CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 23455/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9774-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, V.le Liegi 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche dall’ avv . [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 932/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese accertarsi, nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, il suo diritto esclusivo, reale e perpetuo di parcheggio di un’auto di media cilindrata della larghezza di metri 2,30 sulla base del titolo e, in via subordinata, per usucapione, per avere posseduto e goduto tale spazio sino alla metà del mese di marzo 2002; - la Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda principale e subordinata; - la Corte di merito trasse il suo convincimento d a ll’ esame dell’atto di acquisto dell’attrice per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’atto della venditrice, la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che, sebbene nel titolo tale spazio venisse indicato della larghezza di metri due, dall’interpretazione dell’intera clausola contrattuale risultava che detto valore non doveva essere considerato in modo assoluto, ma doveva tenersi conto della diversa metratura dell’area emergente dalla planimetria ad esso allegato, oltre alle risultanze della CTU; - per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; - hanno resis tito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva; - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; - il relatore ha formulato proposta di decisi one, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione del confine proposta ai sensi dell’art.950 c.p.c.; - il motivo è inammissibile. - la qualificazione giuridica della domanda è affidata al giudice di merito sulla base del principio "iura novit curia" sicché il giudice ha possibilità di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, andando ultra o extra petita soltanto se pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato (Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11103; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2017, n. 15190); - nel caso di specie, la Corte distrettuale ha interpretato la domanda dell’attrice come domanda di accertamento del diritto esclusivo reale e perpetuo di parcheggio sulla base del titolo di acquisto e, in via subordinata, per usucapione, in quanto non era stato dedotto che il confine tra tale spazio e la proprietà dei convenuti fosse incerto: - la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d el DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, sedovuto; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3000,00 oltre Iva, c.a.p. come per legge ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma,