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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24824/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IVANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino - che lo dichiarava responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale; Considerato che il motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale di tipo specifico.

A ben vedere tale motivo non è consentito, atteso che lo stesso concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto dell'appello principale.

Difatti nella ricapitolazione operata dalla Corte di appello la censura alla motivazione di primo grado afferente la bancarotta documentale non riguarda il dolo specifico richiesto, bensì per un verso la circostanza che le scritture erano disponibili presso il commercialista e, per altro verso, l'inerzia del curatore che non le avrebbe recuperate.

Pertanto, nessuna specifica censura in ordine al coefficiente soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale era stata avanzata con l'atto di appello cosicché deve rilevarsi come la doglianza sia preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va infatti richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima

I. volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Inoltre, va anche evidenziato che correttamente la Corte di appello, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, esclude che l'affidamento delle scritture al commercialista, sia per le modalità della tenuta ma anche per il deposito, esoneri da responsabilità l'imprenditore o l'amministratore di società, spettando comunque a tali soggetti l'obbligo di tenuta e di deposito conseguente alla dichiarazione di fallimento.

Infatti, la Corte di appello richiama il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01).

D'altro canto, la doglianza è anche aspecifica perché la Corte di appello chiarisce che il commercialista aveva avuto mandato alla tenuta fino al 2014, cosicché comunque l'imputato aveva sottratto le scritture successive, per gli anni 2015 e 2016.

Inoltre, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato quanto alla ritenuta riqualificazione della condotta nel delitto di bancarotta documentale specifica, in quanto la natura postfallimentare della sottrazione viene superata proprio dalle dichiarazioni dell'imputato in primo grado, come riportate al fol. 4 della sentenza impugnata, ove Orrù dichiara l'omessa tenuta delle scritture dal 2015 in avanti, introducendo così il tema della bancarotta documentale specifica prefallimentare;\\ Considerato che le doglianze nel resto sono versate in fatto e tendono a richiedere una rivalutazione non consentita in queste Sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .041 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' IVANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari - che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino - che lo dichiarava responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale; Considerato che il motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della bancarotta documentale di tipo specifico. A ben vedere tale motivo non è consentito, atteso che lo stesso concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto dell'appello principale. Difatti nella ricapitolazione operata dalla Corte di appello la censura alla motivazione di primo grado afferente la bancarotta documentale non riguarda il dolo specifico richiesto, bensì per un verso la circostanza che le scritture erano disponibili presso il commercialista e, per altro verso, l'inerzia del curatore che non le avrebbe recuperate. Pertanto, nessuna specifica censura in ordine al coefficiente soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale era stata avanzata con l'atto di appello cosicché deve rilevarsi come la doglianza sia preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va infatti richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima I. volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Inoltre, va anche evidenziato che correttamente la Corte di appello, in linea con il consolidato orientamento di legittimità, esclude che l'affidamento delle scritture al commercialista, sia per le modalità della tenuta ma anche per il deposito, esoneri da responsabilità l'imprenditore o l'amministratore di società, spettando comunque a tali soggetti l'obbligo di tenuta e di deposito conseguente alla dichiarazione di fallimento. Infatti, la Corte di appello richiama il consolidato principio per cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 - 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147 - 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707 - 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947 - 01). D'altro canto, la doglianza è anche aspecifica perché la Corte di appello chiarisce che il commercialista aveva avuto mandato alla tenuta fino al 2014, cosicché comunque l'imputato aveva sottratto le scritture successive, per gli anni 2015 e 2016. Inoltre, il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato quanto alla ritenuta riqualificazione della condotta nel delitto di bancarotta documentale specifica, in quanto la natura postfallimentare della sottrazione viene superata proprio dalle dichiarazioni dell'imputato in primo grado, come riportate al fol. 4 della sentenza impugnata, ove Orrù dichiara l'omessa tenuta delle scritture dal 2015 in avanti, introducendo così il tema della bancarotta documentale specifica prefallimentare;\\ Considerato che le doglianze nel resto sono versate in fatto e tendono a richiedere una rivalutazione non consentita in queste Sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .041 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2
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