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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 43585/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ere!~ il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] &le ha concluso chiedendo e «ka udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 22.03.2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato nel verbale di sequestro • amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg.

TA381497- circolante senza assicurazione obbligatoria RCA- nonché nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28.01.2013, rilasciata alla Guardia di Finanza di Taranto, di avere la disponibilità di luogo idoneo - indicato in Massafra (TA), [OSCURATO:PERSONA], n. 178 - alla custodia del veicolo sequestrato, dichiarando, in particolare, che il suddetto luogo non era sottoposto a pubblico passaggio ed era nella sua disponibilità, circostanze queste smentite da quanto, successivamente, affermato nella denuncia di furto della predetta autovettura, dal medesimo sporta in data 11.02.2013, nella quale si legge che il mezzo era parcheggiato nei pressi dell'abitazione del Laghezza ed in luogo soggetto a pubblico passaggio.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali deduce:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato, nonostante non sia stato concretamente accertato che il luogo in cui era parcheggiato il veicolo fosse luogo non idoneo alla custodia del mezzo e sottoposto a pubblico passaggio;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale reso una motivazione illogica, circa le ragioni per le quali ha ritenuto di non assolvere il ricorrente, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce della particolare tenuità del fatto pompiuto; all'uopo i giudici di meritc hanno argomentato tale statuizione, richiamando i precedenti penali del Laghezza, piuttosto che valutando il disvalore concreto della condotta asseritamente posta in essere e per la quale si procede, pur non essendo stato effettivamente mai accertato se il luogo in cui il veicolo era parcheggiato fosse sottoposto a pubblico passaggio o meno ed essendo il veicolo assolutamente di modico valore. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato sviluppa censure in fatto in merito alla circostanza che nessuna forza dell'ordine, durante la custodia del veicolo di cui all'imputazione, o successivamente al furto, abbia controllato se il luogo indicato nel verbale di sequestro del veicolo e nell'autocertificazione fosse idoneo, non insistente sulla pubblica via, o comunque non soggetto al pubbìico passaggio.

In proposito, tuttavia, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui è stato lo stesso imputato ad aver dichiarato, in data 11 febbraio 2013, nella denuncia il furto del predetto veicolo, che tale reato era avvenuto, mentre l'automobile era parcheggiata in prossimità del civico 178 di [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze della propria abitazione, luogo soggetto a pubblico passaggio, smentendo così quanto in precedenza da lui stesso affermato in occasione del sequestro (ossia che il luogo di custodia del veicolo non era sottoposto a pubblico passaggio ed era nella sua disponibilità).

Senza illogicità, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie oggetto di contestazione, avendo l'imputato falsamente attestato in occasione del verbale di sequestro amministrativo e di affidamento in custodia e nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la disponibilità di luogo idoneo per la custodia del mezzo, luogo non sottoposto a pubblico passaggio e nella propria disponibilità, •circostanze queste contrarie a quanto ricavabile dalla denuncia di furto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

A fronte delle suddette emergenze- la cui valutazione si presenta immune da vizi- il ricorrente in questa sede sviluppa censure tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Le censure svolte, dunque, pur essendo formalmente riferite•a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedr.re a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794) e quindi risultano inammissibili.

2. Il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p., del pari si presenta manifestamente infondato.

Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come il falso in questione non appaia affatto di particolare tenuità, posto che, al di là del valore del mezzo, occorre considerare la dichiarazione completamente mendace rilasciata, nonché la personalità del prevenuto, gravato da precedenti gravi, alcuni anche specifici, come la sostituzione di persona.

Tale valutazione- che ha correlato la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai parametri congiunti delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., risulta immune da censure per aver fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso (cfr.

S.U. n. 13681 del 25.02.2016, Rv. 266590).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ere!~ il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] &le ha concluso chiedendo e «ka udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa in data 22.03.2019 dal Tribunale di Taranto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., per avere falsamente attestato nel verbale di sequestro • amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. TA381497- circolante senza assicurazione obbligatoria RCA- nonché nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 28.01.2013, rilasciata alla Guardia di Finanza di Taranto, di avere la disponibilità di luogo idoneo - indicato in Massafra (TA), [OSCURATO:PERSONA], n. 178 - alla custodia del veicolo sequestrato, dichiarando, in particolare, che il suddetto luogo non era sottoposto a pubblico passaggio ed era nella sua disponibilità, circostanze queste smentite da quanto, successivamente, affermato nella denuncia di furto della predetta autovettura, dal medesimo sporta in data 11.02.2013, nella quale si legge che il mezzo era parcheggiato nei pressi dell'abitazione del Laghezza ed in luogo soggetto a pubblico passaggio. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi di ricorso, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato, nonostante non sia stato concretamente accertato che il luogo in cui era parcheggiato il veicolo fosse luogo non idoneo alla custodia del mezzo e sottoposto a pubblico passaggio; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale reso una motivazione illogica, circa le ragioni per le quali ha ritenuto di non assolvere il ricorrente, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., alla luce della particolare tenuità del fatto pompiuto; all'uopo i giudici di meritc hanno argomentato tale statuizione, richiamando i precedenti penali del Laghezza, piuttosto che valutando il disvalore concreto della condotta asseritamente posta in essere e per la quale si procede, pur non essendo stato effettivamente mai accertato se il luogo in cui il veicolo era parcheggiato fosse sottoposto a pubblico passaggio o meno ed essendo il veicolo assolutamente di modico valore. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Con il primo motivo di ricorso l'imputato sviluppa censure in fatto in merito alla circostanza che nessuna forza dell'ordine, durante la custodia del veicolo di cui all'imputazione, o successivamente al furto, abbia controllato se il luogo indicato nel verbale di sequestro del veicolo e nell'autocertificazione fosse idoneo, non insistente sulla pubblica via, o comunque non soggetto al pubbìico passaggio. In proposito, tuttavia, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui è stato lo stesso imputato ad aver dichiarato, in data 11 febbraio 2013, nella denuncia il furto del predetto veicolo, che tale reato era avvenuto, mentre l'automobile era parcheggiata in prossimità del civico 178 di [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze della propria abitazione, luogo soggetto a pubblico passaggio, smentendo così quanto in precedenza da lui stesso affermato in occasione del sequestro (ossia che il luogo di custodia del veicolo non era sottoposto a pubblico passaggio ed era nella sua disponibilità). Senza illogicità, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto integrata la fattispecie oggetto di contestazione, avendo l'imputato falsamente attestato in occasione del verbale di sequestro amministrativo e di affidamento in custodia e nell'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere la disponibilità di luogo idoneo per la custodia del mezzo, luogo non sottoposto a pubblico passaggio e nella propria disponibilità, •circostanze queste contrarie a quanto ricavabile dalla denuncia di furto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A fronte delle suddette emergenze- la cui valutazione si presenta immune da vizi- il ricorrente in questa sede sviluppa censure tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'univoca giurisprudenza di legittimità, esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte, dunque, pur essendo formalmente riferite•a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedr.re a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794) e quindi risultano inammissibili. 2. Il secondo motivo di ricorso, in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis c.p., del pari si presenta manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come il falso in questione non appaia affatto di particolare tenuità, posto che, al di là del valore del mezzo, occorre considerare la dichiarazione completamente mendace rilasciata, nonché la personalità del prevenuto, gravato da precedenti gravi, alcuni anche specifici, come la sostituzione di persona. Tale valutazione- che ha correlato la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai parametri congiunti delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., risulta immune da censure per aver fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso (cfr. S.U. n. 13681 del 25.02.2016, Rv. 266590). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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