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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 1998

Cassazione n. 03925/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050Q00Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1998 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso.

Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione logica, corretta ed esaustiva - ha ritenuto accertata, alla luce delle risultanze probatorie, la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, in ragione dell'elevato numero di dosi rinvenute, della qualità della sostanza e dell'assenza di prova in ordine alla capacità reddituale del ricorrente di acquistare un tale quantitativo di sostanza stupefacente; che risulta parimenti immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla luce dell'elevato numero di dosi rinvenute, suddivise in panetti sigillati e contenenti un elevato principio attivo; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050Q00Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1998 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso. Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione logica, corretta ed esaustiva - ha ritenuto accertata, alla luce delle risultanze probatorie, la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, in ragione dell'elevato numero di dosi rinvenute, della qualità della sostanza e dell'assenza di prova in ordine alla capacità reddituale del ricorrente di acquistare un tale quantitativo di sostanza stupefacente; che risulta parimenti immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso la riconducibilità della condotta all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla luce dell'elevato numero di dosi rinvenute, suddivise in panetti sigillati e contenenti un elevato principio attivo; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 03925/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris