CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26862/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova –pronunciandosi a seguito di gravame proposto dall’imputato, previa rinuncia allaprescrizione in sede di appello - ha confermato la decisione del Tribunale diMassa del 20/07/2022, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all’art. 681 cod. pen., commesso tragennaio e aprile 2017, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., per inosservanza di legge, per non aver dichiarato l’assoluzionedell’imputato, nonché per mancanza di motivazione a fronte degli specifici motividi appello, oltre che contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui laCorte ritiene che l’imputato abbia manifestato una accettazione implicita dellaprescrizione.La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale hacontestato la preliminare valutazione di inammissibilità dell’impugnazione e si èriportata ai motivi di ricorso, ribadendone la fondatezza e domandandonel’accoglimento.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sulla prospettazione diprincipi di diritto in contrasto sia con il dato normativo, sia con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, che ha sempre ritenuto tardiva ed inefficace ladichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato, laddove tale rinuncia vengaformulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui lac a u s a e s t i n t i v a è m a t u r a t a ( s i v e d a n oSez. 5, n. 11928 del 17/01/2020, Capacchione, Rv. 278983 – 02 eSez. 1, n. 32623 del 23/06/2009, Grotta, Rv. 244742 – 01).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]