CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 05182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto, relativo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche e alla conseguente erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, finisce con il sollecitare apprezzamenti di merito, da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, contenuti nel provvedimento impugnato. La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata puntualmente giustificata con l'assenza di elementi positivi e l'irrilevanza di quelli allegati dalla difesa (mancanza di legami familiari nel paese di origine e necessità di sfuggire alle minacce di un cugino) perché non adeguatamente dimostrate e comunque non incidenti sulla consumazione del reato di reingresso illegale a seguito di espulsione. Si tratta di motivazione insindacabile in sede di legittimità atteso che il giudice del merito ha posto a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'ordinamento una motivazione non contraddittoria che da'conto degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959). Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibilr il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]