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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03442/2024

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DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sèmedesimo ex art 86 cpc; -controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2722/2021 resa nel giudizio iscritto al n.rg. 3052/2019pubblicata in data9 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sèmedesimo ex art 86 cpc; -controricorrente – per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2722/2021 resa nel giudizio iscritto al n.rg. 3052/2019pubblicata in data9 novembre 202 1 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia
Decreto Cassazione n. 03442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris