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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 13574/2026

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10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza, sia in relazione al primo che alsecondo motivo di ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Perugia ha confermato lasentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni alla pena di due anni e due mesidi reclusione (oltre a pena pecuniaria).2.

Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto:- violazione di legge (art. 606, lett. b, per inosservanza degli art. 192 e 530, cod.proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per carenza econtraddittorietà della motivazione di condanna per il reato di cui al capo A diimputazione;- violazione di legge (art. 606, lett. b, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.,nonché 63 e 67 cod. pen.) in relazione alle conclusioni della memoria 8 ottobre 2024,sull’errato calcolo della pena, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen., per carenza assoluta di motivazione in relazione alla rideterminazione della penaed alla riduzione per particolare tenuità del fatto, ex sent.

Corte Cost. n. 86/2024.3.

Con requisitoria del 9 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello ha chiesto l’annullamento con rinvio del processo sia in relazione al primo cheal secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Oltre che ripetitivo (inquanto ribadisce pedissequamente le doglianze già formulate in grado di appello, cui laCorte di merito aveva fornito adeguata risposta), e quindi generico, perché non adattoa costituire una critica effettiva alla decisione contestata, esso pone la questione sulcontenuto della decisione in forma errata, e quindi irricevibile in questa sede.Va infatti considerato che si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in puntoaffermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato comecontestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iparametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione- da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove(cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungidall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducono alla proposizione di letturealternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già state esaminate edadeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.Nel caso concreto, la difesa ripercorre, lamentandone la carenza, il quadro indiziarioche i due giudici di merito hanno ritenuto, per contro, sufficiente per la condanna, convalutazione insindacabile in questa sede, in quanto espressa in una motivazione noncontraddittoria né manifestamente infondata.In entrambe le decisioni viene valorizzata la connessione tra i tre indizi checaratterizzano la vicenda, costituiti (i) dall’abbandono, in un camerino del negozio, delcartellino staccato da un prodotto in vendita (indice dell’intenzione di sottrarloillecitamente), (ii) dall’attivazione dell’antifurto al passaggio dell’imputato attraverso lecasse (indice della detenzione ‘occulta’ da parte di costui di un prodotto ancora ‘taggato’con una placca antifurto, al fine di oltrepassare le casse senza pagare il prodotto) nonché(iii) dalla reazione violenta, minacciosa ed evasiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delpersonale di cassa e della security che intendeva procedere ai controlli antitaccheggio(indice che il passaggio delle casse senza esibire il prodotto, era condotta intenzionalee non fortuita).La lettura che viene fornita (il bene indicato nel cartellino – un pantaloncinobermuda di marca Adidas – è stato sottratto dall’imputato che è passato per le cassesenza pagare, e che ha reagito estraendo il taglierino, minacciando e ferendo ilpersonale, pur di guadagnare l’impunità per il reato appena commesso) è del tutto logicae frutto della sintesi dei singoli indizi.La critica formulata dalla difesa, pertanto, è manifestamente infondata tanto sulpiano giuridico (non essendoci stato alcun errore nell’applicazione della regola postadall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) quanto su quello motivazionale (non potendosiravvisare alcuna illogicità, tanto meno manifesta, ovvero contraddittorietà dellamotivazione).

In questo, il Collegio intende ribadire il principio già espresso inprecedenza dalla Sezione, secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice puòfondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sullaconcatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quellaunivocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordineal fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lonardo, Rv. 285441 – 02).2.

Il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è parzialmentefondato.Il primo tema sollevato (l’erroneo calcolo della pena) è inammissibile, non essendostato dedotto tempestivamente in grado di appello.

Introdotto soltanto con le noteconclusionali della trattazione scritta, la questione dell’errore di calcolo non presentavaalcun collegamento con il motivo attinente al trattamento sanzionatorio che era statoformulato con l’atto di appello, limitato alla richiesta della riduzione della pena base alminimo, con massima riduzione per le attenuanti concesse.

La questione non potevapertanto costituire oggetto di un motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,poiché, per costante orientamento giurisprudenziale, la facoltà del ricorrente dipresentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principalidei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione,anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e aipunti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti coni quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di caratteregiuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambitodel predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro itermini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, P.C. in proc.Platamone e altro, Rv. 25430101; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294- 01).Ed essendo inammissibile ab origine, è irrilevante che la Corte d’appello non abbiatrattato del motivo nella sentenza impugnata, costituendo principio consolidato che siainammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibileab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv.265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 –01).È, invece, fondato, il secondo profilo sollevato nel secondo motivo di ricorso,di lieve entità della rapina, a seguito della pronuncia della sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.Anche in questo caso il motivo è stato formulato (solo) con la memoriaconclusionale in appello, inviata prima dell’udienza cartolare destinata a svolgersi il 15ottobre 2024.Tuttavia, in questo caso, il ricorrente non è incorso in alcuna tardività, posto che,essendo intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale in epoca successiva allascadenza del termine per il deposito dell’atto di appello (la sentenza di primo gradorisale al maggio 2022, la sentenza citata al maggio di due anni dopo), la questionepoteva (e doveva) essere dedotta nella prima occasione utile successiva, costituita, nelcaso specifico, dalla memora in cui è stata effettivamente inserita.Infatti, l’art. 23 bis decreto 137/2020, esteso per i “vecchi appelli” fino al 30 giugno2024 prevedeva, al comma 2, lo ‘scambio’ telematico delle comparse conclusionali,mediato dalla Cancellaria della Corte, con termine ultimo per la difesa dell’imputato alquinto giorno antecedente l'udienza per presentare le conclusioni con atto scritto,trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo24 del decreto medesimo, come appunto avvenuto nel caso specifico.Ciò premesso, il silenzio serbato sulla questione nella sentenza di appello non puòné essere interpretato come implicito rigetto della stessa, né essere superato condecisione di questa Corte.Sotto il primo aspetto, risulta ostativo il principio espresso in Sez. 2, n. 2103 del17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 – 01: se dal tessuto stesso dellasentenza risulti che la Corte non abbia preso in carico il motivo (come accaduto nelpresente caso, ove non se ne fa menzione), deve escludersi a priori di poterne dedurreimplicitamente il rigetto, quand'anche ragioni a fondamento dell’eventuale rigettopotessero ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, poiché,diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituireirritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha maipreso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata.Quanto al secondo aspetto, è evidente che questa Corte non possa intervenire ‘insupplenza’ perché ciò richiederebbe la valutazione di circostanze di fatto, operazionenon consentita in sede di legittimità.3.

In conclusione, la sentenza impugnata va annullata solo in parte, limitatamenteall’attenuante della lieve entità, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dicon irrevocabilità della statuizione di responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli,ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della lieve entità delfatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione diresponsabilità.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza, sia in relazione al primo che alsecondo motivo di ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Perugia ha confermato lasentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e lesioni alla pena di due anni e due mesidi reclusione (oltre a pena pecuniaria).2. Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto:- violazione di legge (art. 606, lett. b, per inosservanza degli art. 192 e 530, cod.proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) per carenza econtraddittorietà della motivazione di condanna per il reato di cui al capo A diimputazione;- violazione di legge (art. 606, lett. b, in relazione all’art. 597 cod. proc. pen.,nonché 63 e 67 cod. pen.) in relazione alle conclusioni della memoria 8 ottobre 2024,sull’errato calcolo della pena, nonché vizio di motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc.pen., per carenza assoluta di motivazione in relazione alla rideterminazione della penaed alla riduzione per particolare tenuità del fatto, ex sent. Corte Cost. n. 86/2024.3. Con requisitoria del 9 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPatarnello ha chiesto l’annullamento con rinvio del processo sia in relazione al primo cheal secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Oltre che ripetitivo (inquanto ribadisce pedissequamente le doglianze già formulate in grado di appello, cui laCorte di merito aveva fornito adeguata risposta), e quindi generico, perché non adattoa costituire una critica effettiva alla decisione contestata, esso pone la questione sulcontenuto della decisione in forma errata, e quindi irricevibile in questa sede.Va infatti considerato che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in puntoaffermazione della penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato comecontestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati iparametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione- da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove(cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).A fronte di tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che, lungidall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducono alla proposizione di letturealternative degli elementi probatori o a ricostruzioni che siano già state esaminate edadeguatamente confutate nei due gradi del giudizio di merito.Nel caso concreto, la difesa ripercorre, lamentandone la carenza, il quadro indiziarioche i due giudici di merito hanno ritenuto, per contro, sufficiente per la condanna, convalutazione insindacabile in questa sede, in quanto espressa in una motivazione noncontraddittoria né manifestamente infondata.In entrambe le decisioni viene valorizzata la connessione tra i tre indizi checaratterizzano la vicenda, costituiti (i) dall’abbandono, in un camerino del negozio, delcartellino staccato da un prodotto in vendita (indice dell’intenzione di sottrarloillecitamente), (ii) dall’attivazione dell’antifurto al passaggio dell’imputato attraverso lecasse (indice della detenzione ‘occulta’ da parte di costui di un prodotto ancora ‘taggato’con una placca antifurto, al fine di oltrepassare le casse senza pagare il prodotto) nonché(iii) dalla reazione violenta, minacciosa ed evasiva tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delpersonale di cassa e della security che intendeva procedere ai controlli antitaccheggio(indice che il passaggio delle casse senza esibire il prodotto, era condotta intenzionalee non fortuita).La lettura che viene fornita (il bene indicato nel cartellino – un pantaloncinobermuda di marca Adidas – è stato sottratto dall’imputato che è passato per le cassesenza pagare, e che ha reagito estraendo il taglierino, minacciando e ferendo ilpersonale, pur di guadagnare l’impunità per il reato appena commesso) è del tutto logicae frutto della sintesi dei singoli indizi.La critica formulata dalla difesa, pertanto, è manifestamente infondata tanto sulpiano giuridico (non essendoci stato alcun errore nell’applicazione della regola postadall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) quanto su quello motivazionale (non potendosiravvisare alcuna illogicità, tanto meno manifesta, ovvero contraddittorietà dellamotivazione). In questo, il Collegio intende ribadire il principio già espresso inprecedenza dalla Sezione, secondo cui in tema di processo indiziario, il giudice puòfondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sullaconcatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quellaunivocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordineal fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lonardo, Rv. 285441 – 02).2. Il secondo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, è parzialmentefondato.Il primo tema sollevato (l’erroneo calcolo della pena) è inammissibile, non essendostato dedotto tempestivamente in grado di appello. Introdotto soltanto con le noteconclusionali della trattazione scritta, la questione dell’errore di calcolo non presentavaalcun collegamento con il motivo attinente al trattamento sanzionatorio che era statoformulato con l’atto di appello, limitato alla richiesta della riduzione della pena base alminimo, con massima riduzione per le attenuanti concesse. La questione non potevapertanto costituire oggetto di un motivo nuovo ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.,poiché, per costante orientamento giurisprudenziale, la facoltà del ricorrente dipresentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principalidei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione,anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e aipunti già dedotti nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1,lett. a), cod. proc. pen.; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti coni quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di caratteregiuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambitodel predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro itermini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, P.C. in proc.Platamone e altro, Rv. 25430101; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294- 01).Ed essendo inammissibile ab origine, è irrilevante che la Corte d’appello non abbiatrattato del motivo nella sentenza impugnata, costituendo principio consolidato che siainammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza disecondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibileab origine, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv.265878 - 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 –01).È, invece, fondato, il secondo profilo sollevato nel secondo motivo di ricorso,di lieve entità della rapina, a seguito della pronuncia della sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 13 maggio 2024.Anche in questo caso il motivo è stato formulato (solo) con la memoriaconclusionale in appello, inviata prima dell’udienza cartolare destinata a svolgersi il 15ottobre 2024.Tuttavia, in questo caso, il ricorrente non è incorso in alcuna tardività, posto che,essendo intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale in epoca successiva allascadenza del termine per il deposito dell’atto di appello (la sentenza di primo gradorisale al maggio 2022, la sentenza citata al maggio di due anni dopo), la questionepoteva (e doveva) essere dedotta nella prima occasione utile successiva, costituita, nelcaso specifico, dalla memora in cui è stata effettivamente inserita.Infatti, l’art. 23 bis decreto 137/2020, esteso per i “vecchi appelli” fino al 30 giugno2024 prevedeva, al comma 2, lo ‘scambio’ telematico delle comparse conclusionali,mediato dalla Cancellaria della Corte, con termine ultimo per la difesa dell’imputato alquinto giorno antecedente l'udienza per presentare le conclusioni con atto scritto,trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo24 del decreto medesimo, come appunto avvenuto nel caso specifico.Ciò premesso, il silenzio serbato sulla questione nella sentenza di appello non puòné essere interpretato come implicito rigetto della stessa, né essere superato condecisione di questa Corte.Sotto il primo aspetto, risulta ostativo il principio espresso in Sez. 2, n. 2103 del17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330 – 01: se dal tessuto stesso dellasentenza risulti che la Corte non abbia preso in carico il motivo (come accaduto nelpresente caso, ove non se ne fa menzione), deve escludersi a priori di poterne dedurreimplicitamente il rigetto, quand'anche ragioni a fondamento dell’eventuale rigettopotessero ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, poiché,diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituireirritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha maipreso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata.Quanto al secondo aspetto, è evidente che questa Corte non possa intervenire ‘insupplenza’ perché ciò richiederebbe la valutazione di circostanze di fatto, operazionenon consentita in sede di legittimità.3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata solo in parte, limitatamenteall’attenuante della lieve entità, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello dicon irrevocabilità della statuizione di responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli,ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante della lieve entità delfatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione diresponsabilità.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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