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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33620/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con nota spese della parte civile; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la errata, oltreché genericissima, indicazione, nel secondo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); considerato che il terzo motivo (sul diniego delle generiche), è aspecifico, in quanto frutto di una lettura selettiva della motivazione, che non si confronta con l'osservazione, contenuta nella decisione, e ritenuta ostativa del beneficio richiesto, della rilevanza del danno materiale ed ancor più di quello morale, "per lo spregevole comportamento in danno della sorella" (pg. 4); si tratta di genericità sufficiente a condannare il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese della parte civile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro duemila oltre accessori di legge.

Così deciso, il giorno 12 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con nota spese della parte civile; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la errata, oltreché genericissima, indicazione, nel secondo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04); considerato che il terzo motivo (sul diniego delle generiche), è aspecifico, in quanto frutto di una lettura selettiva della motivazione, che non si confronta con l'osservazione, contenuta nella decisione, e ritenuta ostativa del beneficio richiesto, della rilevanza del danno materiale ed ancor più di quello morale, "per lo spregevole comportamento in danno della sorella" (pg. 4); si tratta di genericità sufficiente a condannare il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese della parte civile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 12 settembr
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