CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03899/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOtM.o-a3Mse-atEe-perrtF,_ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa in data 20/5/2021 dal G.I.P. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla verifica della congruità della pena non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. in assenza della deduzione di profili di illegalità del trattamento sanzionatorio. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], incentrato sull'incompetenza territoriale, è precluso dalla mancanza di una tempestiva eccezione e dalla formulazione della richiesta di applicazione di pena, oltre che dai limiti stabiliti dall'art. 448-comma 2 -bis cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]