CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 28033/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; -2 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta la configurabilità del reato di cui all'art 336 cp con censure meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre, con il secondo motivo, riferito alla non configurabilità del reato di cui all'art 73 dlgs n. 159 del 2011 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2024 e delle circostanze emerse dalla CNR acquisita agli atti in forza del rito adottato, introduce per la prima volta un tema di verifica in fatto (la causale della revoca della patente, se dipendente o meno dalla misura di prevenzione irrogata all'imputato pendente alla data della condotta, assertivamente ricavabile dalla citata CNR in senso opposto rispetto a quanto messo in luce dalla sentenze di merito) non prospettabile in sede di legittimità ( on l'appello non era stata contestata la responsabilità per il fatto di cui al capo A, ma solo la pena complessivamente comminata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.