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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 01382/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim lallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le ragioni per cui non possono considerarsi inammissibili, chiedendone la trasmissione al Presidente per l'ulteriore prosieguo del processo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi, in parte costituiti da doglianze in punto di fatto, di contenuto meramente confutativo (primo e secondo motivo) e, in altra parte (dal terzo al decimo motivo), generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de/fè spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X30D8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim lallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le ragioni per cui non possono considerarsi inammissibili, chiedendone la trasmissione al Presidente per l'ulteriore prosieguo del processo; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi, in parte costituiti da doglianze in punto di fatto, di contenuto meramente confutativo (primo e secondo motivo) e, in altra parte (dal terzo al decimo motivo), generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 6 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de/fè spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024
Sentenza Cassazione n. 01382/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris