CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19472/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] mediante due motivi in ordine a vizi di motivazione inerenti la responsabilità del ricorrente, è inammissibile a fronte di una motivazione che opera una complessiva valutazione del fatto, cui si contrappone, da parte del ricorrente, una mera rivalutazione dei dati raccolti, in chiave contrapposta a quella emergente dalla sentenza. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensope vil d,_, 4 , Il Presidente iuseppe Novi I [OSCURATO:PERSONA]