CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24338/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi Al e A2 perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo D perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e di bancarotta semplice documentale (capi B1 e B2); [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza rispettivamente dell'elemento soggettivo nel reato di bancarotta semplice documentale e dell'aggravamento del dissesto con riferimento alla contestazione di cui al capo B1) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché estremamente generici e assertivi, essendo privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione completa e logicamente corretta, non vengono indicati con un minimo di specificità gli elementi che sono alla base delle censure formulate; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M