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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 01957/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4351/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 25/02/2025, nel procedimento vertente tra le parti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CATANIA-già intimati- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 4612/2025,depositata il 21/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già controricorrenti nel giudizio iscritto al n.

R.G. 16349/2020, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, che lo ha definito, laddove la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] è stat a condannataa rimborsare le spese del giudizio ai suddetti controricorrenti, senza distrazione delle spese e dei compensi in favore dello stesso difensore, ex art. 93 c.p.c., nonostante l’apposita richiesta formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.

2. — Con provvedimento del 25.2.2025 la Presidente titolare d ella Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

3. — Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio diparte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391 - bis c.p.c., sul rilievo che nel controricorso il difensore degli allora controricorrenti aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ( che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarinoanticipate).

4. — Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n.4612/2025, nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.

5. — Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez.

U., n. 29432/2024).

P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, pubblicata il 21/02/2025, sia corretto nel senso che dopo le parole « c ondanna l a ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio,che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%» si aggiungano le parole «disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario , avvocato [OSCURATO:PERSONA]», fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4351/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 25/02/2025, nel procedimento vertente tra le parti [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -già ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -già controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CATANIA-già intimati- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 4612/2025,depositata il 21/02/2025; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già controricorrenti nel giudizio iscritto al n. R.G. 16349/2020, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, che lo ha definito, laddove la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] è stat a condannataa rimborsare le spese del giudizio ai suddetti controricorrenti, senza distrazione delle spese e dei compensi in favore dello stesso difensore, ex art. 93 c.p.c., nonostante l’apposita richiesta formulata nel controricorso e nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. 2. — Con provvedimento del 25.2.2025 la Presidente titolare d ella Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio diparte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391 - bis c.p.c., sul rilievo che nel controricorso il difensore degli allora controricorrenti aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ( che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarinoanticipate). 4. — Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n.4612/2025, nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. 5. — Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, pubblicata il 21/02/2025, sia corretto nel senso che dopo le parole « c ondanna l a ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio,che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%» si aggiungano le parole «disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario , avvocato [OSCURATO:PERSONA]», fermo il resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. p
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