CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Con sentenza resa in data 10 luglio 2023,1a Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 CdS. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando due motivi. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, riguardante fa prova della definitività dell'accertamento riguardante la seconda violazione, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta„ Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). La Corte territoriale aveva già evidenziato come la definitività dell'accertamento fosse stata dimostrata attraverso la deposizione dell'agente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito come, presso il proprio ufficio, non risultasse alcuna impugnazione avverso il verbale di contestazione. La Corte aggiunge, con argomentazione immune di vizi, che non solo la deposizione doveva ritenersi prova idonea, non essendo prescritta da alcuna norma la necessità di prova documentale, ma che l'imputato ben avrebbe potuto produrre, quale prova a discarico, la documentazione attestante l'avvenuta impugnazione del verbale. Il secondo motivo, inerente alta mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri., è del tutto generico nonché, comunque, proposto per la prima volta in sede di legittimità pur essendo proponibile nei gradi di merito, con conseguente inammissibilità della doglianza. (Sez. 6 , n. 36518 del 27/10/2020.Rv. 280118 - 02). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 Il