del clan, che aveva visto alcuni congiunti del ricorrente negli anni pure coinvolti dalle accuse di partecipazione al sodalizio. Su questo articolato contesto di elementi oggettivi si sono basate, senza alcun automatismo valutativo ai fini della particolare prognosi, le conclusioni di merito che hanno ritenuto la capacità in atto di Vottari di mantenere i rapporti con il medesimo clan, risultato del tutto resistente alle azioni giudiziarie e pertanto operativo secondo gli stessi punti di riferimento e le stesse dinamiche. I rilievi seguono percorsi che finiscono per evocare rivalutazioni fondate su altri elementi in sé non decisivi ovvero esplicitamente o implicitamente disattesi. Ci si riferisce così al mero decorso del tempo, al comportamento carcerario solo esente da rilievi o ritenuto partecipativo, alla mancanza del coinvolgimento di Vottari in altri più recenti procedimenti in costanza delle restrizioni, a fronte di un contesto associativo ancora operativo che, per le peculiari caratteristiche immutate negli anni, continua notoriamente a considerare preponderante, ai fini del mantenimento delle stesse prerogative mafiose nel tempo, la qualifica funzionalmente già rivestiva dall'affiliato e in seguito mai fattivamente dismessa. Si riporta poi il contenuto di una sentenza d Corte di cassazione riguardante [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, senza minimament considerare l'evoluzione successiva delle vicende processuali concernenti detto congiunto descritte nella motivazione del provvedimento impugnato (pag. 6). Si continua inoltre ad asserire l'assenza di risposte senza che sia dato cogliere a quali ulteriori profili specificatamente ci si riferisca, in modo da poter dimostrare la violazione di legge (l'unico vizio in materia che può essere dedotto in questa sede) sia pur sotto il profilo della mera apparenza della motivazione. Al contempo, si susseguono obiezioni che, sostenendo errati approcci in diritto e violazioni dei precetti costituzionali, risultano in aperto contrasto con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità come sopra già richiamata. Al riguardo, si pongono anche in questa sede questioni di costituzionalità, richiamandosi a fondamento delle stesse le recenti pronunzie della Corte costituzionale e della Corte Edu nella diversa materia dell'applicazione dei benefici penitenziari ai condannati per certi reati di criminalità di tipo mafioso, mentre l'art. 41-bis Ord. pen. comporta l'operatività di certe regole restrittive durante la carcerazione, senza presunzioni assolute nel tempo di pericolosità, ma, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale, richiedendo la verifica di certi presupposti attuali da sottoporre al motivato controllo giurisdizionaleA Presupposti, questi, oggettivamente riscontrati nel caso di specie, come rappresentato dalle valutazioni di merito esposte nel provvedimento impugnato. 4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga