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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05326/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17564/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro 1) avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) [OSCURATO:SOCIETA].; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 7) [OSCURATO:PERSONA]; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 9) [OSCURATO:PERSONA]; 10) [OSCURATO:PERSONA]; 11) [OSCURATO:PERSONA]; 12) [OSCURATO:PERSONA]; 13) [OSCURATO:PERSONA]; 14) MACRI’ PIER; 15) [OSCURATO:PERSONA]. avversola sentenza n. 13873/2024 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Pronunciando sul ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Catanzaro, depositata il giorno 16/06/2022, relativa a opposizione agli atti esecutivi, questa Corte, con la sentenza n. 13873/2024, pubblicata il 17/05/2024, ha dichiarato l’improcedibilità tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale spiegato da AnnaMagno sulla base della seguente motivazione: “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16 giugno 2022 e, per stessa concorde dichiarazione dei due ricorrenti, notificata il 26 luglio 2022.

La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione -di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo.ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez.

U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).

Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto.

Ambedue le parti ricorrenti hanno depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio”.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione.

Nessuno degli intimati si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, non occorre verificare la correttezza della evocazione nel presente grado di giudizio delle parti in epigrafe distintamente elencate come intimate, in ragione della infondatezza del ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni in appresso esplicate.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo delprincipio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, inammissibile o improcedibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di S.U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01, tra le tante, Sez. 6 - 3 , O rdinanza n. 8980 del 15/05/2020,Rv. 657883-01). 2.Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia che la sentenza n. 13873/2024 sarebbeaffetta da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso sull’erroneo presupposto dell’assenza della copia notificata della sentenza impugnata o, meglio, della mancanza della relazione di notificazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, sebbene la prova della notifica fosse stata fornita dalla ricorrente sin dalla sua tempestiva costituzione nel giudizio, avvenuta entro il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso.

La ricorrente sostiene chesarebbe stato, infatti, depositato in atti il file msg. comprovante la ricezione della notifica, ai sensi dell’art. 3 bisdella l. n. 53 del 21/01/ 1994, della sentenza n. 864/2022.

Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

Invero, la ricorrente riporta, nel corpo del ricorso, il testo di un messaggio PEC, inviato il 26/07/2022, con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato ai difensori dell’odierna ricorrente la sentenza n. 864/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro.

Orbene, consultando il fascicolo processuale relativo al ricorso r.g.n. 20750/2022, risulta, in effetti, depositato, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., il file , in formato .msg, de nominato “ [OSCURATO:PERSONA]’ART. 3 BIS DELLA LEGGE N. 53-1994 – SENT. 864 - 2022.MSG”, comprovante la ricezione della notifica della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro. 3.Il ricorso per revocazione sotto l’aspetto rescindente va, dunque, accolto, ricorrendo un’ipotesi di errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., giacché questa Corte ha fondato la decisione sulla supposizione dell’inesistenza di un documento (la notificazione, cioè, della sentenza impugnata), la cui esistenza era, invece, comprovata in atti.

4. Può, dunque, ora procedersi ad esaminare, in fase rescissoria, il ricorsooriginariamente proposto dalla Procopio avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 864/2022.

Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1.Il primo motivo è così intitolato: “ Art. 360 c.p.c., n. 5 – Motivazione omessa o insufficiente – Incongruenza dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza –Errore intrinseco al ragionamento del giudice –Violazione dell’art. 586 c.p.c. – Nullità dell’ordinanza di aggiudicazione- Arbitr aria identificazione del bene aggiudicato rispetto al bene descritto al lotto n. 1 nell’ordinanza di vendita e nell’avviso d’asta”.

Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Innanzitutto, il ricorrente deduce, invocando l’art. 360, n. 5 c.p.c. , un vizio di motivazione omessa o insufficiente.

La censura è, sotto questo profilo , in parte infondata e in parte inammissibile.

E’ infondata, in quantonon ricorre un’ipotesi di omessa motivazione, avendo il tribunale spiegato nella sentenza impugnata che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi era stato tardivamente proposto, in quanto “ogni censura in relazione all’individuazione del compendio pignorato avrebbe dovuto essere mossa avverso l’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero, da ultimo, avverso il provvedimento emesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel termine di venti giorni da questa ex art. 617 c.p.c .” (così si legge a pag. 3 della sentenza impugnata).

Èinammissibile in quanto, in base alla nuova formulazione dell’art.360, n. 5 c.p.c., può essere dedotto solo l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 7/08/2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01; Sez.

L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 , Rv. 658536-01) che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra afferm a zioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 , Rv. 664120-01).

Inoltre, al fine di supportare la tesi secondo cui non si sarebbe potuto aggiudicare un bene che non era mai stato messo in vendita, la ricorrente richiama genericamente alle pagg. 9-10 del ricorso alcuni atti (segnatamente, due atti di pignoramento, una nota di trascrizione, le ordinanze di vendita del 5/06/2008 e del 23/10/2014), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6c.p.c.

E’ stato, infatti, affermato che il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090-01).

Ed ancora, il motivo introduce, peraltro, in modo altrettanto generico censure sulla non congrua valutazione (“vile prezzo”) del compendio aggiudicato, censure che attengono propriamente alle valutazioni operate dal giudice di meritoe che certamente non sono sindacabili da questa Corte regolatrice. 4.2.Il secondo motivo è così intitolato: “ Art. 360, n. 5 – Motivazione omessa o insufficiente –Incongruenza dell’iter logico giuridico della sentenza –Errore intrinseco al ragionamento del giudice –Violazione dell’art. 586 c.p.c. – Nullità dell’ordinanza di aggiudicazione.

Violazione delle regole procedurali in tema di pubblicità della gara e della par condicio dei concorrenti.

Lesione del giusto prezzo e del diritto del debitore di conseguire il massimo realizzo dalla vendita del bene pignorato”.

Il secondo motivo- in disparte che l’evocazione del profilo di omessa o insufficiente motivazione meriterebbe le stesse considerazioni svolte per l’analoga censura quanto al primo motivo - va disatteso non solo perché ripropone in parte le medesime censure veicolate con il primo motivoma anche perché presenta un ulteriore profilo di inammissibilità.

La doglianza, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’ordinanza di vendita e non il provvedimento di aggiudicazione, in quanto già nell’ordinanza di vendita il compendio risultava individuato, attraverso il richiamo alla relazione di stima, come comprensivo, anche del box auto, sito al piano terra, identificato in catasto al foglio 102, mappale 272, sub .

Inoltre, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, “nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo anzitutto al decreto nel quale il giudice, trasferendo allo aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, senza alcuna variante.

Ed è insindacabile in Cassazione -se sorretta da motivazione adeguata e scevra di errori di logica e di diritto - la valutazione del giudice del merito che, sulla base degli anzidetti provvedimenti, sia pervenuto all'identificazione del bene.

Sez. 2, Sentenza n. 4665 del 18/07/1981, Rv. 415372-01).

5. Circa il regolamento delle spese di lite relative al ricorso originariamente proposto, la reciproca soccombenza – in ragione della statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale contenuta nella sentenza n. 13873/2024 e non attinta dal presente ricorso per revocazione - giustifica la compensazione nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per il principio di cui all’art. 91 c.p.c. si impone,invece, la condanna della ricorrente principale alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.Attesa l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per lo stesso ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdell’ art. 13.

P.Q.M Revoca la sentenza di questa Corte n. 13873/2024, depositata in data 17/05/2024,nella parte in cui ha deciso sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Procopio; dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600,00per compensi, oltre al rimborso per spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17564/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro 1) avv. [OSCURATO:PERSONA]; 2) [OSCURATO:PERSONA]; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 4) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 5) [OSCURATO:SOCIETA].; 6) [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 7) [OSCURATO:PERSONA]; 8) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; 9) [OSCURATO:PERSONA]; 10) [OSCURATO:PERSONA]; 11) [OSCURATO:PERSONA]; 12) [OSCURATO:PERSONA]; 13) [OSCURATO:PERSONA]; 14) MACRI’ PIER; 15) [OSCURATO:PERSONA]. avversola sentenza n. 13873/2024 emessa dalla Corte di Cassazione in data 17/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Pronunciando sul ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Catanzaro, depositata il giorno 16/06/2022, relativa a opposizione agli atti esecutivi, questa Corte, con la sentenza n. 13873/2024, pubblicata il 17/05/2024, ha dichiarato l’improcedibilità tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale spiegato da AnnaMagno sulla base della seguente motivazione: “[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza n. 864/2022 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16 giugno 2022 e, per stessa concorde dichiarazione dei due ricorrenti, notificata il 26 luglio 2022. La dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione -di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo.ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832). Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto. Ambedue le parti ricorrenti hanno depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio”. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione. Nessuno degli intimati si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, non occorre verificare la correttezza della evocazione nel presente grado di giudizio delle parti in epigrafe distintamente elencate come intimate, in ragione della infondatezza del ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni in appresso esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo delprincipio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, inammissibile o improcedibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di S.U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01, tra le tante, Sez. 6 - 3 , O rdinanza n. 8980 del 15/05/2020,Rv. 657883-01). 2.Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia che la sentenza n. 13873/2024 sarebbeaffetta da un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto la Corte avrebbe dichiarato improcedibile il ricorso sull’erroneo presupposto dell’assenza della copia notificata della sentenza impugnata o, meglio, della mancanza della relazione di notificazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, sebbene la prova della notifica fosse stata fornita dalla ricorrente sin dalla sua tempestiva costituzione nel giudizio, avvenuta entro il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso. La ricorrente sostiene chesarebbe stato, infatti, depositato in atti il file msg. comprovante la ricezione della notifica, ai sensi dell’art. 3 bisdella l. n. 53 del 21/01/ 1994, della sentenza n. 864/2022. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto. Invero, la ricorrente riporta, nel corpo del ricorso, il testo di un messaggio PEC, inviato il 26/07/2022, con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato ai difensori dell’odierna ricorrente la sentenza n. 864/2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro. Orbene, consultando il fascicolo processuale relativo al ricorso r.g.n. 20750/2022, risulta, in effetti, depositato, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., il file , in formato .msg, de nominato “ [OSCURATO:PERSONA]’ART. 3 BIS DELLA LEGGE N. 53-1994 – SENT. 864 - 2022.MSG”, comprovante la ricezione della notifica della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro. 3.Il ricorso per revocazione sotto l’aspetto rescindente va, dunque, accolto, ricorrendo un’ipotesi di errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., giacché questa Corte ha fondato la decisione sulla supposizione dell’inesistenza di un documento (la notificazione, cioè, della sentenza impugnata), la cui esistenza era, invece, comprovata in atti. 4. Può, dunque, ora procedersi ad esaminare, in fase rescissoria, il ricorsooriginariamente proposto dalla Procopio avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 864/2022. Il ricorso è articolato in due motivi. 4.1.Il primo motivo è così intitolato: “ Art. 360 c.p.c., n. 5 – Motivazione omessa o insufficiente – Incongruenza dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza –Errore intrinseco al ragionamento del giudice –Violazione dell’art. 586 c.p.c. – Nullità dell’ordinanza di aggiudicazione- Arbitr aria identificazione del bene aggiudicato rispetto al bene descritto al lotto n. 1 nell’ordinanza di vendita e nell’avviso d’asta”. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto, il ricorrente deduce, invocando l’art. 360, n. 5 c.p.c. , un vizio di motivazione omessa o insufficiente. La censura è, sotto questo profilo , in parte infondata e in parte inammissibile. E’ infondata, in quantonon ricorre un’ipotesi di omessa motivazione, avendo il tribunale spiegato nella sentenza impugnata che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi era stato tardivamente proposto, in quanto “ogni censura in relazione all’individuazione del compendio pignorato avrebbe dovuto essere mossa avverso l’ordinanza di vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ovvero, da ultimo, avverso il provvedimento emesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel termine di venti giorni da questa ex art. 617 c.p.c .” (così si legge a pag. 3 della sentenza impugnata). Èinammissibile in quanto, in base alla nuova formulazione dell’art.360, n. 5 c.p.c., può essere dedotto solo l’“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Invero, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv., con modif.,dalla l. n. 134 del 7/08/2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088-01; Sez. L, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020 , Rv. 658536-01) che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra afferm a zioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 , Rv. 664120-01). Inoltre, al fine di supportare la tesi secondo cui non si sarebbe potuto aggiudicare un bene che non era mai stato messo in vendita, la ricorrente richiama genericamente alle pagg. 9-10 del ricorso alcuni atti (segnatamente, due atti di pignoramento, una nota di trascrizione, le ordinanze di vendita del 5/06/2008 e del 23/10/2014), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6c.p.c. E’ stato, infatti, affermato che il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (Sez. 1, Ordinanza n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090-01). Ed ancora, il motivo introduce, peraltro, in modo altrettanto generico censure sulla non congrua valutazione (“vile prezzo”) del compendio aggiudicato, censure che attengono propriamente alle valutazioni operate dal giudice di meritoe che certamente non sono sindacabili da questa Corte regolatrice. 4.2.Il secondo motivo è così intitolato: “ Art. 360, n. 5 – Motivazione omessa o insufficiente –Incongruenza dell’iter logico giuridico della sentenza –Errore intrinseco al ragionamento del giudice –Violazione dell’art. 586 c.p.c. – Nullità dell’ordinanza di aggiudicazione. Violazione delle regole procedurali in tema di pubblicità della gara e della par condicio dei concorrenti. Lesione del giusto prezzo e del diritto del debitore di conseguire il massimo realizzo dalla vendita del bene pignorato”. Il secondo motivo- in disparte che l’evocazione del profilo di omessa o insufficiente motivazione meriterebbe le stesse considerazioni svolte per l’analoga censura quanto al primo motivo - va disatteso non solo perché ripropone in parte le medesime censure veicolate con il primo motivoma anche perché presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. La doglianza, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’ordinanza di vendita e non il provvedimento di aggiudicazione, in quanto già nell’ordinanza di vendita il compendio risultava individuato, attraverso il richiamo alla relazione di stima, come comprensivo, anche del box auto, sito al piano terra, identificato in catasto al foglio 102, mappale 272, sub . Inoltre, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, “nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo anzitutto al decreto nel quale il giudice, trasferendo allo aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, senza alcuna variante. Ed è insindacabile in Cassazione -se sorretta da motivazione adeguata e scevra di errori di logica e di diritto - la valutazione del giudice del merito che, sulla base degli anzidetti provvedimenti, sia pervenuto all'identificazione del bene. Sez. 2, Sentenza n. 4665 del 18/07/1981, Rv. 415372-01). 5. Circa il regolamento delle spese di lite relative al ricorso originariamente proposto, la reciproca soccombenza – in ragione della statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale contenuta nella sentenza n. 13873/2024 e non attinta dal presente ricorso per revocazione - giustifica la compensazione nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per il principio di cui all’art. 91 c.p.c. si impone,invece, la condanna della ricorrente principale alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 6.Attesa l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30/05/2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello previsto per lo stesso ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdell’ art. 13. P.Q.M Revoca la sentenza di questa Corte n. 13873/2024, depositata in data 17/05/2024,nella parte in cui ha deciso sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Procopio; dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600,00per compensi, oltre al rimborso per spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p
Sentenza Cassazione n. 05326/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris