CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 05866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2020 la Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio a seguito di pronuncia di questa Corte del 29 ottobre 2015, confermava la decisione di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno il 3 febbraio 2012, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Salerno il successivo 8 aprile 2014, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo A); 10 e 14 I. n. 497 del 1974 (capo B). 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 3, e 178, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione era stato notificato al suo difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, solo in data 9 ottobre 2020, e cioè due giorni prima della celebrazione del giudizio di appello (12 ottobre 2020), in tal maniera violando il termine per comparire, non inferiore a venti giorni, previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., a pena di nullità ex art. 178, lett. c, cod. proc. pen. Non avendo letto il messaggio, anche perché inviatogli a mezzo posta durante il fine settimana, il difensore non aveva potuto partecipare all'udienza, senza che tale vizio di notifica fosse stato rilevato dalla Corte territoriale. Ciò inficerebbe la legittimità della decisione pronunciata, di cui, pertanto, viene chiesto l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è fondato, per cui lo stesso deve essere accolto. 2. Risulta dagli atti che il difensore di fiducia dell'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza fissata dinanzi alla Corte d'appello, dove è comparso un difensore nominato di ufficio, in termini assolutamente tardivi, di fatto rendendone impossibile la partecipazione al giudizio. Ciò determina una violazione del termine per comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente configurazione della nullità di cui all'art. 178, lett. c, cod. proc. pen. L'omessa notifica — cui è, di fatto, equiparabile la concreta ipotesi in esame - del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolgféi-in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, t/ i:" t C' A sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma 1, cod. proc.pen. (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614-01). 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] uele s [OSCURATO:PERSONA] i ::;