CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli eià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagine 8-9 della sent. impugnata); rilevato che l'ultimo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello, a pag. 10 della sent. impugnata, esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta che evidenzia le modalità del fatto quale condizione ostativa al loro riconoscimento (Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il