Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15159/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.3ePk-i.ée le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 884/2003 del Tribunale di Bari - con la quale lo stesso era condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (pena base anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) - a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019.

Con detta sentenza si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei, per fatti non lievi aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (cosiddette droghe pesanti) dello stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha escluso di intervenire sulla pena inflitta prima dell'intervento della Corte costituzionale, sulla base della considerazione che «il giudice di primo grado non partiva dal minimo edittale di otto anni (minimo edittale ridotto ad anni sei in virtù della richiamata sentenza della Corte costituzionale), ma da anni nove, ossia da una pena base ben superiore al minimo edittale, apprezzando evidentemente la presenza di elementi di particolare gravità del reato commesso e di una spiccata capacità a delinquere del reo».

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 132 e 133 cod. pen., alla luce della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, e vizio di motivazione.

Nella specie, secondo la difesa, occorreva adeguare il rapporto tra condotta e trattamento penale, con la necessità di ritenere la pena inflitta "illegale" in quanto determinata con riguardo a un quadro normativo di riferimento dichiarato illegittimo costituzionalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.1.1.

La decisione della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 ha determinato la reviviscenza del testo normativo in vigore antecedentemente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b, dl. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2006, con ripristino, per le condotte relative a detenzione e cessione di droghe cd. pesanti, del trattamento minimo di anni otto di reclusione, soglia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato illegittima nella parte anzidetta, restaurando il trattamento di sei anni .

1.2. È principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd.

"flessibilità" del giudicato, in ipotesi come quella in esame.

Allorquando, invero, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).

2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, pure a fronte della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, ha considerato non illegale il trattamento sanzionatorio sopra specificato, in quanto non inciso di fatto da quanto statuito dalla Corte costituzionale poiché determinato non nel minimo edittale.

2.1. Deve, contrariamente, osservarsi che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 199d, l'illegalità della sanzione discende dalla circostanza oggettiva della diversità tra il quadro sanzionatorio vigente al momento della decisione o della conclusione dell'accordo processuale sulla pena e il quadro normativo ripristinato a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale.

Non sono, pertanto, sufficienti né il richiamo da parte del Giudice dell'esecuzione alla conformità formale della pena, né l'evocazione di affermati criteri di "adeguatezza ed equità", fondati su ragionamenti puramente nominali.

Va, piuttosto, rinnovato il giudizio di "proporzione sostanziale" tra sanzione edittale e portata lesiva della condotta tenuta in concreto.

2.2. Avuto riguardo al fatto che la pena si sia inizialmente modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione, a fronte del mutato paradigma sanzionatorio nella norma incriminatrice (da otto a sei anni di reclusione), il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a una riduzione "necessaria" di detta pena, dandone conto nella motivazione relativa.

L'abbassamento della soglia legale nel minimo e la relativa ponderazione legislativa influiscono ipso iure sulla pena inflitta che va necessariamente ridotta, con un obbligo di motivazione che si accresce quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella iniziale.

3. Alla luce di quanto premesso vanno disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.3ePk-i.ée le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena di cui alla sentenza n. 884/2003 del Tribunale di Bari - con la quale lo stesso era condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa (pena base anni nove di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.) - a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 49 del 23 gennaio 2019. Con detta sentenza si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei, per fatti non lievi aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (cosiddette droghe pesanti) dello stesso decreto. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha escluso di intervenire sulla pena inflitta prima dell'intervento della Corte costituzionale, sulla base della considerazione che «il giudice di primo grado non partiva dal minimo edittale di otto anni (minimo edittale ridotto ad anni sei in virtù della richiamata sentenza della Corte costituzionale), ma da anni nove, ossia da una pena base ben superiore al minimo edittale, apprezzando evidentemente la presenza di elementi di particolare gravità del reato commesso e di una spiccata capacità a delinquere del reo». 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 132 e 133 cod. pen., alla luce della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, e vizio di motivazione. Nella specie, secondo la difesa, occorreva adeguare il rapporto tra condotta e trattamento penale, con la necessità di ritenere la pena inflitta "illegale" in quanto determinata con riguardo a un quadro normativo di riferimento dichiarato illegittimo costituzionalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.1.1. La decisione della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 ha determinato la reviviscenza del testo normativo in vigore antecedentemente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b, dl. n. 272 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 49 del 2006, con ripristino, per le condotte relative a detenzione e cessione di droghe cd. pesanti, del trattamento minimo di anni otto di reclusione, soglia che la Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato illegittima nella parte anzidetta, restaurando il trattamento di sei anni . 1.2. È principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità quello della cd. "flessibilità" del giudicato, in ipotesi come quella in esame. Allorquando, invero, a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non sia stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). 2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione, pure a fronte della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, ha considerato non illegale il trattamento sanzionatorio sopra specificato, in quanto non inciso di fatto da quanto statuito dalla Corte costituzionale poiché determinato non nel minimo edittale. 2.1. Deve, contrariamente, osservarsi che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 199d, l'illegalità della sanzione discende dalla circostanza oggettiva della diversità tra il quadro sanzionatorio vigente al momento della decisione o della conclusione dell'accordo processuale sulla pena e il quadro normativo ripristinato a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale. Non sono, pertanto, sufficienti né il richiamo da parte del Giudice dell'esecuzione alla conformità formale della pena, né l'evocazione di affermati criteri di "adeguatezza ed equità", fondati su ragionamenti puramente nominali. Va, piuttosto, rinnovato il giudizio di "proporzione sostanziale" tra sanzione edittale e portata lesiva della condotta tenuta in concreto. 2.2. Avuto riguardo al fatto che la pena si sia inizialmente modellata in ragione di una forbice edittale che prevedeva una sanzione minima di anni otto di reclusione, a fronte del mutato paradigma sanzionatorio nella norma incriminatrice (da otto a sei anni di reclusione), il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere a una riduzione "necessaria" di detta pena, dandone conto nella motivazione relativa. L'abbassamento della soglia legale nel minimo e la relativa ponderazione legislativa influiscono ipso iure sulla pena inflitta che va necessariamente ridotta, con un obbligo di motivazione che si accresce quanto più la pena rideterminata si avvicina a quella iniziale. 3. Alla luce di quanto premesso vanno disposti l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di B
Decreto Cassazione n. 15159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris