CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 1967
Cassazione n. 47712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1967 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F.Mblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] etc ha concluso chiedendo O, ok(A-0 n,,gtz 1W4-Mi-1)CS )53i/E it ':g‘C51-% eo l'o 11, In citi rrri , tm h; t./ rffn I jr, m: [OSCURATO:PERSONA]; 2,3 C: st, ec et-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12 aprile 2021 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. Tribunale di Torino il 5 marzo 2020 all'esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 13 dicembre 2018 in Moncalieri e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - occultamento di cadavere, ai sensi dell'art. 412 cod. pen. (capo a), perché, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso due colpi d'arma da fuoco ai danni di [OSCURATO:PERSONA], cagionandone il decesso, lo aveva aiutato a spostare il cadavere sul lato passeggero dell'autovettura, si era messo alla guida della stessa e si era fermato in un luogo nel quale il corpo era stato trascinato fuori dalla macchina e lanciato in un dirupo; - favoreggiamento personale, ai sensi dell'art. 378 cod. pen. (capo a), perché aveva abbandonato, con due successivi spostamenti, l'autovettura sopra indicata in un luogo distante dall'abitazione di Serra e perché aveva gettato l'arma di cui al capo b (con la quale era stato commesso l'omicidio) nel fiume Po, aiutando in tal modo Serra ad eludere le investigazioni; - detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo b), perché aveva illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 54 cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente e illogicamente omesso di applicare la scriminante dello stato di necessità, nonostante dagli atti si evinceva che l'imputato aveva realizzato le condotte accertate solo perché impaurito dalle gravi conseguenze per la sua incolumità cui sarebbe incorso opponendosi alle prepotenze di Serra. Dagli atti di causa, infatti, era emerso che Serra era persona violenta che, qualora fosse stato arrestato, avrebbe potuto vantare la collaborazione di persone pronte ad agire in suo nome. Come evidenziato nelle stesse sentenze di condanna, tale circostanza, unitamente al fatto che l'imputato non aveva luoghi diversi nei quali vivere, avevano determinato il fatto che quest'ultimo non avrebbe potuto agire diversamente da come aveva fatto, se non mettendo in pericolo la sua vita. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che, con una valutazione ex ante, pur non essendoci prova di una chiara ed esplicita prospettazione minacciosa, l'imputato, in quanto unico testimone dell'omicidio di Prinzi, non avrebbe potuto allontanarsi dalla persona di Serra, se non esponendosi a gravi conseguenze per la propria incolumità (considerando la personalità aggressiva di quest'ultimo e il fatto che Io stesso fosse armato). Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dalle modalità esecutive delle condotte di cui al capo b: l'imputato, non appena aveva ricevuto l'ordine di smontare la pistola e di gettarla nel fiume, aveva ignorato quanto impostogli da Serra, gettando l'arma integra in uno specifico luogo del fiume, circostanza che aveva reso possibile il completo recupero dell'arma da parte delle Forze dell'ordine. it v 2.2. Con il seritortco motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 69 e 133 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla riconosciuta recidiva e avrebbe applicato una pena superiore al minimo edittale, nonostante vi fosse prova del fatto che Termine, pur vivendo per strada e pur essendo stato costretto dalle contingenze del momento a condividere una fase di vita con Serra, non aveva mai dimostrato di essere una persona pericolosa. Sotto il profilo della dosimetria della pena, inoltre, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto del breve periodo di frequentazione dell'imputato con Serra, della sua immediata confessione e collaborazione (che aveva permesso agli inquirenti di ricostruire le dinamiche dell'omicidio) e dell'ampio periodo trascorso dall'ultima sentenza di condanna subita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).1.2. Nel caso in esame, i primi due motivi di ricorso ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, di guisa che gli stessi devono considerarsi non specifici e, quindi, inammissibili. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso l'applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ritenendo che non vi fosse stato un esplicito pericolo per l'imputato, tale da poter affermare che un suo eventuale rifiuto a porre in essere le condotte accertate avrebbe potuto determinare gravi conseguenze per la sua incolumità. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che il timore reverenziale che aveva condizionato il rapporto tra l'imputato e Serra non era compatibile con una situazione di pericolo concreta e attuale, non altrimenti evitabile e volontariamente cagionate dallo stesso Serra: non vi erano, infatti, elementi in forza dei quali poter presumere, anche sotto un profilo strettamente putativo, la sussistenza di una coazione morale subita dall'imputato. Tali conclusioni non sono contraddittorie con la parte della motivazione della sentenza del giudice di primo grado sul non coinvolgimento (anche sotto un profilo concorsuale) di Termine nell'omicidio di Prinzì, dove era stato evidenziato che Termine non aveva potuto denunciare immediatamente l'accaduto e che aveva continuato a viverre con Serra, considerato il contesto nel quale era avvenuta la condotta omicidiaria e le personalità dei soggetti coinvolti: Termine, infatti, era stato l'unico testimone oculare dell'omicidio e non avrebbe potuto improvvisamente allontanarsi da Serra, persona violenta e imprevedibile della quale aveva forte timore. Tale conclusione non è illogica con quanto, poi, accertato dalla Corte di appello. Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato che l'imputato, in tutte le fasi successive all'omicidio, era attivamente e reiteratamente intervenuto, ponendo in essere condotte attive penalmente rilevanti. Lo stesso, infatti, oltre ad aver aiutato Serra a occultare il cadavere della vittima, aveva abbandonato (con due successivi spostamenti) l'autovettura utilizzata in un luogo distante dall'abitazione di Serra e aveva gettato l'arma del delitto nel fiume Po, ponendo in essere condotte consapevoli, attive e volontarie, non frutto di esplicite minacce di Serra. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice di merito abbia fornito sul punto una motivazione ampia e lineare: la scrimìnante dello stato di necessità non è applicabile tutte le volte in cui il soggetto che la invochi può sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'autorità, anche considerando che l'alternativa deve prospettarsi al soggetto minacciato come una soluzione realmente praticabile nella situazione concreta e altrettanto efficace, nella situazione data, a neutralizzare il pericolo attuale (imminente o perdurante) in cui egli o il terzo destinatario della minaccia si trovano. Ciò comporta un accertamento di fatto che, dovendo tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui approdo, se compiutamente motivato e privo di vizi di manifesta illogicità, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, come è avvenuto nel caso in esame. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché presentaíWZ;.-íon consentiti in sede di legittimità, afferenti al trattamento punitivo, mentre il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudice di merito ha evidenziato come la condotta illecita accertata impediva una formulazione del giudizio di comparazione che desse prevalenza alle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, indicando, anche in positivo, gli elementi in base ai quali ha determinato il trattamento sanzionatorio. In merito alla formulazione del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelli aggravanti, si ricorda che, avendo il giudizio di bilanciamento carattere globale, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la medesima richiesta (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460), ma, in tal caso, sull'interessato, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità, grava l'onere di contrastare specificamente la motivazione che tali richieste abbia disatteso. Nel caso di specie, la Corte territorale ha evidenziato che non vi erano ragioni per escludere l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, considerando che l'imputato, nonostante le pregresse esperienze giudiziarie, si era dimostrato indifferente alla portata precettiva della norma penale, ponendo in essere condotte sintomatiche dell'assenza di un ripensamento critico delle sue passate azioni delinquenziali. Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che Termine aveva precedenti penali per reati anche gravi e che i fatti oggetto del presente procedimento apparivano gravi, allarmanti e sintomatici dell'inserimento dell'imputato in ambienti fortemente delinquenziali. Per tali ragioni, in modo ineccepibile i giudici di merito hanno ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza con la contestata recidiva reiterata. Pure la doglianza in materia di dosimetria della pena non può trovare accoglimento in sede di legittimità: la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o dì ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso di specie, la Corte territoriale, considerato il buon comportamento dell'imputato, che aveva collaborato sin da subito con gli inquirenti, con una valutazione equilibrata, perché proporzionata ai fatti e coerente con ì motivi esposti, ha ritenuto congruo diminuire la pena stabilita dal giudice di primo, applicando pene di poco superiori al minimo edittale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric