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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 42968/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto la Corte di appello nei confermare la propria condanna per evasione non avrebbe tenuto conto che la condotta era scrinninata dallo stato di necessità; Considerato che il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nei motivi di appello; Rilevato, infatti, che il ricorrente ha dedotto in appello le condizioni degradate dell'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari solo per ottenere le attenuanti generiche e non già per invocare lo stato di necessità; Considerato, peraltro, che il motivo si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della versione difensiva dell'imputato nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto la Corte di appello nei confermare la propria condanna per evasione non avrebbe tenuto conto che la condotta era scrinninata dallo stato di necessità; Considerato che il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nei motivi di appello; Rilevato, infatti, che il ricorrente ha dedotto in appello le condizioni degradate dell'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari solo per ottenere le attenuanti generiche e non già per invocare lo stato di necessità; Considerato, peraltro, che il motivo si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della versione difensiva dell'imputato nel giudizio di legittimità; Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris